Istanza di ispezione degli atti. parte interrogata nell'ambito del procedimento penale nel frattempo archiviato e toccata personalmente dai fatti accaduti quale istante
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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 20.03.2012 60.2010.301
Istanza di ispezione degli atti. parte interrogata nell'ambito del procedimento penale nel frattempo archiviato e toccata personalmente dai fatti accaduti quale istante
Incarto n. 60.2010.301 Lugano 20 marzo 2012/dp In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello composta dai giudici: Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici cancelliera: Daniela Fossati, vicecancelliera sedente per statuire sull’istanza 13/16.09.2010 presentata da IS 1 tendente ad ottenere la trasmissione dei verbali d’interrogatorio allestiti nell’ambito del procedimento penale di cui all’incarto ABB __________ nel frattempo archiviato; premesso che la richiesta datata 13.09.2010 è stata consegnata brevi manu al Ministero pubblico il medesimo giorno, che il 15/16.09.2010 l’ha trasmessa, per competenza, all’allora Camera dei ricorsi penali (dall’1.01.2011 Corte dei reclami penali), senza formulare osservazioni in merito; letti ed esaminati gli atti; considerato in fatto ed in diritto che il __________, verso le ore 11.30, a __________, presso il suo appartamento (che era stato, tra l’altro, condiviso con IS 1) è stato rinvenuto il corpo esanime di ┼__________ (inc. ABB __________); che a seguito di quanto accaduto, l’allora procuratore pubblico Jacques Ducry ha ordinato l’autopsia sulla salma della vittima allo scopo di verificare l’esatta causa del decesso; che il 18.06.1990 è stato allestito il relativo rapporto (ricevuto dal Ministero pubblico il 20.06.1990), in base al quale l’incarto penale è stato archiviato mediante un " abbandono interno "; che con la presente istanza – completata il 14/18.10.2010 su richiesta 16.09.2010 (sollecitata il 12.10.2010) dell’allora Camera dei ricorsi penali – IS 1 chiede la trasmissione dei verbali allestititi dal sgt. __________ nell’ambito del surriferito procedimento penale; che a suffragio della sua richiesta precisa di aver avuto contatti, negli ultimi anni, con parenti e conoscenti di ┼__________, circostanza che le ha fatto ripensare al decesso di quest’ultimo, adducendo di aver rimosso alcuni fatti accaduti la mattina in cui aveva ritrovato il suo corpo esanime e che trattasi in ogni modo di una questione personale; che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: " Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione "; che nella fattispecie in esame – stante i motivi apportati dall’istante nella sua richiesta e considerato inoltre che ┼__________ era stato trovato privo di vita nell’appartamento in cui egli abitava unitamente alla qui istante, la quale era presente al momento del suo ritrovamento – appare adempiuto un interesse giuridico legittimo ex art. 62 cpv. 4 LOG da parte di IS 1 ad ottenere copia del suo (di lei) verbale d’interrogatorio 4.02.1990 di cui all’incarto ABB __________, poiché è stata interrogata nell’ambito del citato procedimento penale riguardo al suo decesso ed è stata toccata personalmente da quanto accaduto quel giorno; che all’istante non possono essere trasmessi altri atti, non avendo un interesse giuridico legittimo ex art. 62 cpv. 4 LOG; che di conseguenza (soltanto) il verbale d’interrogatorio 4.02.1990 di IS 1 viene trasmesso, in copia, alla qui istante unitamente alla presente decisione; che l’istanza è accolta ai sensi delle surriferite considerazioni; che stante la particolarità della fattispecie, non si prelevano tassa di giustizia e spese. Per questi motivi, visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile, pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi. 2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio di diritto: Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione: Per la Corte dei reclami penali Il presidente La cancelliera