Istanza di ispezione degli atti. Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento quale istante
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Tessin Camera dei ricorsi penali 27.09.2010 60.2010.265 Tessin Camera dei ricorsi penali 27.09.2010 60.2010.265 Ticino Camera dei ricorsi penali 27.09.2010 60.2010.265
Istanza di ispezione degli atti. Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento quale istante
Incarto n. 60.2010.265 Lugano 27 settembre 2010 /dp In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello composta dai giudici: Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici segretaria: Alessandra Mondada, vicecancelliera sedente per statuire sull’istanza 12.7/18.8.2010 presentata dall’IS 1 tendente ad ottenere l’accesso agli atti di un incarto penale relativo ad una persona che ha beneficiato di prestazioni assistenziali; premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per evasione a questa Camera con scritto 17/18.8.2010; richiamate le osservazioni tardive di PI 1 inviate con lettera manoscritta; letti ed esaminati gli atti; considerato in fatto ed in diritto 1 . A carico di PI 1 il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) conclusosi con un decreto d’accusa del 17.5.2010 (DA __________ cresciuto in giudicato. 2 . Con la presente istanza, l’Ufficio richiedente domanda di poter esaminare gli atti del procedimento penale, onde verificare se PI 1 ha ricevuto degli introiti nel periodo in cui ha percepito le prestazioni sociali. Il Ministero pubblico si è rimesso al giudizio di questa Camera, mentre PI 1, con osservazioni tardive, ha ritenuto di essersi comportata correttamente. 3 . L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: " Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione " . 4 . Nella fattispecie in esame – ritenuti i motivi addotti dall’autorità istante nella sua richiesta e la finalità per cui è chiesta la compulsazione degli atti e considerati la Laps, gli art. 1 ss., 59 ss. e in particolare l’art. 67 della Legge sull’assistenza sociale dell’8.3.1971 (RL 6.4.11.1) (di seguito Las), l’art. 1 e l’art. 2 lit. a del Regolamento sull’assistenza sociale del 18.2.2003 (RL 6.4.11.1.1.) – si deve ammettere l’esistenza di un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP, poiché alcuni atti del procedimento penale di cui all’incarto penale MP __________ potrebbero essere utili all’Ufficio istante per accertare l’effettiva situazione finanziaria di PI 1. 5 . L'istanza è accolta. Un rappresentante dell’Ufficio istante potrà esaminare gli atti dell’incarto penale presso la segreteria di questa Camera, previo contatto per fissare una data. 6 . Non si prelevano tassa di giustizia e spese, in considerazione della natura dell'istante, della Laps e della Las. Per questi motivi, visti l'art. 27 CPP, la Laps, la Las ed ogni altra norma applicabile, pronuncia
1. L'istanza è accolta ai sensi dei considerandi. 2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio di diritto: Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione: Per la Camera dei ricorsi penali Il presidente La segretaria