Istanza di ispezione degli atti. già denuncianti/querelanti e parti civili quali istanti
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Istanza di ispezione degli atti. già denuncianti/querelanti e parti civili quali istanti
Incarto n. 60.2009.68 Lugano 9 marzo 2009 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello composta dai giudici: Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici segretaria: Daniela Fossati, vicecancelliera sedente per statuire sull’istanza 16/19.2. 2009 presentata da IS 1 IS 2 tendente ad ottenere l’autorizzazione a compulsare gli atti di un incarto penale; premesso che l’istanza è stata consegnata brevi manu al Ministero pubblico il 16.2.2009, che l’ha trasmessa, per competenza, a questa Camera con scritto 18/19.2.2009, preavvisando favorevolmente la visione degli atti limitatamente all’incarto MP __________ (recte: inc. MP __________); letti ed esaminati gli atti; considerato in fatto ed in diritto 1. In data 8.10.2008 il procuratore pubblico Andrea Pagani ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale __________ siccome ritenuto colpevole di lesioni semplici (con oggetto pericoloso) " per avere, a __________ in data 01 agosto 2008, colpito al capo con una bottiglia di vetro IS 1, provocandogli le lesioni semplici attestate dal rapporto d’uscita del Pronto Soccorso dell’Ospedale di __________ datato 01.08.2008 del Dr. med. __________, agli atti ", vie di fatto " per avere, a Lugano, in data 01 agosto 2008, commesso vie di fatto nei confronti di IS 2 colpendola con un calcio al fondoschiena ", ingiuria " per avere, a Lugano, in data 01 agosto 2008, offeso l’onore di IS 2 con l’epiteto di “troia” e sputandole in faccia ", e di altri tre capi d’accusa, che non concernono la fattispecie in esame, e ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di CHF 1'500.--, corrispondente a cinquanta aliquote da CHF 30.-- cadauna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, alla multa di CHF 600.-- e al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, rinviando le parti civili IS 1 e IS 2 al competente foro civile per le loro pretese, e meglio come descritto nel decreto di accusa 8.10.2008 (DA __________). Il decreto di accusa – composto da sei incarti penali (inc. MP __________, MP __________, MP __________, MP __________, MP __________ e inc. MP __________)
– è cresciuto in giudicato il 10.11.2008 . 2. Con la presente istanza – trasmessa, per competenza, a questa Camera dal Ministero pubblico – IS 1 e IS 2 chiedono di poter visionare gli atti inerenti al DA __________. Come esposto in entrata, il procuratore pubblico Andrea Pagani preavvisa favorevolmente la visione degli atti limitatamente all’incarto MP __________, poiché il decreto di accusa 8.10.2008 concerne diverse fattispecie ed è composto anche da altri cinque incarti penali, in cui non sono stati coinvolti i qui istanti. 3. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: " Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione " . 4. Nel presente caso, pur essendo stati i qui istanti parte (quali denuncianti/querelanti e parti civili) nel procedimento nel frattempo terminato, devono seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo. Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10). Come ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19). 5. Nella fattispecie in esame, tenuto conto di quanto sopra esposto, è pacifico l’interesse giuridico legittimo degli istanti a ottenere l’autorizzazione a compulsare gli atti dell’incarto penale MP __________, che peraltro li ha interessati personalmente in qualità di denuncianti/querelanti e anche di parti civili, essendo stati rinviati al competente foro civile per le loro pretese in applicazione dell’art. 94 cpv. 3 CPP (decreto di accusa 8.10.2008, p. 2, DA __________). IS 1 e IS 2 sono autorizzati ad esaminare presso il Ministero pubblico l’incarto penale MP __________ e a fotocopiare i documenti di cui necessitano per un’eventuale azione civile. 6. L’istanza è accolta ai sensi del precedente considerando. Tassa di giustizia e spese, contenute al minimo, sono poste a carico di chi le ha occasionate. Per questi motivi, visti l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile, pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste, in solido, a carico di IS 1, __________, e IS 2, __________.
3. Intimazione: Per la Camera dei ricorsi penali Il presidente La segretaria