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60.2009.457

Istanza di indennità per ingiusto procedimento. tempestività. concolpa

Ticino · 2010-06-18 · Italiano TI
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Istanza di indennità per ingiusto procedimento. tempestività. concolpa

Erwägungen (2 Absätze)

E. 2 LStup)

”, mandandolo esente da pena in applicazione dell’art. art. 19a

cifra 2 LStup;

che

l’ha prosciolto dall’imputazione di appropriazione semplice per difetto di querela;

che,

inoltre, ha ordinato il dissequestro nelle mani della polizia cantonale degli oggetti

sequestrati (inc. __________);

che

con l’istanza in esame IS 1, protestando le ripetibili, chiede che lo Stato

della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale

risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di

CHF 10'067.75, di cui CHF 2'217.75 per spese legali, CHF 1'350.-- [CHF 1'900.--

(recte: 1'100.--) per mancato guadagno e CHF 250.-- per “

disturbo per

procedura, spese stimate

”] per danno materiale, CHF 5’000.-- per torto

morale e CHF 1'500.-- per l’istanza di indennità;

che

giusta l’art. 317 CPP l’

accusato prosciolto

– assolto al processo dalla

Corte delle assise correzionali o criminali o dal giudice della Pretura penale

o liberato da ogni accusa con decreto di abbandono o, se del caso, di non luogo

a procedere – ha diritto ad un’indennità nella forma della rifusione delle

spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione

del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale

suisse, 2. ed., Ginevra / Zurigo / Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E.

SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005,

§ 109 n. 1 ss.);

che,

in applicazione dell’art. 320 cpv. 1 CPP, la domanda di indennità deve essere

presentata entro un anno dall’abbandono del procedimento, rispettivamente dalla

sentenza di assoluzione;

che

l’istante chiede la rifusione dei danni in merito al decreto di abbandono

28.10.2008 (ABB __________) – inerente il procedimento penale inc. MP __________

– ed al giudizio 9.6.2009 del giudice della Pretura penale (inc. __________) –

inerente i procedimenti penali inc. MP __________ (appropriazione semplice) ed

inc. MP __________ (contravvenzione alla LF sugli stupefacenti);

che

la domanda di indennità, presentata il 20.11/7.12.2009, ovvero nel termine di

un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP, è pacificamente tempestiva per quanto

riguardante il giudizio 9.6.2009 (inc. __________);

che,

con riferimento al decreto di abbandono 28.10.2008 (ABB __________), si pone

invece la questione a sapere se la richiesta di indennità possa essere reputata

presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP;

che

questa Camera – chiamata a pronunciarsi sulla tempestività di un’istanza di indennità

concernente decisioni di assoluzione prolate in tempi diversi e quindi parzialmente

non ossequiante il termine di un anno – ha ritenuto che detta istanza poteva

considerarsi tempestiva in applicazione dell’art. 320 cpv. 1 CPP qualora le decisioni

alle quali si riferiva riguardavano il

medesimo complesso di fatti

(decisione 9.9.2008 in re B.E.B., inc. 60.2007.341), criterio dedotto dai

principi applicati all’esame del presupposto di

accusato prosciolto

giusta l’art. 317 CPP [cfr., per esempio, decisione 5.2.2008 in re C.F.Z. (inc.

60.2002.106); decisione 7.12.2005 in re M.S. (inc. 60.2004.305), confermata dal

Tribunale federale con sentenza 1P.35/2006 del 7.3.2006];

che

l’accusa di furto, oggetto del decreto di abbandono 28.10.2008 (ABB __________),

è manifestamente differente dalle accuse di appropriazione semplice e di

contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, oggetto del decreto di accusa 28.10.2008

