Istanza di ispezione degli atti
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Tessin Camera dei ricorsi penali 18.06.2010 60.2010.143 Tessin Camera dei ricorsi penali 18.06.2010 60.2010.143 Ticino Camera dei ricorsi penali 18.06.2010 60.2010.143
Istanza di ispezione degli atti
Incarto n. 60.2010.143 Lugano 17 giugno 2010 /dp In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello composta dai giudici: Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici segretaria: Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera sedente per statuire sull’istanza 12.4.2010 presentata dal, IS 1 tendente ad ottenere l’accesso agli atti di un incarto penale concernente una recluta; premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero pubblico, cha l’ha poi trasmessa, per competenza, a questa Camera in data 22/23.4.2010; richiamate le osservazioni 26/28.4.2010 del procuratore pubblico Mario Branda, mediante le quali ha espresso parere favorevole; ritenuto che PI 2, interpellato, non ha presentato osservazioni; letti ed esaminati gli atti; considerato in fatto ed in diritto 1. Il Ministero pubblico ha aperto, a carico di PI 2, un procedimento penale (inc. __________) per titolo di danneggiamento, sfociato nel decreto d’accusa 19.4.2010 (DA __________ 2. Con la presente richiesta, in riferimento ad un’imminente scuola reclute a cui partecipa PI 2 __________ il Dipartimento istante chiede di avere accesso agli atti del procedimento penale surriferito. 3. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: " Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione ". 4. Nel presente caso, è dato certamente un interesse giuridico legittimo a favore del Dipartimento istante, in relazione alle facoltà di assunzione di informazioni. 5. L’istanza è accolta. Fotocopia del decreto d’accusa sarà allegata alla copia della presente decisione destinata al Dipartimento istante. 6. Considerati la natura dell’autorità richiedente e lo scopo della richiesta, si rinuncia alla tassa di giustizia e alle spese. Per questi motivi, visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile, pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione: Per la Camera dei ricorsi penali Il presidente La segretaria