Istanza di ispezione degli atti. Commissione tutoria quale istante
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Tessin Camera dei ricorsi penali 25.11.2010 60.2010.377 Tessin Camera dei ricorsi penali 25.11.2010 60.2010.377 Ticino Camera dei ricorsi penali 25.11.2010 60.2010.377
Istanza di ispezione degli atti. Commissione tutoria quale istante
Incarto n. 60.2010.377 Lugano 25 novembre 2010 /dp In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello composta dai giudici: Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici segretaria: Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera sedente per statuire sull’istanza 15/17.11.2010 presentata dalla IS 1 tendente ad ottenere l’accesso agli atti di un procedimento penale; richiamate le osservazioni 17.11.2010 del procuratore pubblico Chiara Borelli mediante le quali preavvisa favorevolmente l’istanza; richiamate le osservazioni 23/24.11.2010 del patrocinatore dei coniugi PI 2 e PI 3, mediante le quali comunica il consenso dei suoi patrocinati all’accesso richiesto; letti ed esaminati gli atti; considerato in fatto ed in diritto 1. A seguito di una segnalazione il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) a carico di PI 2 in relazione agli art. 187 e 219 CP. L’incarto è tuttora pendente al Ministero pubblico. 2. A seguito di segnalazione del Ministero pubblico, la IS 1 istante ha emanato in data 11.11.2010 un decreto supercautelare in relazione alla custodia parentale. In questo ambito chiede di poter avere accesso agli atti del procedimento penale. Il procuratore pubblico e gli interessati hanno dato il loro consenso. 3. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: " Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione ". 4. Nella fattispecie sono chiaramente realizzati i presupposti di legge, stante il chiaro e legittimo interesse della IS 1 istante, che con l'adozione della Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele (LOPTC) dell'8.3.1999, entrata in vigore l'1.1.2001, ha assunto le competenze in materia di tutela e curatela precedentemente spettanti alle Delegazioni tutorie comunali. Trattasi infatti dell'autorità competente, giusta gli art. 275, 311 e 315 CC e 2 LOPTC, ad adottare provvedimenti a tutela dei figli, segnatamente in materia di autorità e di custodia parentale, e a regolare le loro relazioni personali con i genitori. 5. L’istanza è accolta. Un rappresentante della IS 1 istante potrà esaminare, presso il Ministero pubblico, l’incarto surriferito. 6. Considerata la particolarità del caso, si rinuncia alla riscossione della tassa di giustizia e della spese. Per questi motivi, visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile, pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione: - Per la Camera dei ricorsi penali Il presidente La segretaria