(DA __________) e, di seguito, della sentenza 9.6.2009 del giudice della

Pretura penale (inc. __________): le imputazioni riguardavano infatti fattispecie

del tutto diverse, che nulla avevano a che vedere l’una con l’altra, come ben

si evince – per esempio – dal verbale di interrogatorio 11.8.2008 di __________

/ IS 1 (AI 16, inc. MP __________);

che,

nella citata situazione, chiaramente definita, il fatto che il procedimento

penale concernente le imputazioni di furto e di appropriazione semplice fosse,

in effetti, soltanto uno (inc. MP __________), non può evidentemente mutare la

predetta conclusione;

che,

in queste circostanze, non costituendo il contenuto del decreto di abbandono 28.10.2008

(ABB __________) ed il contenuto della sentenza 9.6.2009 del giudice della

Pretura penale (inc. __________) un

medesimo complesso di fatti

, ma

fatti ben distinti ed indipendenti l’uno dall’altro, le pretese giusta l’art.

317 CPP derivanti dal citato decreto di abbandono dovevano essere fatte valere

entro il termine di un anno (art. 320 cpv. 1 CPP) a decorrere dal menzionato

decreto di abbandono 28.10.2008;

che

il decreto di abbandono 28.10.2008 (ABB __________), intimato lo stesso giorno,

è stato ricevuto dall’avv. PR 1 – al quale era stato inviato per sé e per IS 1

– il giorno successivo, come si evince dal timbro apposto sulla decisione,

allegata quale doc. C all’istanza di indennità 28.2/2.3.2010;

che,

anche tenendo conto del termine di dieci giorni di cui all’art. 216 cpv. 1 CPP

entro il quale la parte civile può presentare una proposta di atto di accusa

contro il decreto di abbandono (termine che in concreto veniva a scadere il

10.11.2008), la domanda doveva essere inoltrata, al più tardi, l’11.11.2009 (art.

20 CPP);

che

l’istanza di indennità – non datata, presentata personalmente da IS 1 – è stata

inviata in data non conosciuta (non essendoci agli atti la busta inerente la

domanda) al penitenziario “

La Farera

”, che – secondo il timbro apposto

sull’istanza medesima – l’ha ricevuta il 20.11.2009 (istanza di indennità poi

trasmessa alla Divisione della giustizia e di seguito a questa Camera);

che

il 29.4.2010 il presidente di questa Camera ha chiesto all’istante, per il

tramite del suo legale, di comunicare – documentando – quando l’istanza era

stata consegnata all’ufficio postale e di esprimersi sulla tempestività della

domanda stessa;

che

con scritto 2/4.6.2010 l’avv. PR 1 ha fatto sapere che “

(…) il mio

patrocinato non mi ha potuto fornire alcun documento comprovante l’esatta data

d’invio della lettera. Egli mi ha solo riferito che dovrebbe trattarsi del mese

di luglio / inizio agosto 2009. In quel periodo avevo avuto un contatto con lui

per l’allestimento della mia nota spese inoltrata il 27/29 luglio al GIAR per

tassazione. Egli mi ha riferito di averne pure preparata un’altra che ora mi ha

fatto pervenire e che le allego prevista da inviare direttamente al MP.

Ribadisco in ogni caso che la tempestività ex art. 320 ss. CPPT in concreto è

data, essendosi risolta la vertenza penale con la sentenza della Pretura penale

del 9 giugno 2009 e relativa crescita in giudicato. A quel momento il prevenuto

/ accusato / imputato ha avuto il sentimento globale sulla sua vicenda

giudiziaria, valutandolo quindi come soddisfacente o meno. Per il caso

negativo, da tale fatto deriva quindi la ragione della norma, che in concreto

si riferisce a tutte le cifre dell’articolo, che l’ha in fine prosciolto dai

pesanti capi d’accusa iniziali

”;

che

la semplice asserzione secondo cui l’istanza di indennità sarebbe stata inviata

da IS 1 nel mese di luglio / inizio agosto 2009 non ha evidentemente, in

difetto di qualsiasi prova concreta al riguardo, alcuna portata ai fini del

presente giudizio;

che

appare del resto (molto) poco verosimile che uno scritto inviato nel mese di luglio

