Istanza di ispezione degli atti. Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato quale istante
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Istanza di ispezione degli atti. Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato quale istante
Incarto n. 60.2010.117 Lugano 20 maggio 2010 /dp In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello composta dai giudici: Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici segretaria: Alessandra Mondada, vicecancelliera sedente per statuire sull’istanza 8/31.3.2010 presentata dal IS 1 tendente ad ottenere copia di un decreto di non luogo a procedere; premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per evasione a questa Camera; con scritto 31.3.2010 questa Camera ha richiamato l’incarto presso il Ministero pubblico, inviato con scritto 1°.4.2010; con lettera 6.4.2010 questa Camera ha chiesto al Servizio istante di precisare il motivo della richiesta di atti penali; preso atto dello scritto 7/8.4.2010 del Servizio istante, che precisa le ragioni a fondamento della richiesta del decreto di non luogo a procedere; richiamato lo scritto 12/13.4.2010 del procuratore pubblico Clarissa Torricelli, mediante il quale comunica di non avere particolari osservazioni da formulare; ritenuto che PI 2, interpellato, non ha presentato osservazioni; letti ed esaminati gli atti; considerato in fatto ed in diritto 1 . A seguito di un litigio tra coniugi e dell’intervento della polizia, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di PI 2 (inc. MP __________) conclusosi con un decreto di non luogo a procedere emanato il 26.10.2007 dall’allora procuratore pubblico Luca Maghetti (NLP __________). 2 . Con la presente richiesta, ed in relazione ad un ricorso in materia di permesso di soggiorno, il Servizio istante chiede di poter ottenere copia del decreto di non luogo a procedere surriferito. Il procuratore pubblico ha comunicato di non avere particolari osservazioni da formulare: PI 2, interpellato, non ha presentato osservazioni. 3 . L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: " Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione " . 4 . Nel presente caso, e con riferimento allo scritto del Servizio istante del 7/8.4.2010, c’è un evidente legame tra il procedimento amministrativo in corso e quello penale nel frattempo concluso. Analogamente a quanto avviene con le richieste di edizione da parte delle Preture civili, occorre ammettere l’esistenza di un interesse giuridico legittimo, considerati anche i poteri di assunzione di prove che la procedura amministrativa riconosce alle autorità di ricorso. 5 . L’istanza è accolta. Visti i motivi a fondamento della richiesta, e considerato come il decreto di non luogo a procedere richiamato non è motivato, al Servizio istante viene inviato in visione, oltre al non luogo a procedere, anche il rapporto di polizia giudiziaria del 20.10.2007. 6 . Considerato lo scopo del richiamo, si rinuncia a prelevare tassa di giustizia e spese. Per questi motivi, visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile, pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione: Per la Camera dei ricorsi penali Il presidente La segretaria