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60.2010.191

Istanza di ispezione degli atti

Ticino · 2010-07-30 · Italiano TI
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Istanza di ispezione degli atti

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Tessin Camera dei ricorsi penali 30.07.2010 60.2010.191 Tessin Camera dei ricorsi penali 30.07.2010 60.2010.191 Ticino Camera dei ricorsi penali 30.07.2010 60.2010.191

Istanza di ispezione degli atti

Incarto n. 60.2010.191 Lugano 30 luglio 2010 /dp In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello composta dai giudici: Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici segretaria: Valentina Item, vicecancelliera sedente per statuire sull’istanza 19.5/8.6.2010 presentata da IS 1 tendente ad ottenere copia di un verbale di denuncia a sua carico nell’ambito di un procedimento nel frattempo conclusosi con un decreto di non luogo a procedere; premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per competenza a questa Camera in data 5/8.6.2010; letti ed esaminati gli atti; considerato in fatto ed in diritto 1. A seguito di una denuncia presentata da __________ in data 8.4.2010, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico della qui istante (inc. MP __________) conclusosi con un decreto di non luogo a procedere emanato il 7.5.2010 (NLP __________). 2. Con la presente istanza, ed in relazione ad un analogo procedimento pendente in __________, l’istante chiede di poter avere copia del verbale di denuncia. 3. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: " Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione ". 4 .   Nel presente caso, pur essendo stata l’istante parte (quale denunciata/querelata) nel procedimento nel frattempo terminato, deve seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo. Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10). Come ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19). 5 .   Nel presente caso è pacifico l’interesse dell’istante, considerato anche che non c’è stato un deposito atti prima dell’emanazione della decisione di non luogo a procedere. 6 .   L’istanza è accolta. Copia della denuncia 8.4.2010 e del verbale 3.5.2010 di __________ sarà allegata alla copia della presente decisione destinata all’istante. 7 .   La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico di chi le ha generate. Per questi motivi, visti l’art. 27 CPP, l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile, pronuncia

1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi. 2. La tassa di giustizia di CHF 70.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 100.-- (cento), sono poste a carico di IS 1, __________

3.   Intimazione: Per la Camera dei ricorsi penali Il presidente                                                           La segretaria