Istanza di ispezione degli atti. Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato quale istante
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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 21.12.2011 60.2011.373
Istanza di ispezione degli atti. Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato quale istante
Incarto n. 60.2011.373 Lugano 21 dicembre 2011 /dp In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello composta dai giudici: Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici cancelliera: Daniela Fossati, vicecancelliera sedente per statuire sull’istanza 15/23.11.2011 presentata dal IS 1 tendente ad ottenere copia di un decreto di accusa e di un decreto di non luogo a procedere, entrambi cresciuti in giudicato; premesso che la richiesta datata 15.11.2011 è giunta al Ministero pubblico il medesimo giorno, che – per il tramite del procuratore pubblico Valentina Tuoni
– l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 23.11.2011, comunicando parimenti che da parte del Ministero pubblico nulla osta all’accoglimento dell’istanza; letti ed esaminati gli atti; considerato in fatto ed in diritto che a seguito del rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria allestito il 16.06.2011 (da cui emerge in particolare che la Polizia cantonale è stata incaricata da parte dell’Ufficio di migrazione di esaminare la residenza dei coniugi PI 2 e PI 3), in data 19.09.2011 il procuratore pubblico Valentina Tuoni ha emanato un decreto di non luogo a procedere a carico di PI 2 per le ipotesi di reato di minaccia e di coazione ai danni di PI 3 (NLP __________ – inc. MP __________), avverso il quale non è stato presentato reclamo a questa Corte giusta i combinati art. 310 cpv. 2 e 322 cpv. 2 CPP; che lo stesso giorno il procuratore pubblico, sempre in relazione al suddetto rapporto d’inchiesta, ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale PI 2 siccome ritenuto colpevole, tra l’altro, di vie di fatto ai danni di sua moglie PI 3 (DA __________ – inc. MP __________ e MP __________); che il predetto decreto è cresciuto in giudicato il 20.10.2011 (AI 3 – inc. MP __________); che con la presente istanza – trasmessa dal Ministero pubblico, per competenza, a questa Corte – il IS 1 chiede di poter visionare ed acquisire agli atti il DA __________ e il NLP __________ del 19.09.2011 inerenti a PI 2, e ciò a completazione del ricorso 29.09.2011 presentato da PI 3; che a suffragio della sua richiesta richiama l’art. 5 cpv. 2 LALPS, gli art. 97 cpv. 2 e 3 LStr e l’art. 82 OASA, precisando parimenti che i documenti richiesti sarebbero necessari per decidere in merito al permesso di dimora di PI 3, moglie di PI 2, in applicazione dell’art. 50 LStr; che con l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: " Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione "; che nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti dall’istante e la finalità della sua richiesta, ritenuti inoltre in particolare l’art. 50 LStr (inerente allo scioglimento della comunità familiare), l’art. 97 LStr (inerente all’assistenza amministrativa e alla comunicazione di dati) e l’art. 5 cpv. 1 LALPS (secondo cui le autorità amministrative e giudiziarie cantonali nonché i Comuni, anche se vincolati dal segreto d’ufficio, comunicano gratuitamente, su richiesta scritta e motivata dell’autorità, quelle informazioni che nel caso concreto risultano utili e necessarie per la corretta applicazione della LALPS e delle normative concernenti le persone straniere) e considerati infine il contenuto del procedimento penale di cui all’incarto MP __________ nel frattempo archiviato – è pacifico l’interesse giuridico legittimo ex art. 62 cpv. 4 LOG dell’istante ad ottenere copia del decreto di non luogo a procedere 19.09.2011, che prevale sugli interessi personali di PI 2 e di PI 3, poiché potrebbe essere effettivamente utile ai fini delle sue incombenze dovendo decidere sul ricorso presentato il 29.08.2011 da PI 3 in merito al suo permesso di dimora; che per quanto attiene al decreto di accusa 19.09.2011 (DA __________) va evidenziato che il medesimo concerne anche un’altra fattispecie e un altro incarto (inc. MP __________) che esula dalla presente richiesta; che in siffatte circostanze il decreto di non luogo a procedere 19.09.2011 (NLP __________) e il decreto di accusa 19.09.2011 (DA __________) limitatamente alle vie di fatto (ndr: viene quindi cancellato l’altro reato per cui è stato condannato PI
2) emanati dal procuratore pubblico Valentina Tuoni vengono trasmessi, in copia, all’autorità istante unitamente alla presente decisione; che questa Corte autorizza inoltre __________, collaboratrice del Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato, ad esaminare presso il Ministero pubblico gli atti dell’incarto MP __________, concordando i tempi di accesso con il procuratore pubblico Valentina Tuoni; la stessa è, se del caso, autorizzata a fotocopiare i documenti utili ai fini delle sue incombenze; che l’istanza è accolta ai sensi delle suddette considerazioni; che vista la natura della richiesta, non si prelevano tassa di giustizia e spese. Per questi motivi, visti gli art. 62 cpv. 4 LOG, la LStr, la LALPS ed ogni altra norma applicabile, pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione: Per la Corte dei reclami penali Il presidente La cancelliera