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60.2012.12

Reclamo contro la decisione del giudice dei provvedimenti coercitvi, sedente quale ex Giar, in materia di assistenza giudiziaria

Ticino ·27 · · Italiano TI
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Incarto n.60.2012.12

Lugano

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

cancelliera:

Valentina Item, vicecancelliera

sedente per statuire sul reclamo 12/16.1.2012 presentato da

RE 1

in relazione

alla decisione 9.1.2012 del giudice dei provvedimenti coercitivi Claudia Solcà, sedente quale ex GIAR in materia di assistenza giudiziaria, riguardo alla nota professionale 7.6.2011 concernente la retribuzione del gratuito patrocinio in favore di PI 2 (inc. GPC __________);

premesso che il gravame dell'avv. RE 1 è stato inoltrato il 12.1.2012 quale ricorso al Consiglio di moderazione del Tribunale d'appello e che la cancelleria del Tribunale il 13.1.2012 l'ha trasmesso, per competenza, a questa Corte;

richiamato lo scritto 18/19.1.2012 del giudice dei provvedimenti coercitivi, mediante il quale comunica di non avere particolari osservazioni da formulare, rinviando ai considerandi della decisione impugnata e rimettendosi – nel contempo – all’autorevole giudizio di codesta Corte;

richiamati gli scritti 18/19.1.2012 del procuratore pubblico Nicola Respini e 19/20.1.2012 del presidente della Corte delle assise criminali, giudice Marco Villa, mediante i quali entrambi comunicano di non formulare osservazioni e di rimettersi al giudizio di questa Corte;

Per i restanti minuti approvati (2'160 min), il GPC ha riconosciuto una tariffa oraria di CHF 180.--.

1.3.3.

Le esigenze di forma e motivazione sono rispettate. Il gravame - nelle predette circostanze - è quindi ricevibile in ordine.

Tale incontro è infatti avvenuto 5 giorni prima dell’apertura del processo, che non va dimenticato si è trattato di un dibattimento davanti alla Corte delle assise criminali per il reato, tra gli altri, di tentato (duplice) omicidio intenzionale, dove PI 2 era appunto una delle vittime di tale crimine.

Lo stesso è stato infatti colpito, in data 24.1.2010, all’interno della discoteca __________ di __________, “con sei coltellate di cui una all’emitorace sinistro che determinò un idro-pneumotorace e una contusione polmonare, quattro all’addome delle quali una trapassò la parete addominale giungendo a ledere il fegato ed il legamento gastrocolico ed una al braccio sinistro, provocando (...) lesioni gravi che necessitarono la sottoposizione (...) ad intervento chirurgico” (cfr. sentenza della Corte delle assise correzionali 8.10.2010, p. 2, inc. TPC __________).

Dalla nota professionale di cui sopra risulta inoltre che il reclamante ha incontrato il cliente una prima volta in data 11.6.2010 ed unicamente, una seconda volta, appunto in data 1.10.2010 poco prima del processo di cui sopra.

Considerata la fattispecie che andava discussa, come sopra riportato, un colloquio di due ore, pochi giorni prima del dibattimento, appare quindi più che giustificato e non esula le necessità del procedimento penale, peraltro sfociato - come detto- in una sentenza di condanna.

Su tale aspetto il gravame merita quindi accoglimento.

richiamati gli art. 379 ss., 393 ss. CPP, 62 cpv. 2 LOG, la vLag, il vCPP TI ed ogni altra disposizione applicabile,

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Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                    La cancelliera