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Incarto n.60.2010.175
Lugano
30 luglio 2010/dp
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
segretaria:
Valentina Item, vicecancelliera
sedente per statuire sullistanza 18/20.5.2010 presentata dall
IS 1
tendente ad ottenere laccesso agli atti di un procedimento penale a carico di un responsabile sanitario di una farmacia;
richiamate le osservazioni 8/9.6.2010 del procuratore pubblico Rosa Item, mediante le quali comunica lo stato dellinchiesta;
ritenuto che PI 2, interpellato tramite la sua patrocinatrice, non ha presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
"Al Consiglio di Stato (art. 22 Lsan), al DSS (art. 23 Lsan), alla Commissione di vigilanza (art. 24 Lsan) o ai servizi e uffici legittimati ad agire in loro vece, sulla base delle pertinenti disposizioni della legge sanitaria (Lsan), incombono infatti specifici doveri di vigilanza sull'esercizio delle attività sanitarie. Di regola, pertanto, non vi può essere dubbio sull'esistenza a favore di queste autorità o servizi di un interesse giuridico legittimo ai sensi dell'art. 27 CPP. In questi casi, questa Camera ritiene che ai servizi competenti possa essere dato accesso all'incarto penale senza richiedere ogni volta una specifica autorizzazione. Rimane riservata, se del caso, a tutela degli interessi personali di altre persone implicate nel procedimento, una scernita della documentazione di cui permettere la compulsazione o la trasmissione in copia da operare direttamente dall'autorità penale richiesta, cosiccome il rinvio della richiesta di ispezione a questa Camera in casi particolari o di dubbio.
Ciò premesso, riteniamo che in due casi debba essere rivolta una particolare attenzione nella valutazione delle necessità di formalizzare davanti alla CRP la richiesta di ispezione di atti penali. Nel primo caso, quando il DSS nell'ambito delle competenze specificamente attribuite (art. 23 e, in virtù del regolamento sulle deleghe di competenze decisionali, 59 Lsan) è chiamato a valutare l'opportunità di adozione nei confronti di un operatore sanitario di provvedimenti cautelari, anche se ciò ovviamente presuppone la conoscenza completa e attualizzata degli atti di un procedimento penale eventualmente aperto. In questi casi questa esigenza può scontrarsi con eventuali bisogni attinenti specificamente al procedimento penale o con gli interessi o i diritti di difesa delle parti e delle persone in esso coinvolte. A queste parti o persone la formalizzazione dell'istanza a mente dell'art. 27 CPP davanti alla CRP assicura il diritto di essere sentiti già in questa sede. Nel secondo caso, quando la valutazione da compiere da parte del magistrato inquirente sulla base dell'art. 68 cpv. 3 Lsan ponga difficoltà".
Considerato che PI 2 non si è formalmente opposto allaccoglimento della presente istanza, e ritenuto che è certamente dato un interesse giuridico legittimo a favore dellUfficio istante, la richiesta è accolta.
Per questi motivi,
visti lart. 27 CPP, la LPMed, la Lsan ed ogni altra norma applicabile,
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria