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60.2010.216

Istanza di ispezione agli atti

Ticino · 2010-07-30 · Italiano TI
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Istanza di ispezione agli atti

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Tessin Camera dei ricorsi penali 30.07.2010 60.2010.216 Tessin Camera dei ricorsi penali 30.07.2010 60.2010.216 Ticino Camera dei ricorsi penali 30.07.2010 60.2010.216

Istanza di ispezione agli atti

Incarto n. 60.2010.216 Lugano 30 luglio 2010 /dp In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello composta dai giudici: Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici segretaria: Valentina Item, vicecancelliera sedente per statuire sull’istanza 4.6/2.7.2010 presentata dalla IS 1 tendente ad ottenere, a fini scientifici, l’accesso a dei reperti autoptici; premesso che la richiesta è stata presentata al Ministero pubblico che in data 2.7.2010 l’ha trasmessa a questa Camera per evasione; letti ed esaminati gli atti; considerato in fatto ed in diritto 1. In vista dell’esame per l’ottenimento del titolo di tossicologo forense, l’istante chiede di poter avere accesso a dei rapporti autoptici alla redazione dei quali ha collaborato presso il Centro universitario romando. 2. Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – " oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione ”. 3. Questa Camera ha già ammesso che un interesse scientifico possa assurgere a interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP. In questo dato, è certamente dato l’interesse dell’istante, ad ottenere copia del reperti autoptici. A tutela delle persone coinvolte, dai rapporti saranno tolti i nomi delle persone decedute e lasciate solo le iniziali. 4. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi. 5. Dato lo scopo della richiesta, si prescinde dalle tasse di giustizia e dalle spese. Per questi motivi, visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile pronuncia

1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2.   Non si prelevano tasse di giustizia e spese.

3.   Intimazione: Per la Camera dei ricorsi penali Il presidente                                                           La segretaria