Reclamo contro la decisione del procuratore pubblico di far allestire una perizia psichiatrica
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 29.03.2012 60.2012.11
Reclamo contro la decisione del procuratore pubblico di far allestire una perizia psichiatrica
Incarto n. 60.2012.11 Lugano 29 marzo 2012 /ps In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello composta dai giudici: Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici cancelliera: Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera sedente per statuire sul reclamo 16/17.1.2012 presentato da RE 1 patr. da: PR 1 contro lo scritto 4.1.2012 con il quale il procuratore pubblico Chiara Borelli gli comunicava di volerlo sottoporre ad una perizia psichiatrica e di voler nominare, in qualità di perito, la dr. med. __________, comunicando pure all’imputato i quesiti peritali prospettati (inc. MP __________); richiamate le osservazioni 19/20.1.2012 dell’accusatore privato PI 2 (che si rimette al giudizio di questa Corte) e 27.1.2012 del procuratore pubblico (con le quali postula che il reclamo sia dichiarato irricevibile); letti ed esaminati gli atti; considerato in fatto ed in diritto che in data 29.12.2011 RE 1 è stato arrestato nell’ambito del procedimento penale aperto, fra gli altri, a suo carico per titolo di reato di tentato omicidio intenzionale, lesioni semplici, omissione di soccorso, vie di fatto e aggressione (cfr. rapporto di arresto provvisorio 29.12.2011, AI 13); che la sera del 28.12.2012 RE 1, in correità con PI 1, avrebbero, a __________, picchiato con calci e pugni e anche con una bottiglia di birra PI 2, arrecandogli lesioni di una certa gravità; che il 30.12.2011 il procuratore pubblico Chiara Borelli ha chiesto al giudice dei provvedimenti coercitivi la carcerazione preventiva dell’imputato in considerazione di un pericolo di collusione (AI 19); che con decisione 31.12.2011 il giudice dei provvedimenti coercitivi ha accolto l’istanza sopraindicata considerata l’esistenza a carico dell’imputato di gravi e concreti indizi di colpevolezza, nonché la presenza di preminenti motivi di interesse pubblico e meglio di un pericolo di collusione (AI 24); che con scritto 4.1.2012 il procuratore pubblico ha informato le parti in merito alla sua intenzione di sottoporre a perizia psichiatrica l’imputato, comunicando loro di voler nominare in qualità di perito la dr. med. __________ e presentando loro i quesiti peritali ai quali “(…) il perito dovrà rispondere” (AI 34); che il magistrato inquirente ha inoltre dato alle parti la facoltà di esprimersi “(…) entro 3 giorni (…)” (AI 34) (termine poi prorogato fino al 13.1.2012); che con reclamo inoltrato a questa Corte in data 16/17.1.2012, RE 1 ha impugnato detto scritto opponendosi all’allestimento di una perizia psichiatrica nei suoi confronti in quanto, a suo dire, non sussisterebbero “ (…) elementi che lascino presagire la necessità di operare una perizia psichiatrica. Infatti il medesimo: (…) non è attualmente né è stato in passato oggetto di trattamenti psichiatrici di alcun genere; (…) consuma stupefacenti in modo sporadico (…) e in ogni caso non ne aveva consumato prima dei fatti (…); (…) non consuma alcolici in maniera anormale o smodata e comunque la sera dei fatti stava bevendo la sua prima birra della serata (…); (…) non ha precedenti penali di alcun genere, tantomeno in ambito di reati violenti contro l’integrità fisica delle persone; (…) la dinamica dei fatti, per quanto finora è stata accertata, non lascia presagire alla sussistenza di particolari turbe psichiche (…)” (reclamo 16/17.1.2012, p. 5 s.); che l’imputato ha dunque postulato l’annullamento del “(…) decreto di nomina di perito 4 gennaio 2012 (…)” (reclamo 16/17.1.2012, p. 7); che in data 16.1.2012 il procuratore pubblico ha nominato la dr. med. __________ in qualità di perito, alfine di allestire una perizia psichiatrica sulla persona di RE 1 (AI 65); che in data 2/3.2.2012 RE 1 ha presentato domanda di scarcerazione (AI 181); che con decisione 13.2.2012 il giudice dei provvedimenti coercitivi ha accolto la domanda di scarcerazione sopraindicata, ordinando la scarcerazione immediata dell’imputato (AI 216, AI 218); che giusta l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto contro le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui è espressamente escluso dal Codice o quando è prevista un’altra impugnativa; che con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP); che il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione; che esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP); che il reclamo è – in maniera generale – ammissibile anzitutto, come indicato, contro gli atti procedurali (“ Verfahrenshandlungen ”) che si manifestano all’esterno e che toccano direttamente gli interessi giuridicamente protetti delle parti [“ (…) die Verfahrensbeteiligten (…) müssen unmittelbar beschwert sein ”] (BSK StPO – J. STEPHENSON / G. THIRIET, art. 393 CPP n. 6); che il reclamo giusta l’art. 393 CPP deve essere diretto contro un atto (oppure un’omissione) specifico: non è un mezzo per mettere in evidenza un disagio generico avverso il lavoro delle autorità di perseguimento penale (BSK StPO – J. STEPHENSON / G. THIRIET, art. 393 CPP n. 10); che l’art. 184 cpv. 3 CPP garantisce alle parti il diritto di essere consultate sulla scelta del perito e di proporre al magistrato inquirente le loro riflessioni in merito; questa disposizione è la diretta conseguenza del diritto delle parti di essere sentite e del corollario del diritto alla ricusazione del perito (DTF 118 Ia 146); che questo diritto delle parti di essere consultate, prima della nomina del perito, riguarda pure i quesiti peritali; che idealmente la consultazione delle parti deve consentire di raggiungere una convergenza sulla scelta del perito e sulla formulazione dei quesiti, restando tuttavia la decisione di competenza della direzione del procedimento (Commentario CPP, M. GALLIANI / L. MARCELLINI, art 184 CPP n. 8); che con scritto 4.1.2012 il procuratore pubblico ha dunque consultato le parti, giusta l’art. 184 cpv. 3 CPP, dando loro un termine per esprimersi in merito alla persona proposta quale perito e in merito ai quesiti peritali esposti; che pertanto un reclamo a questa Corte contro tale semplice comunicazione appare prematuro; che RE 1 ha peraltro, in data 17/18.1.2012, interposto reclamo (tuttora pendente) contro il decreto di nomina e mandato del perito emanato dal procuratore pubblico il 16.1.2012 (art. 184 cpv. 1 CPP; inc. CRP __________); che questo reclamo è dunque irricevibile; che tassa di giustizia e spese sono poste a carico del reclamante, soccombente. Per questi motivi, richiamati gli art. 182 ss., 379 ss. e 393 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile, pronuncia
1. Il reclamo è irricevibile.
2. La tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico di RE 1, __________.
3. Rimedio di diritto: Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione: - Per la Corte dei reclami penali Il presidente La cancelliera