/ inizio agosto 2009 sia pervenuto al penitenziario “

La Farera

” soltanto

il 20.11.2009, ovvero quattro mesi dopo la sua consegna all’ufficio postale;

che

il fatto che in luglio / inizio agosto 2009 il suo legale avrebbe avuto un

contatto con il qui istante per l’allestimento della nota professionale inoltrata

a fine luglio al giudice dell’istruzione e dell’arresto per tassazione non

implica necessariamente che IS 1 abbia effettivamente presentato la sua istanza

in quel periodo;

che

anche la circostanza secondo cui l’istante avrebbe redatto lo scritto allegato

alla comunicazione 2/4.6.2010 dell’avv. PR 1 a questa Camera con l’intenzione

di presentarlo al Ministero pubblico [lettera non datata, con indicazione del

mittente e del destinatario, del seguente tenore: “

Egregi Signori, Con la

presente chiedo indennità per incarcerazione indebita in riferimento

all’incarto in oggetto. Distinti saluti. IS 1

] è manifestamente ininfluente:

a prescindere dal fatto che non si sa quando è stato steso, determinante è

chiaramente solo l’effettivo invio (non le intenzioni restate tali, ovvero non

concretizzatesi);

che,

sebbene – come detto – non ci sia agli atti la busta nella quale è stata

inviata la domanda di indennità, dopo avere dato ampia possibilità all’istante

di esprimersi sulla questione, in ossequio al diritto di essere sentito (DTF

135 I 279), si può ritenere – senza incorrere in arbitrio – che essa, giunta al

penitenziario il 20.11.2009, sia stata spedita dopo l’11.11.2009, termine ultimo

per inoltrare l’istanza;

che,

di conseguenza, l’istanza di indennità per ingiusto procedimento, per quanto

intesa alla rifusione del danno di cui alle accuse esposte nel decreto di

abbandono 28.10.2008 (ABB __________), è manifestamente tardiva e quindi

irricevibile;

che

– con riferimento

alla

sentenza 9.6.2009 del giudice della Pretura penale (inc. __________) –

quest’ultimo, pur mandandolo esente da pena, ha dichiarato IS 1 autore

colpevole di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti “

(…) per avere, ad __________

e in altri luoghi imprecisati, nel corso del 2008, senza esserne autorizzato,

consumato una quantità minima di marijuana (art. 19a cifra 2 LStup)

”: il

qui istante è quindi stato condannato per detto reato e di conseguenza non può

essere reputato accusato prosciolto (p. 4, inc. __________);

che

– in merito al reato di appropriazione semplice, pure oggetto del predetto giudizio

9.6.2009 – l’istante è stato prosciolto per difetto di querela (p. 4, inc. __________);

che

l’indennità può nondimeno essere negata o ridotta nel caso di colpa grave esclusiva

o concolpa dell’accusato prosciolto (art. 319a cpv. 1 CPP);

che

questa norma formalizza la giurisprudenza di questa Camera in applicazione

dell’art. 44 cpv. 1 CO, che permette al giudice di escludere o ridurre il

risarcimento se il danneggiato ha consentito nell’atto dannoso o se le

circostanze, per le quali egli è responsabile, hanno contribuito a cagionare od

aggravare il danno od a peggiorare altrimenti la posizione dell’obbligato, segnatamente

se l’accusato ha

determinato per sua colpa l’apertura dell’inchiesta o la sua incarcerazione

oppure ancora ha intralciato lo svolgimento della procedura (G. PIQUEREZ,

op. cit., n. 1559; R. HAUSER / E. SCHWERI /

K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 10);

che

lo scopo è quello di evitare che lo Stato, e di riflesso i contribuenti,

debbano sopportare i costi di una procedura penale aperta in seguito al

comportamento riprovevole di un accusato (decisioni di questa Camera 14.3.2006

in re V.P., inc. 60.2004.395; 13.1.2006 in re E.P., inc. 60.2005.76; 14.3.2006

in re C.G., inc. 60.2003.421; 10.7.2006 in re M.B., inc. 60.2005.344; 28.6.2006

in re A.B., inc. 60.2005.240; 24.7.2006 in re F.F., inc. 60.2005.424);

