Istanza di ispezione degli atti. Commissione tutoria regionale quale istante
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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 13.12.2011 60.2011.370
Istanza di ispezione degli atti. Commissione tutoria regionale quale istante
Incarto n. 60.2011.370 Lugano 13 dicembre 2011 /ps In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello composta dai giudici: Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici cancelliera: Daniela Fossati, vicecancelliera sedente per statuire sull’istanza 4/22.11.2011 presentata dalla IS 1 tendente ad ottenere, in copia, eventuali rapporti allestiti dalla polizia riguardanti interventi effettuati presso il domicilio di un minorenne; premesso che la richiesta datata 4.11.2011 è giunta alla Polizia cantonale di __________ il 7.11.2011, che l’ha trasmessa al Ministero pubblico il 14.11.2011, che – per il tramite del procuratore pubblico Andrea Maria Balerna (che l’ha ricevuta personalmente il 17.11.2011) – l’ha a sua volta trasmessa, per competenza, a questa Corte con scritto 21/22.11.2011, preavvisando favorevolmente la richiesta, allegando contestualmente un rapporto di polizia datato 24.07.2006 e il relativo decreto di non luogo a procedere interno; letti ed esaminati gli atti; considerato in fatto ed in diritto che con scritto 4.11.2011 – ricevuto, per competenza, da questa Corte il 22.11.2011
– la IS 1 di __________ (di seguito IS 1) chiede la trasmissione, in copia, di eventuali rapporti allestiti dalla polizia riguardanti interventi eseguiti presso il domicilio del minorenne __________ (__________) durante il periodo in cui abitava nel Comune di __________; che a suffragio della sua richiesta la IS 1 precisa che il minore è figlio di PI 3 e di PI 2, entrambi domiciliati a __________ (quartiere di __________), rilevando parimenti che la famiglia ha abitato presso il Comune di __________ nel periodo compreso tra il 1999 e il 2007; che il procuratore pubblico ha trasmesso, in copia, a questa Corte un rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 24.07.2006 riguardante PI 3 e PI 2 per le ipotesi di reato di vie di fatto e lesioni semplici sfociato nel decreto di non luogo a procedere interno emanato il 23.04.2009 (non avendo la vittima revocato la richiesta di sospensione del procedimento in applicazione del previgente art. 66ter CP), preavvisando favorevolmente la richiesta (doc. 1.a); che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: " Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione "; che nella fattispecie in esame sono, di principio, realizzati i presupposti di legge, stante il chiaro e legittimo interesse della IS 1 istante, che con l'adozione della Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele (LTut) dell'8.03.1999, entrata in vigore l'1.01.2001, ha assunto le competenze in materia di tutela e curatela precedentemente spettanti alle Delegazioni tutorie comunali; trattasi, infatti, dell'autorità competente, giusta gli art. 275, 312 e 315 CC e 2 LTut, ad adottare provvedimenti a tutela dei figli, segnatamente in materia di autorità e di custodia parentale, e a regolare le loro relazioni personali con i genitori; che l’interesse giuridico legittimo dell’autorità istante prevale, di principio, anche sugli interessi delle parti coinvolte (in casu i genitori del minorenne, PI 3 e PI 2), poiché da un lato occorre tutelare gli interessi del minorenne, e d’altro canto è necessario mettere a disposizione della IS 1 istante dati e informazioni utili e pertinenti per valutare al meglio la situazione del minorenne e il rapporto con i suoi genitori; che nonostante il rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 24.07.2006 sfociato nel decreto di non luogo a procedere interno 23.04.2009 (__________) riguardi un intervento presso i genitori del minorenne antecedente alla nascita di quest’ultimo, a giudizio di questa Corte trattasi comunque d’informazioni utili per la IS 1 istante, e ciò sempre a tutela degli interessi del minore, poiché quanto accaduto quel giorno concerne i reati di lesioni semplici e di vie di fatto e il procedimento penale aperto d’ufficio è sfociato in un decreto di non luogo a procedere interno in applicazione dell’art. 66ter vCP; che alla luce di quanto sopra esposto, questa Corte ritiene che sia adempiuto un interesse giuridico legittimo prevalente della IS 1 istante sui diritti personali di PI 3 e di PI 2 ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG; che di conseguenza il rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 24.07.2006 e il decreto di non luogo a procedere interno 23.04.2009 (NLP __________) vengono trasmessi, in copia, alla IS 1 istante unitamente alla presente decisione; che l’istanza è accolta ai sensi delle suddette considerazioni; che ritenuta la natura della richiesta e dell’istante, non si prelevano tassa di giustizia e spese. Per questi motivi, visti l’art. 62 cpv. 4 LOG, gli art. 275, 312 e 315 CC, la LTut ed ogni altra norma applicabile, pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione: Per la Corte dei reclami penali Il presidente La cancelliera