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60.2010.260

Istanza di ispezione degli atti. Accusato quale istante

Ticino · 2010-09-06 · Italiano TI
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Istanza di ispezione degli atti. Accusato quale istante

Erwägungen (2 Absätze)

E. 6 L’istanza è accolta. Fotocopia del decreto d’accusa sarà allegata alla copia della presente decisione destinata all’istante.

E. 7 La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico di chi le ha generate. Per questi motivi, visti l’art. 27 CPP, l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile, pronuncia

1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2.   La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 130.-- (centotrenta), sono poste a carico di IS 1, __________

3.   Intimazione: - Per la Camera dei ricorsi penali Il presidente                                                           La segretaria

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Istanza di ispezione degli atti. Accusato quale istante

Incarto n. 60.2010.260 Lugano 6 settembre 2010 /dp In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello composta dai giudici: Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici segretaria: Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera sedente per statuire sull’istanza 2/12.8.2010 presentata da IS 1 patr. da: PR 1 tendente ad ottenere copia di un decreto d’accusa a suo carico; letti ed esaminati gli atti; considerato in fatto ed in diritto 1. A carico di IS 1 il Ministero pubblico ha emanato un decreto d’accusa in data 4.12.2006 (__________). 2. Con la presente istanza, il rappresentante legale di IS 1 chiede copia di detto decreto d’accusa. 3. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: " Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione " . 4. Nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (quale accusato) nel procedimento nel frattempo terminato, deve seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo. Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8, p. 10). Come ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994, p. 19). 5. Nel presente caso è pacifico l’interesse dell’istante e non emergono contrari interessi di terzi. 6. L’istanza è accolta. Fotocopia del decreto d’accusa sarà allegata alla copia della presente decisione destinata all’istante. 7. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico di chi le ha generate. Per questi motivi, visti l’art. 27 CPP, l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile, pronuncia

1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2.   La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 130.-- (centotrenta), sono poste a carico di IS 1, __________

3.   Intimazione: - Per la Camera dei ricorsi penali Il presidente                                                           La segretaria