che

il diritto civile non scritto vieta infatti di creare una situazione tale da

causare un danno ad altri senza prendere le necessarie precauzioni (DTF 126 III

113): i costi diretti ed indiretti di una procedura penale, compresa

l’indennità che deve eventualmente essere rifusa all’accusato prosciolto,

costituiscono certamente un danno per la collettività (decisione TF 1P.301/2002

del 22.7.2002);

che

il

rifiuto o la riduzione dell’indennità

sono compatibili con la Costituzione (art. 32 cpv. 1 Cost.) e la Convenzione

europea dei diritti dell’uomo (art. 6 cifra 2 CEDU) quando l’interessato ha provocato

l’apertura del procedimento penale o ne ha complicato lo svolgimento con un

comportamento colpevole sotto il profilo del diritto civile, lesivo di una

regola giuridica, e che è in rapporto di causalità con l’importo imputatogli

(decisione TF 1P.212/2006 del 10.4.2007);

che

il giudice deve riferirsi ai principi generali della responsabilità per atti

illeciti, fondare il suo giudizio su fatti incontestati o chiaramente stabiliti

e prendere in considerazione ogni norma giuridica, appartenente al diritto

federale o cantonale, pubblico, privato o penale, scritto o non scritto, per

determinare se il comportamento in questione giustifichi la riduzione

dell'indennità (decisione TF 1P.212/2006 del 10.4.2007);

che

anche

il Codice di diritto processuale

penale federale prevede, all’art. 430, la possibilità di non accordare un

indennizzo o la riparazione del torto morale se l’imputato ha ad esempio provocato

in modo illecito o colpevole l’apertura del procedimento penale o ne ha

ostacolato lo svolgimento [il messaggio 21.12.2005 (FF 2006 p. 989 ss., p.

1232) indica che: “

Siffatto comportamento esclude in generale qualsiasi

obbligo di indennizzo o di riparazione del torto morale da parte dello Stato

”];

che

deve esservi un nesso causale fra la violazione di norme giuridiche, da una parte,

e l’apertura dell’indagine o l’intralcio a quest’ultima, dall’altra parte;

che

la condotta in questione deve avere fatto sorgere, secondo il corso ordinario

delle cose e l’esperienza della vita, il sospetto di un comportamento punibile

tale da giustificare l’apertura di un procedimento penale;

che,

per contro, il rinvio manifestamente ingiustificato davanti ad un tribunale comporta

l’interruzione del nesso causale fra la condotta dell’accusato e le ulteriori

fasi del processo [P. CORBOZ / F. BAUMANN, L’indemnisation des personnes poursuivies

à tort (art. 242 ss. CPP), in RFJ 2007, p. 400 e giurisprudenza citata];

che,

interrogato in capo alla fattispecie sfociata nell’accusa di appropriazione semplice

(DA __________), IS 1 ha dichiarato che “

(…) confermo di avere trovato 2

giochi elettronici su di un treno. Andavo da __________ a __________ in treno.

Ho trovato abbandonata su di un sedile una borsetta che conteneva un game boy

advance e una psp2. Non c’era il caricatore. La mia intenzione era usarli un

po’ e restituirli

” (verbale di interrogatorio 11.8.2008 di __________ / IS

1, p. 5, AI 16, inc. MP __________);

che

giusta l’art. 720 CC “

chi trova una cosa smarrita è tenuto a darne avviso al

proprietario e, non conoscendolo, a darne avviso alla polizia od a fare egli

stesso le indagini e le pubblicazioni indicate dalle circostanze; l’avviso alla

polizia è obbligatorio se il valore della cosa è manifestamente superiore ai

dieci franchi; chi ritrova una cosa in una casa abitata o in uno stabilimento

destinato al servizio od al trasporto pubblico, deve consegnarla al padrone di

casa, al locatario od alle persone incaricate della sorveglianza

”;

che

il qui istante, come da lui stesso riferito, non ha dato seguito agli obblighi

previsti dalla predetta disposizione, ma ha tenuto con sé gli oggetti trovati,

che ha – di fatto – consegnato alla polizia soltanto dopo il di lei intervento

nei suoi confronti per altri fatti;

che,

in queste circostanze, l’apertura del procedimento penale è stata direttamente

cagionata dalla condotta di IS 1;

che

l’istanza, per quanto ricevibile, deve di conseguenza essere respinta;

che

giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti

l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è

fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 LTG e nell’art. 17 LTG;

che

la tassa di giustizia di CHF 650.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi

