Istanza di ispezione degli atti. già accusato quale istante
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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 04.04.2012 60.2012.114
Istanza di ispezione degli atti. già accusato quale istante
Incarto n. 60.2012.114 Lugano 4 aprile 2012 /ps In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello composta dai giudici: Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici cancelliera: Daniela Fossati, vicecancelliera sedente per statuire sull’istanza 15/22.03.2012 presentata da IS 1 tendente ad ottenere copia di un decreto di accusa (passato in giudicato) emanato a suo carico; premesso che la richiesta datata 15.03.2012 è giunta al Ministero pubblico il 16.03.2012, che – per il tramite del procuratore pubblico Chiara Borelli
– l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 21/22.03.2012, preavvisando favorevolmente la richiesta; letti ed esaminati gli atti; considerato in fatto ed in diritto che in data 30.06.2004 IS 1 è stato interrogato in sede di polizia, poiché nel suo portamonete (che gli era stato sottratto il giorno precedente) è stato rinvenuto un sacchetto minigrip e un sacchetto di cellophane con tracce di cocaina (AI 1 – inc. MP __________); che a seguito di ciò è stato aperto un procedimento penale a suo carico sfociato nel decreto di accusa 4.08.2004 emanato dall’allora procuratore pubblico Marco Villa, e meglio come ivi descritto (DA __________); che il citato decreto è passato in giudicato il 13.09.2004; che con la presente istanza – trasmessa dal Ministero pubblico, per competenza, a questa Corte – IS 1 postula la trasmissione, in copia, del surriferito decreto di accusa; che a suffragio della sua domanda precisa in particolare di aver trovato un posto di lavoro stagionale a __________ e che necessiterebbe copia del suddetto decreto, essendogli stato richiesto dall’Ufficio degli stranieri; che, come esposto in entrata, il procuratore pubblico ha preavvisato favorevolmente la richiesta; che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: " Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione "; che nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (quale accusato ai sensi del CPP TI) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo; che come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10); che inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19); che lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG; che nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella sua istanza e la finalità della sua richiesta – è pacifico l’interesse giuridico legittimo dell’istante ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere copia del decreto di accusa 4.08.2004 (DA __________) emanato a suo carico, poiché il procedimento penale (nel frattempo archiviato) l’ha interessat o personalmente in veste di parte; che a ciò aggiungasi che egli deve presentare il decreto d’accusa in questione all’Ufficio degli stranieri; che di conseguenza il decreto di accusa 4.08.2004 (DA __________) viene trasmesso, in copia, all’istante unitamente alla presente decisione; che essendo stato il qui istante già parte al procedimento penale nel frattempo archiviato, si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese. Per questi motivi, visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile, pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione: Per la Corte dei reclami penali Il presidente La cancelliera