Istanza di ispezione degli atti. terzo (Studio legale) quale istante
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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 04.04.2012 60.2012.105
Istanza di ispezione degli atti. terzo (Studio legale) quale istante
Incarto n. 60.2012.105 Lugano 4 aprile 2012 /ps In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello composta dai giudici: Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici cancelliera: Daniela Fossati, vicecancelliera sedente per statuire sull’istanza 16/21.03.2012 presentata dallo IS 1 tendente ad ottenere la trasmissione di due sentenze anonimizzate (passate in giudicato) citate nel REP. 94; premesso che la richiesta datata 16.03.2012 è stata inviata il medesimo giorno, via fax, al Tribunale penale cantonale, che il 20/21.03.2012 l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte senza formulare osservazioni in merito; letti ed esaminati gli atti; considerato in fatto ed in diritto che con il presente scritto – trasmesso dal Tribunale penale cantonale, per competenza, a questa Corte a valere quale istanza ex art. 62 cpv. 4 LOG – un’assistente dello IS 1 postula la trasmissione delle sentenze datate __________ e __________ emanate dalla Corte delle assise criminali e citate nel REP. 94 del 1961; che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: " Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione "; che nella fattispecie in esame – nonostante abbia omesso di precisare i motivi che stanno alla base della sua richiesta – appare adempiuto un interesse giuridico da parte dello Studio legale istante ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG, ad ottenere la trasmissione, in copia e in forma anonimizzata, delle due sentenze in questione, essendo citate nel REP. 94 (e quindi verosimilmente anche dalla dottrina e dalla giurisprudenza) e potendo dunque essere utili ai suoi collaboratori per le loro incombenze; che in siffatte circostanze le sentenze datate __________ e __________ emanate dalla Corte delle assise criminali vengono trasmesse, in copia e in forma anonimizzata (e ciò evidentemente a tutela degli interessi delle parti coinvolte nei procedimenti penali nel frattempo archiviati), all’istante unitamente alla presente decisione; che vista la natura della richiesta, si rinuncia al prelievo della tassa di giustizia e delle spese. Per questi motivi, visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile, pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione: Per la Corte dei reclami penali Il presidente La cancelliera