CHF 700.--, sono poste a carico dell’istante, soccombente.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni

altra norma applicabile,

pronuncia

1.   L’istanza,

per quanto ricevibile, è respinta.

2.   La

tassa di giustizia di CHF 650.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF

700.-- (settecento), sono poste a carico di IS 1, __________, __________.

3.   Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, a dipendenza

dell’oggetto e del valore, entro trenta giorni dalla notificazione della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), i ricorsi in materia penale, di diritto

pubblico rispettivamente sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82, 85, 113 ss.

LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81, 89 e 115 LTF.

E. 4 Intimazione : per conoscenza: Per la Camera dei ricorsi penali Il presidente                                                           La segretaria

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Camera dei ricorsi penali 18.06.2010 60.2009.457 Tessin Camera dei ricorsi penali 18.06.2010 60.2009.457 Ticino Camera dei ricorsi penali 18.06.2010 60.2009.457

Istanza di indennità per ingiusto procedimento. tempestività. concolpa

Incarto n. 60.2009.457 Lugano 18 giugno 2010 /dp In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello composta dai giudici: Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici segretaria: Alessandra Mondada, vicecancelliera sedente per statuire sull’istanza 20.11/7.12.2009

– completata il 28.2/2.3.2010 – presentata da IS 1 patr. da: PR 1 tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel decreto di abbandono 28.10.2008 emanato dal procuratore pubblico Andrea Maria Balerna (ABB __________) e nel giudizio 9.6.2009 del giudice della Pretura penale Giovanni Celio (inc. __________), un’indennità per ingiusto procedimento a’ sensi degli art. 317 ss. CPP; richiamati gli scritti 8/9.3.2010 della Divisione della giustizia – che ha rinviato alle osservazioni che avrebbe presentato il Ministero pubblico –, 15/17.3.2010 del giudice Giovanni Celio – che si è rimesso al giudizio di questa Camera – e 2/6.4.2010 del magistrato inquirente – che ha postulato il solo parziale accoglimento della domanda –; preso atto che, su richiesta 2.3.2010 di questa Camera, il 16/17.3.2010 IS 1 ha comunicato che le spese di patrocinio e le altre poste del danno non erano state coperte, anticipate o garantite da assicurazioni o da terzi; letti ed esaminati gli atti; considerato in fatto ed in diritto che l’8.8.2008 IS 1 è stato arrestato con l’accusa di furto giusta l’art. 139 CP “ per avere, a __________, il 18/19 luglio 2008, agendo in correità con __________, per procacciarsi un indebito profitto ed al fine di appropriarsene, sottratto a danno del __________ CHF 5'200.-- e Euro 200.-- ” (AI 2/3, inc. MP __________); che il provvedimento è stato confermato il giorno successivo dal giudice dell’istruzione e dell’arresto Ursula Züblin per l’esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza e di preminenti motivi di interesse pubblico (bisogni dell’istruzione) [AI 11, inc. MP __________]; che l’accusato è stato scarcerato il 13.8.2008 (AI 20, inc. MP __________); che con decisione 28.10.2008 il procuratore pubblico ha abbandonato il procedimento penale in capo al reato di furto in considerazione della mutata versione dei fatti resa da __________ (che lo aveva indicato quale suo complice) ed in difetto di indizi a suo carico (ABB __________) (inc. MP __________); che lo stesso giorno, per altri fatti emersi nel corso del medesimo procedimento penale, il magistrato inquirente ha posto IS 1 in stato di accusa davanti alla Pretura penale siccome ritenuto colpevole di appropriazione semplice (art. 137 cifra 1 CP) “ per essersi appropriato, per procacciarsi un indebito profitto, di due consolle di gioco (Game Boy Advance SP e PSP2) e dei relativi giochi trovati su di un sedile di un treno delle FFS, all’interno di una borsa apparentemente dimenticata dal legittimo proprietario ” (fatti avvenuti sulla tratta ferroviaria __________ in una data imprecisata tra la fine del mese di luglio 2008 ed i primi giorni del mese di agosto 2008) [inc. MP __________] e di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti (art. 19a LStup) “ per avere, senza esserne autorizzato, consumato un’imprecisata quantità di marijuana (sostanza coltivata illecitamente presso il suo domicilio) e di eroina (consumo saltuario) ” [fatti avvenuti ad __________ nel corso del 2008] (inc. MP __________); che ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di CHF 300.-- (dieci aliquote da CHF 30.--/aliquota), da dedursi il carcere preventivo sofferto di cinque giorni, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, alla multa di CHF 100.-- ed al pagamento di tassa di giustizia e spese; che non ha revocato il beneficio della condizionale concesso alla pena pecuniaria di 20 (recte: 10) aliquote giornaliere da CHF 30.--/aliquota, decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico (recte: Pretura penale) il 22.8.2007, ma l’ha ammonito formalmente; che, infine, ha ordinato il dissequestro, nelle mani della polizia cantonale, delle consolle e dei relativi giochi (decreto di accusa 28.10.2008, DA __________); che con scritto 13/14.11.2008 IS 1 ha interposto opposizione al decreto di accusa; che con sentenza 9.6.2009 il giudice della Pretura penale ha dichiarato l’accusato autore colpevole di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti “ (…) per avere, ad __________ e in altri luoghi imprecisati, nel corso del 2008, senza esserne autorizzato, consumato una quantità minima di marijuana (art. 19a cifra 2 LStup) ”, mandandolo esente da pena in applicazione dell’art. art. 19a cifra 2 LStup; che l’ha prosciolto dall’imputazione di appropriazione semplice per difetto di querela; che, inoltre, ha ordinato il dissequestro nelle mani della polizia cantonale degli oggetti sequestrati (inc. __________); che con l’istanza in esame IS 1, protestando le ripetibili, chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 10'067.75, di cui CHF 2'217.75 per spese legali, CHF 1'350.-- [CHF 1'900.-- (recte: 1'100.--) per mancato guadagno e CHF 250.-- per “ disturbo per procedura, spese stimate ”] per danno materiale, CHF 5’000.-- per torto morale e CHF 1'500.-- per l’istanza di indennità; che giusta l’art. 317 CPP l’accusato prosciolto

– assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal giudice della Pretura penale o liberato da ogni accusa con decreto di abbandono o, se del caso, di non luogo a procedere – ha diritto ad un’indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra / Zurigo / Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.); che, in applicazione dell’art. 320 cpv. 1 CPP, la domanda di indennità deve essere presentata entro un anno dall’abbandono del procedimento, rispettivamente dalla sentenza di assoluzione; che l’istante chiede la rifusione dei danni in merito al decreto di abbandono 28.10.2008 (ABB __________) – inerente il procedimento penale inc. MP __________

– ed al giudizio 9.6.2009 del giudice della Pretura penale (inc. __________) – inerente i procedimenti penali inc. MP __________ (appropriazione semplice) ed inc. MP __________ (contravvenzione alla LF sugli stupefacenti); che la domanda di indennità, presentata il 20.11/7.12.2009, ovvero nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP, è pacificamente tempestiva per quanto riguardante il giudizio 9.6.2009 (inc. __________); che, con riferimento al decreto di abbandono 28.10.2008 (ABB __________), si pone invece la questione a sapere se la richiesta di indennità possa essere reputata presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP; che questa Camera – chiamata a pronunciarsi sulla tempestività di un’istanza di indennità concernente decisioni di assoluzione prolate in tempi diversi e quindi parzialmente non ossequiante il termine di un anno – ha ritenuto che detta istanza poteva considerarsi tempestiva in applicazione dell’art. 320 cpv. 1 CPP qualora le decisioni alle quali si riferiva riguardavano il medesimo complesso di fatti (decisione 9.9.2008 in re B.E.B., inc. 60.2007.341), criterio dedotto dai principi applicati all’esame del presupposto di accusato prosciolto giusta l’art. 317 CPP [cfr., per esempio, decisione 5.2.2008 in re C.F.Z. (inc. 60.2002.106); decisione 7.12.2005 in re M.S. (inc. 60.2004.305), confermata dal Tribunale federale con sentenza 1P.35/2006 del 7.3.2006]; che l’accusa di furto, oggetto del decreto di abbandono 28.10.2008 (ABB __________), è manifestamente differente dalle accuse di appropriazione semplice e di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, oggetto del decreto di accusa 28.10.2008 (DA __________) e, di seguito, della sentenza 9.6.2009 del giudice della Pretura penale (inc. __________): le imputazioni riguardavano infatti fattispecie del tutto diverse, che nulla avevano a che vedere l’una con l’altra, come ben si evince – per esempio – dal verbale di interrogatorio 11.8.2008 di __________ / IS 1 (AI 16, inc. MP __________); che, nella citata situazione, chiaramente definita, il fatto che il procedimento penale concernente le imputazioni di furto e di appropriazione semplice fosse, in effetti, soltanto uno (inc. MP __________), non può evidentemente mutare la predetta conclusione; che, in queste circostanze, non costituendo il contenuto del decreto di abbandono 28.10.2008 (ABB __________) ed il contenuto della sentenza 9.6.2009 del giudice della Pretura penale (inc. __________) un medesimo complesso di fatti, ma fatti ben distinti ed indipendenti l’uno dall’altro, le pretese giusta l’art. 317 CPP derivanti dal citato decreto di abbandono dovevano essere fatte valere entro il termine di un anno (art. 320 cpv. 1 CPP) a decorrere dal menzionato decreto di abbandono 28.10.2008; che il decreto di abbandono 28.10.2008 (ABB __________), intimato lo stesso giorno, è stato ricevuto dall’avv. PR 1 – al quale era stato inviato per sé e per IS 1

