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60.2011.55

Istanza di ispezione degli atti. già accusata e condannata quale istante

Ticino · 2011-03-07 · Italiano TI
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Istanza di ispezione degli atti. già accusata e condannata quale istante

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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 07.03.2011 60.2011.55

Istanza di ispezione degli atti. già accusata e condannata quale istante

Incarto n. 60.2011.55 Lugano 7 marzo 2011 /ps In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello composta dai giudici: Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici segretaria: Elena Tagli Schmid, vicecancelliera sedente per statuire sull’istanza 19/25.2.2011 presentata da IS 1 tendente ad ottenere la copia del decreto d’accusa emanato a suo carico il __________ (__________); letti ed esaminati gli atti; considerato in fatto ed in diritto 1 .   Il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) a carico dell’istante conclusosi con un decreto d’accusa emanato il 16.8.2005 (DA __________). 2 .   Con biglietto manoscritto del 19.2.2011 inviato al Ministero pubblico (e trasmesso a questa Corte in data 24/25.2.2011), l’istante chiede una copia del suddetto decreto d’accusa. 3 .   L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.1.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: " Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione ”. 4 .   Nel presente caso, pur essendo stata l’istante parte (quale accusata) nel procedimento nel frattempo terminato, deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo. Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10). Inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19). 5 .   Nel presente caso è pacifica la presunzione di interesse giuridico legittimo, trattandosi del decreto d'accusa emanato a carico della qui istante. 6 .   L'istanza è accolta. Copia del decreto d’accusa è allegata alla presente decisione destinata all’istante. 7 .   La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico di chi le ha occasionate. Per questi motivi, visti gli art. 62 cpv. 4 LOG, 25 LTG e ogni altra norma applicabile, pronuncia

1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2.   La tassa di giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 100.-- (cento), sono poste a carico di IS 1, __________. 3. Rimedio di diritto : Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4.   Intimazione: - __________ Per la Corte dei reclami penali Il presidente                                                           La segretaria