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60.2011.69

Istanza di ispezione degli atti. terzo (istituto bancario) quale istante

Ticino · 2011-03-14 · Italiano TI
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Istanza di ispezione degli atti. terzo (istituto bancario) quale istante

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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 14.03.2011 60.2011.69

Istanza di ispezione degli atti. terzo (istituto bancario) quale istante

Incarto n. 60.2011.69 Lugano 14 marzo 2011 /ps In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello composta dai giudici: Raffaele Guffi, vicepresidente, Ivano Ranzanici, Andrea Pedroli (in sostituzione di Mauro Mini, esclusosi) segretaria: Daniela Fossati, vicecancelliera sedente per statuire sull’istanza 4/7.3.2011 presentata dalla IS 1 patr. da: PR 1 tendente ad ottenere l’autorizzazione a consultare gli atti di cui all’incarto penale CRP __________ e la facoltà di estrarre delle copie; richiamate le osservazioni 8/9.3.2011 dell’avv. PI 2 (patr. da: avv. PR 2, __________), che comunica di non opporsi alla surriferita richiesta; richiamate altresì le osservazioni 10/11.3.2011 del procuratore pubblico Fiorenza Bergomi, che comunica il nulla osta da parte del Ministero pubblico all’esame degli atti in questione, rimettendosi al giudizio di questa Corte; letti ed esaminati gli atti; considerato in fatto ed in diritto 1. Con esposto 18/22.10.2001 __________, unitamente al suo allora patrocinatore avv. __________, ha sporto denuncia penale nei confronti di __________, suo ex __________, nonché nei confronti di ignoti. Questo procedimento penale è stato in seguito esteso d’ufficio ad altre persone, tra cui l’avv. PI 2 [direttore con diritto di firma collettiva a due da marzo/aprile 1999 e poi divenuto membro della __________ con diritto di firma collettiva a due dal mese di giugno 2002 della __________ (__________) succursale di __________], ed è sfociato in diverse decisioni da parte del Ministero pubblico, dell’allora Camera dei ricorsi penali, della Pretura penale e dell’allora Corte di cassazione e di revisione penale. Per quanto interessa la fattispecie in esame, con decisione 21.12.2010 l’allora Camera dei ricorsi penali ha respinto l’istanza di promozione dell’accusa 21/22.6.2010 presentata da __________ in relazione al decreto di non luogo a procedere 8.6.2010 emanato dall’allora procuratore generale Bruno Balestra nell'ambito del procedimento penale dipendente dal suo esposto penale 13.5.2009 nei confronti dell’avv. PI 2 per titolo di estorsione (NLP __________) (inc. CRP __________). Sulla base della decisione 29.12.2008 dell’allora Corte di cassazione e di revisione penale (inc. CCRP __________ / __________) __________, con scritto 13.5.2009, aveva sporto denuncia penale nei confronti dell’avv. PI 2 per titolo di estorsione: "(…) alla luce del fatto che si vuole (apparentemente) istruire il prospettato reato di estorsione a carico di __________ contro il quale è (correttamente) stata promossa l'accusa, le chiedo formalmente di promuovere l'accusa per estorsione anche nei confronti di PI 2 visto che egli è manifestamente correo per questo reato come risulta in modo più che evidente dalle tavole processuali (…) " (scritto 13.5.2009, p. 2, AI 1, inc. NLP __________). Avverso la decisione 21.12.2010 (inc. CRP __________) emanata dall’allora Camera dei ricorsi penali non è stato presentato ricorso al Tribunale federale. 2. Con la presente istanza IS 1 – richiamati in particolare la decisione 18.1.2011 di questa Corte (__________) e l’art. 62 cpv. 4 LOG – chiede l’autorizzazione a consultare l’incarto CRP __________, nel frattempo archiviato, con la facoltà di estrarne delle copie. Come esposto in entrata, l’avv. PI 2 non si è opposto alla richiesta. Il procuratore pubblico, dal canto suo, si è rimesso al giudizio di questa Corte, comunicando il nulla osta da parte del Ministero pubblico all’esame degli atti in questione. 3. L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.1.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: " Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione ". 4. Nel caso in esame – ritenuti i motivi addotti dall’istante nella presente richiesta e nella sua precedente istanza 12/15.11.2010 (inc. CRP __________), richiamata inoltre la decisione 18.1.2011 di questa Corte [mediante la quale è stata parzialmente accolta ai sensi dei considerandi l’istanza 12/15.11.2010 ex art. 27 CPP TI presentata da IS 1 tendente ad ottenere l’autorizzazione a consultare diversi incarti e la facoltà di estrarre delle copie riguardo ai procedimenti penali che traggono, in sostanza, le loro origini dalla denuncia 18/22.10.2001 inoltrata da __________, potendo gli stessi avere una loro rilevanza nella causa civile promossa da __________ rispettivamente nella redazione dell’allegato di risposta che dovrà presentare IS 1 (inc. CRP __________)]

– si deve ammettere un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG. L’incarto CRP __________ (inerente all’avv. PI 2), come del resto gli incarti di cui al considerando b della decisione 18.1.2011 di questa Corte (inc. CRP __________), potrebbe essere utile a IS 1 nell’ambito della causa civile promossa da __________ rispettivamente nella redazione dell’allegato di risposta che dovrà presentare alla Pretura. Di conseguenza l’avv. PR 1 rispettivamente un rappresentante di IS 1 sono autorizzati ad esaminare presso questa Corte, con la facoltà di estrarne delle copie, l’incarto CRP __________, concordando telefonicamente i tempi d’accesso con la cancelleria compatibilmente con gli impegni dei suoi collaboratori. Questa Corte autorizza inoltre l’avv. PR 1 rispettivamente un rappresentante di IS 1 a consultare, presso il Ministero pubblico, tutti gli atti dell’incarto penale sfociato nel decreto di non luogo a procedere 8.6.2010 (NLP __________) emanato dall’allora procuratore generale Bruno Balestra. 5. L’istanza è accolta ai sensi del precedente considerando. La tassa di giustizia e le spese, contenute al minimo, sono poste a carico di chi le ha occasionate. Per questi motivi, visti l’art. 62 cpv. 4 LOG, l’art. 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile, pronuncia

1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2.   La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico dIS 1a IS 1, __________.

3.   Intimazione: Per la Corte dei reclami penali Il vicepresidente                                                    La segretaria