Istanza di ispezione degli atti. Commissione tutoria regionale quale istante
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Tessin Camera dei ricorsi penali 27.09.2010 60.2010.304 Tessin Camera dei ricorsi penali 27.09.2010 60.2010.304 Ticino Camera dei ricorsi penali 27.09.2010 60.2010.304
Istanza di ispezione degli atti. Commissione tutoria regionale quale istante
Incarto n. 60.2010.304 Lugano 27 settembre 2010 /dp In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello composta dai giudici: Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici segretaria: Alessandra Mondada, vicecancelliera sedente per statuire sull’istanza 13/17.9.2010 presentata dalla IS 1 tendente ad ottenere l’accesso agli atti di un procedimento penale; letti ed esaminati gli atti; considerato in fatto ed in diritto 1 . A seguito di una segnalazione della Fondazione __________, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) a carico di PI 2 per titolo di atti sessuali con fanciulli con la minorenne __________.. L’inchiesta è in fase iniziale. 2 . La CTR istante, chiamata a valutare eventuali misure a protezione della minorenne __________, chiede di poter esaminare gli atti del procedimento penale. 3 . L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: " Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione ". 4 . Nella fattispecie sono chiaramente realizzati i presupposti di legge, stante il chiaro e legittimo interesse della IS 1 istante, che con l'adozione della Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele (LOPTC) dell'8.3.1999, entrata in vigore l'1.1.2001, ha assunto le competenze in materia di tutela e curatela precedentemente spettanti alle Delegazioni tutorie comunali. Trattasi infatti dell'autorità competente, giusta gli art. 275, 311 e 315 CC e 2 LOPTC, ad adottare provvedimenti a tutela dei figli, segnatamente in materia di autorità e di custodia parentale, e a regolare le loro relazioni personali con i genitori. 5 . Accanto all’interesse giuridico legittimo della CTR occorre considerare che l’inchiesta è in fase iniziale, ed un accesso indiscriminato potrebbe interferire con l’azione del procuratore pubblico. 6 . L’istanza è accolta. Un rappresentante della CTR istante potrà esaminare, presso il Ministero pubblico, gli atti del procedimento penale surriferito che il procuratore pubblico riterrà, in base ai bisogni d’inchiesta, di mettere a disposizione. 7 . Considerata la particolarità del caso, si rinuncia alla riscossione della tassa di giustizia e della spese. Per questi motivi, visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile, pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione: Per la Camera dei ricorsi penali Il presidente La segretaria