Istanza di ispezione degli atti. Sezione delle risorse umane quale istante
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Tessin Camera dei ricorsi penali 27.09.2010 60.2010.277 Tessin Camera dei ricorsi penali 27.09.2010 60.2010.277 Ticino Camera dei ricorsi penali 27.09.2010 60.2010.277
Istanza di ispezione degli atti. Sezione delle risorse umane quale istante
Incarto n. 60.2010.277 Lugano 27 settembre 2010 /dp In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello composta dai giudici: Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici segretaria: Alessandra Mondada, vicecancelliera sedente per statuire sull’istanza 26/30.8.2010 presentata dal IS 1 tendente ad ottenere l’accesso agli atti di un procedimento penale a carico di un funzionario dello Stato in relazione all’apertura di un’inchiesta amministrativa-disciplinare; richiamate le osservazioni 6.9.2010 del procuratore pubblico Clarissa Torricelli, mediante le quali comunica che l’istanza è prematura, riferita alla totalità dell’incarto; richiamate le osservazioni 6/7.9.2010 del patrocinatore del funzionario sotto inchiesta, mediante le quali comunica che l’istanza appare prematura; letti ed esaminati gli atti; considerato in fatto ed in diritto 1 . A carico di PI 2 il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale per reati contro l’integrità sessuale per fatti commessi su più anni nei confronti di alcuni minorenni (inc. MP __________). Il procedimento è nella fase istruttoria. 2 . Con risoluzione del 17.8.2010, il Consiglio di Stato del Canton Ticino ha deciso l’apertura di un’inchiesta amministrativa disciplinare a carico di PI 2, affidando la conduzione della stessa alla Sezione qui istante, che a questo scopo chiede di poter avere accesso agli atti del procedimento. Il procuratore pubblico e il patrocinatore dell’accusato ritengono l’istanza prematura, considerato che anche le parti non hanno ancora accesso agli atti. 3 . L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “ Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione .” 4 . Nel presente caso è pacifica l’esistenza di un interesse giuridico legittimo, come espressamente previsto per casi simili nei lavori legislativi preparatori (Rapporto della speciale commissione del parlamento dell’8.11.1994, p. 19). 5 . L’istanza è di principio accolta. L’accesso agli atti è però limitato: temporalmente, dopo che anche l’accusato (ed il suo patrocinatore) avrà avuto accesso ai medesimi; materialmente, ai soli verbali dell’accusato, che un rappresentante dell’Ufficio istante potrà consultare, prendendo delle note, ma senza fotocopiarli. Dall’esame degli atti sono esclusi i documenti e atti relativi alle vittime. 6 . Considerate le particolarità del caso, si rinuncia alla tassa di giustizia e alle spese. Per questi motivi, visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile, pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione: Per la Camera dei ricorsi penali Il presidente La segretaria