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60.2010.320

Istanza di ispezione degli atti. Dipartimento quale istante

Ticino · 2010-10-28 · Italiano TI
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Istanza di ispezione degli atti. Dipartimento quale istante

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Tessin Camera dei ricorsi penali 28.10.2010 60.2010.320 Tessin Camera dei ricorsi penali 28.10.2010 60.2010.320 Ticino Camera dei ricorsi penali 28.10.2010 60.2010.320

Istanza di ispezione degli atti. Dipartimento quale istante

Incarto n. 60.2010.320 Lugano 28 ottobre 2010 /dp In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello composta dai giudici: Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici segretaria: Daniela Fossati, vicecancelliera sedente per statuire sull’istanza 27.5./29.9.2010 presentata dal IS 1 tendente a conoscere lo stato attuale di eventuali inchieste a carico di un milite; premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per competenza a questa Camera con scritto 29.9.2010, rimettendosi al giudizio di questa Camera; letti ed esaminati gli atti; considerato in fatto ed in diritto 1. A carico di PI 1 il Ministero pubblico ha emanato un decreto d’accusa in data 8.9.2008 (DA __________) per titolo di danneggiamento. Il decreto d’accusa è cresciuto in giudicato. 2. Con la presente istanza il Dipartimento istante chiede di ricevere copia della decisione penale surriferita. PI 1 ha dato il proprio consenso all’effettuazione di controlli a suo carico. 3. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “ Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione ”. 4. Nel presente caso, con riferimento alle norme indicate nell’istanza e ritenuto l’accordo della persona interessata, si deve ammettere l’esistenza di un interesse giuridico legittimo a favore del Dipartimento istante. 5. L’istanza è accolta. Copia della decisione penale sarà allegata alla presente decisione destinata al Dipartimento istante. 6. Considerati la natura dell’istante e lo scopo della richiesta, non si prelevano tassa di giustizia e spese. Per questi motivi, visti l’art. 27 CPP e ogni altra norma applicabile, pronuncia

1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.   Intimazione: Per la Camera dei ricorsi penali Il presidente                                                           La segretaria