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60.2010.15

Istanza di ispezione degli atti. commissione di vigilanza sanitaria quale istante

Ticino · 2010-02-25 · Italiano TI
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Incarto n.60.2010.15

Lugano

25 febbraio 2010

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 18.3.2009/20.1.2010 presentata dalla

IS 1

tendente ad ottenere l’accesso agli atti di un procedimento penale relativo ad un operatore sanitario;

premesso che la richiesta è stata inviata direttamente alla Pretura penale che l’ha trasmessa a questa Camera in data 19/20.1.2010, preavvisandola in modo favorevole;

richiamate le osservazioni 22/25.1.2010 del patrocinatore di PI 2, mediante le quali comunica di non opporsi alla trasmissione della sentenza penale alla Commissione istante;

richiamate le osservazioni 22/25.1.2010 presentate dal procuratore pubblico Chiara Borelli, mediante le quali preavvisa favorevolmente la richiesta;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

"Al Consiglio di Stato (art. 22 Lsan), al DSS (art. 23 Lsan), alla Commissione di vigilanza (art. 24 Lsan) o ai servizi e uffici legittimati ad agire in loro vece, sulla base delle pertinenti disposizioni della legge sanitaria (Lsan), incombono infatti specifici doveri di vigilanza sull'esercizio delle attività sanitarie. Di regola, pertanto, non vi può essere dubbio sull'esistenza a favore di queste autorità o servizi di un interesse giuridico legittimo ai sensi dell'art. 27 CPP. In questi casi, questa Camera ritiene che ai servizi competenti possa essere dato accesso all'incarto penale senza richiedere ogni volta una specifica autorizzazione. Rimane riservata, se del caso, a tutela degli interessi personali di altre persone implicate nel procedimento, una scernita della documentazione di cui permettere la compulsazione o la trasmissione in copia da operare direttamente dall'autorità penale richiesta, cosiccome il rinvio della richiesta di ispezione a questa Camera in casi particolari o di dubbio.

Ciò premesso, riteniamo che in due casi debba essere rivolta una particolare attenzione nella valutazione delle necessità di formalizzare davanti alla CRP la richiesta di ispezione di atti penali. Nel primo caso, quando il DSS nell'ambito delle competenze specificamente attribuite (art. 23 e, in virtù del regolamento sulle deleghe di competenze decisionali, 59 Lsan) è chiamato a valutare l'opportunità di adozione nei confronti di un operatore sanitario di provvedimenti cautelari, anche se ciò ovviamente presuppone la conoscenza completa e attualizzata degli atti di un procedimento penale eventualmente aperto. In questi casi questa esigenza può scontrarsi con eventuali bisogni attinenti specificamente al procedimento penale o con gli interessi o i diritti di difesa delle parti e delle persone in esso coinvolte. A queste parti o persone la formalizzazione dell'istanza a mente dell'art. 27 CPP davanti alla CRP assicura il diritto di essere sentiti già in questa sede. Nel secondo caso, quando la valutazione da compiere da parte del magistrato inquirente sulla base dell'art. 68 cpv. 3 Lsan ponga difficoltà".

visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria