Istanza di ispezione degli atti. padre e sorella di una persona defunta quali istanti
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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 25.09.2012 60.2012.106
Istanza di ispezione degli atti. padre e sorella di una persona defunta quali istanti
Incarto n. 60.2012.106 Lugano 25 settembre 2012 /dr In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello composta dai giudici: Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici cancelliera: Daniela Fossati, vicecancelliera sedente per statuire sull’istanza 16/20.03.2012 presentata da IS 1 IS 2 tendente ad ottenere l’autorizzazione a ricevere gli atti di un procedimento penale inerenti ad un loro parente nel frattempo deceduto; premesso che la richiesta (priva di data) è giunta al Ministero pubblico il 16.03.2012, che – per il tramite del procuratore pubblico Chiara Borelli
– l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 19/20.03.2012, precisando che gli istanti sono il padre rispettivamente la sorella di PI 3, deceduto il 1°.10.2007; letti ed esaminati gli atti; considerato in fatto ed in diritto che a seguito di un alterco avvenuto l’11.05.2005, a __________, presso il piazzale di un esercizio pubblico tra PI 2 (__________) e PI 3 (__________), cittadino __________, quest’ultimo ha riportato un trauma cranico con frattura occipitale infossata sinistra ed è rimasto degente presso l’Ospedale Regionale di __________ fino al 17.05.2005 (AI 1 e AI 20 – inc. MP __________); che di conseguenza il Ministero pubblico ha aperto, d’ufficio, un procedimento penale contro terzi per titolo di lesioni gravi, sub. lesioni colpose gravi (AI 2 – inc. MP __________); che l’8.06.2005 PI 3, trovato in stato d’incoscienza presso la sua abitazione, è stato nuovamente ricoverato d’urgenza dapprima presso l’Ospedale regionale di __________ poi presso l’Ospedale regionale di __________; a seguito di questo ulteriore evento PI 3 è entrato in coma (AI 20 e decreto di non luogo a procedere 12.06.2006, p. 1, NLP __________ – inc. MP __________; sentenza 22.03.2007, p. 3, inc. __________ della Pretura penale); che da quel giorno PI 3 non ha più ripreso conoscenza; che l’11/12.08.2005 PI 3, per il tramite del suo curatore e di sua moglie, ha sporto denuncia/querela penale contro PI 2 per titolo di lesioni semplici (art. 123 CP), con richiesta di estensione al reato di lesioni gravi (art. 122 CP) (AI 8 – inc. MP __________); che il 12.06.2006 l’allora sostituto procuratore pubblico Chiara Borelli ha decretato il non luogo a procedere nei confronti di PI 2 per i reati di lesioni gravi (art. 122 CP) e lesioni colpose gravi (art. 125 cpv. 2 CP), avendo stabilito che non vi era alcun nesso di causalità tra il comportamento assunto da quest’ultimo l’11.05.2005 e lo stato fisico in cui versava PI 3 il giorno dell’emanazione della decisione (decreto di non luogo a procedere 12.06.2006, NLP __________ – inc. MP __________); che avverso il suddetto decreto non è stata presentata un’istanza di promozione dell’accusa ex art. 186 CPP TI all’allora Camera dei ricorsi penali; il medesimo è quindi passato in giudicato; che lo stesso giorno (12.06.2006) l’allora sostituto procuratore pubblico Chiara Borelli ha contestualmente posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale PI 2 e lo ha ritenuto autore colpevole di lesioni colpose (art. 125 cpv. 1 CP) " per avere, a __________ presso il piazzale del Ristorante __________, in data 11.05.2005, cagionato per imprevidenza colpevole un danno al corpo o alla salute di PI 3, e meglio per avere, alla guida dell’autofurgone targato __________, dopo aver inserito la prima marcia, sebbene PI 3 si trovasse in piedi attaccato con le mani al finestrino lato conducente, percorso alcuni metri, dal cui fatto ne derivò che IS 2 perse l’equilibrio e cadendo a terra riportò una frattura occipitale infossata sinistra così come da documentazione medica agli atti " ed ha proposto la sua condanna alla pena di dieci giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, al pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie, rinviando la parte civile al foro civile per le proprie pretese risarcitorie (DA __________); che al predetto decreto di accusa PI 2 ha interposto opposizione; che statuendo sull’opposizione, con sentenza 22.03.2007 il presidente della Pretura penale ha riconosciuto PI 2 autore colpevole di lesioni colpose, condannandolo alla pena pecuniaria di dieci aliquote giornaliere di CHF 90.--, per complessivi CHF 900.--, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, al pagamento della multa di CHF 500.--, della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie, rinviando la parte civile al competente foro per le sue pretese di natura civile (inc. __________ della Pretura penale); che con sentenza 14.05.2007 l’allora Corte di cassazione e di revisione penale (di seguito CCRP) ha dichiarato inammissibile il ricorso 2.05.2007 presentato da PI 2, per il tramite del suo patrocinatore, contro la suddetta decisione (inc. CCRP __________); che la sentenza della Pretura penale e la decisione dell’allora CCRP sono entrambe passate in giudicato il 25.06.2007; che PI 3 è deceduto in __________ l’1.10.2007 (istanza 16/20.03.2012,
p. 1, doc. 1.a); che con la presente richiesta – trasmessa dal Ministero pubblico, per competenza, a questa Corte – IS 1 e IS 2, padre rispettivamente sorella di ┼PI 3, con riferimento ai fatti accaduti a quest’ultimo di cui si è detto poc’anzi, hanno in particolare esposto che " (…). A quattro anni dalla morte del nostro caro PI 3 vogliamo e abbiamo il diritto come famigliari stretti di avere in mano gli atti riguardanti il sinistro occorso ad PI 3 dato che non siamo mai stati informati di nulla " (istanza 16/20.03.2012, p. 1 e 2); che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: " Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione "; che gli istanti non hanno prodotto alcun documento ufficiale attestante il loro effettivo rapporto di parentela con ┼PI 3; che dagli atti del procedimento penale in questione emerge in ogni caso che IS 1 é il padre del defunto ┼PI 3 e che quest’ultimo non aveva figli e quindi è certamente erede legale; che in siffatte circostanze nella fattispecie in esame – stante i motivi apportati nella presente richiesta – appare adempiuto un interesse giuridico legittimo ex art. 62 cpv. 4 LOG perlomeno da parte di IS 1, in qualità di genitore, ad esaminare gli atti del procedimento penale archiviato inerente al di lui figlio PI 3, nel frattempo deceduto; che di conseguenza IS 1 è autorizzato ad esaminare e, se del caso, a fotocopiare, presso questa Corte l’incarto MP __________, l’incarto __________ della Pretura penale e l’incarto CCRP __________ inerenti a ┼PI 3, concordando i tempi di accesso con i collaboratori della cancelleria, compatibilmente con i loro impegni; che l’istanza è accolta ai sensi delle surriferite considerazioni; che stante la particolarità della fattispecie, non si prelevano tassa di giustizia e spese. Per questi motivi, visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile, pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio di diritto: Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione: Per la Corte dei reclami penali Il presidente La cancelliera