Istanza di ispezione degli atti
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Tessin Camera dei ricorsi penali 06.09.2010 60.2010.266 Tessin Camera dei ricorsi penali 06.09.2010 60.2010.266 Ticino Camera dei ricorsi penali 06.09.2010 60.2010.266
Istanza di ispezione degli atti
Incarto n. 60.2010.266 Lugano 6 settembre 2010 /dp In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello composta dai giudici: Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici segretaria: Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera sedente per statuire sull’istanza 19.7/18.8.2010 presentata dal, IS 1 tendente a conoscere lo stato attuale di eventuali inchieste a carico di un milite; premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero pubblico che l’ha trasmessa per evasione a questa Camera in data 17/18.8.2010; ritenuto che, a completazione della richiesta, in data 19.8.2010 il Dipartimento istante ha inviato il formulario di consenso sottoscritto dalla persone controllata; considerato in fatto ed in diritto 1. A carico di PI 1, il Ministero pubblico ha emanato tre decreti d’accusa: il DA __________ del 23.2.2004, il DA __________ del 26.7.2004 e il DA __________ del 27.3.2006, tutti cresciuti in giudicato. 2. Con la presente istanza, il Dipartimento interessato chiede di poter conoscere eventuali procedimenti pendenti o conclusi. 3. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “ Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione ”. 4. Nel presente caso, con riferimento alle norme indicate nell’istanza e ritenuto l’accordo della persona interessata, si deve ammettere l’esistenza di un interesse giuridico legittimo a favore del Dipartimento istante. 5. L’istanza è accolta. Copia dei tre decreti d’accusa sarà allegata alla copia della presente decisione destinata al Dipartimento istante. 6. Considerati la natura dell’istante e lo scopo della richiesta, non si prelevano tassa di giustizia e spese. Per questi motivi, visti l’art. 27 CPP e ogni altra norma applicabile, pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione: Per la Camera dei ricorsi penali Il presidente La segretaria