Istanza di ispezione degli atti. Tribunale quale istante
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Istanza di ispezione degli atti. Tribunale quale istante
Incarto n. 60.2010.38 Lugano 8 marzo 2010 /dp In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello composta dai giudici: Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici segretaria: Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera sedente per statuire sull’istanza 2.2.2010 presentata dal IS 1, tendente ad ottenere l’accesso agli atti di un procedimento penale relativo ad un fiduciario; richiamate le osservazioni 22/23.2.2010 del patrocinatore di PI 2, mediante le quali comunica di non opporsi all’accesso agli atti richiesto; richiamate le osservazioni 25.2.2010 del procuratore pubblico Manuela Minotti Perucchi, mediante le quali preavvisa favorevolmente la richiesta; letti ed esaminati gli atti; considerato in fatto ed in diritto 1. Il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di PI 2 (__________) sfociato nel decreto d’accusa del 1.9.2008 (__________), cresciuto in giudicato, per titolo di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione. 2. Contro la risoluzione governativa 2.9.2009 di revoca dell’autorizzazione a esercitare la professione di fiduciario commercialista e finanziario, PI 2 ha presentato ricorso al Tribunale qui istante (inc. __________). Il giudice delegato, con l’istanza 2.2.2010, chiede di poter visionare gli atti del procedimento penale. Il procuratore pubblico e l’interessato hanno preavvisato positivamente la richiesta. 3. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83 e 95 I 108), stabilisce che “ oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione ”. 4. La legge cantonale sull’esercizio delle professioni di fiduciario (LFid) prevede la possibilità di impugnare le decisioni di revoca dell’autorizzazione a esercitare l’attività fiduciaria presso il Tribunale cantonale amministrativo (art. 8 a LFid). Nel caso in esame è data certamente una pertinenza dell’incarto penale nella procedura amministrativa pendente presso il Tribunale istante: è quindi dato un interesse giuridico legittimo, peraltro non contestato. 5. L’istanza è accolta. L’incarto è messo a disposizione del giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo, con l’onere di poi ritornarlo direttamente al Ministero pubblico. 6. Considerata la natura dell’istanza richiedente, si prescinde da tassa di giustizia e spese. Per questi motivi, visti l'art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile, pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione: 1. procuratore pubblico Manuela Minotti Perucchi, Via Pretorio 16, 6900 Lugano 2. Florindo Moresi, piazza Bironico 16, 6928 Manno patr. da: avv. Ergin Cimen, Lugano, Per la Camera dei ricorsi penali Il presidente La segretaria