Istanza di ispezione degli atti
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Istanza di ispezione degli atti
Incarto n. 60.2010.222 Lugano 6 settembre 2010 /dp In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello composta dai giudici: Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici segretaria: Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera sedente per statuire sull’istanza 1°/9.7.2010 presentata dal IS 1 tendente a conoscere lo stato attuale di eventuali inchieste a carico di un milite; letti ed esaminati gli atti; considerato in fatto ed in diritto 1. A carico di PI 2 il Ministero pubblico ha emanato un decreto d’accusa in data 10.12.2001 (__________) in relazione al procedimento di cui all’inc. __________. 2. Con la presente istanza, il Dipartimento interessato chiede di poter conoscere gli atti del procedimento surriferito. 3. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “ Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione ”. 4. Nel presente caso, con riferimento alle norme indicate nell’istanza e ritenuto l’accordo della persona interessata, si deve ammettere l’esistenza di un interesse giuridico legittimo a favore del Dipartimento istante. 5. L’istanza è accolta. Copia del decreto d’accusa sarà allegato alla copia della presente decisione destinata al Dipartimento istante. 6. Considerati la natura dell’istante e lo scopo della richiesta, non si prelevano tassa di giustizia e spese. Per questi motivi, visti l’art. 27 CPP e ogni altra norma applicabile, pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione: - Per la Camera dei ricorsi penali Il presidente La segretaria