– il giorno successivo, come si evince dal timbro apposto sulla decisione, allegata quale doc. C all’istanza di indennità 28.2/2.3.2010; che, anche tenendo conto del termine di dieci giorni di cui all’art. 216 cpv. 1 CPP entro il quale la parte civile può presentare una proposta di atto di accusa contro il decreto di abbandono (termine che in concreto veniva a scadere il 10.11.2008), la domanda doveva essere inoltrata, al più tardi, l’11.11.2009 (art. 20 CPP); che l’istanza di indennità – non datata, presentata personalmente da IS 1 – è stata inviata in data non conosciuta (non essendoci agli atti la busta inerente la domanda) al penitenziario “ La Farera ”, che – secondo il timbro apposto sull’istanza medesima – l’ha ricevuta il 20.11.2009 (istanza di indennità poi trasmessa alla Divisione della giustizia e di seguito a questa Camera); che il 29.4.2010 il presidente di questa Camera ha chiesto all’istante, per il tramite del suo legale, di comunicare – documentando – quando l’istanza era stata consegnata all’ufficio postale e di esprimersi sulla tempestività della domanda stessa; che con scritto 2/4.6.2010 l’avv. PR 1 ha fatto sapere che “ (…) il mio patrocinato non mi ha potuto fornire alcun documento comprovante l’esatta data d’invio della lettera. Egli mi ha solo riferito che dovrebbe trattarsi del mese di luglio / inizio agosto 2009. In quel periodo avevo avuto un contatto con lui per l’allestimento della mia nota spese inoltrata il 27/29 luglio al GIAR per tassazione. Egli mi ha riferito di averne pure preparata un’altra che ora mi ha fatto pervenire e che le allego prevista da inviare direttamente al MP. Ribadisco in ogni caso che la tempestività ex art. 320 ss. CPPT in concreto è data, essendosi risolta la vertenza penale con la sentenza della Pretura penale del 9 giugno 2009 e relativa crescita in giudicato. A quel momento il prevenuto / accusato / imputato ha avuto il sentimento globale sulla sua vicenda giudiziaria, valutandolo quindi come soddisfacente o meno. Per il caso negativo, da tale fatto deriva quindi la ragione della norma, che in concreto si riferisce a tutte le cifre dell’articolo, che l’ha in fine prosciolto dai pesanti capi d’accusa iniziali ”; che la semplice asserzione secondo cui l’istanza di indennità sarebbe stata inviata da IS 1 nel mese di luglio / inizio agosto 2009 non ha evidentemente, in difetto di qualsiasi prova concreta al riguardo, alcuna portata ai fini del presente giudizio; che appare del resto (molto) poco verosimile che uno scritto inviato nel mese di luglio / inizio agosto 2009 sia pervenuto al penitenziario “ La Farera ” soltanto il 20.11.2009, ovvero quattro mesi dopo la sua consegna all’ufficio postale; che il fatto che in luglio / inizio agosto 2009 il suo legale avrebbe avuto un contatto con il qui istante per l’allestimento della nota professionale inoltrata a fine luglio al giudice dell’istruzione e dell’arresto per tassazione non implica necessariamente che IS 1 abbia effettivamente presentato la sua istanza in quel periodo; che anche la circostanza secondo cui l’istante avrebbe redatto lo scritto allegato alla comunicazione 2/4.6.2010 dell’avv. PR 1 a questa Camera con l’intenzione di presentarlo al Ministero pubblico [lettera non datata, con indicazione del mittente e del destinatario, del seguente tenore: “ Egregi Signori, Con la presente chiedo indennità per incarcerazione indebita in riferimento all’incarto in oggetto. Distinti saluti. IS 1 ] è manifestamente ininfluente: a prescindere dal fatto che non si sa quando è stato steso, determinante è chiaramente solo l’effettivo invio (non le intenzioni restate tali, ovvero non concretizzatesi); che, sebbene – come detto – non ci sia agli atti la busta nella quale è stata inviata la domanda di indennità, dopo avere dato ampia possibilità all’istante di esprimersi sulla questione, in ossequio al diritto di essere sentito (DTF 135 I 279), si può ritenere – senza incorrere in arbitrio – che essa, giunta al penitenziario il 20.11.2009, sia stata spedita dopo l’11.11.2009, termine ultimo per inoltrare l’istanza; che, di conseguenza, l’istanza di indennità per ingiusto procedimento, per quanto intesa alla rifusione del danno di cui alle accuse esposte nel decreto di abbandono 28.10.2008 (ABB __________), è manifestamente tardiva e quindi irricevibile; che

– con riferimento alla sentenza 9.6.2009 del giudice della Pretura penale (inc. __________) – quest’ultimo, pur mandandolo esente da pena, ha dichiarato IS 1 autore colpevole di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti “ (…) per avere, ad __________ e in altri luoghi imprecisati, nel corso del 2008, senza esserne autorizzato, consumato una quantità minima di marijuana (art. 19a cifra 2 LStup) ”: il qui istante è quindi stato condannato per detto reato e di conseguenza non può essere reputato accusato prosciolto (p. 4, inc. __________); che

– in merito al reato di appropriazione semplice, pure oggetto del predetto giudizio 9.6.2009 – l’istante è stato prosciolto per difetto di querela (p. 4, inc. __________); che l’indennità può nondimeno essere negata o ridotta nel caso di colpa grave esclusiva o concolpa dell’accusato prosciolto (art. 319a cpv. 1 CPP); che questa norma formalizza la giurisprudenza di questa Camera in applicazione dell’art. 44 cpv. 1 CO, che permette al giudice di escludere o ridurre il risarcimento se il danneggiato ha consentito nell’atto dannoso o se le circostanze, per le quali egli è responsabile, hanno contribuito a cagionare od aggravare il danno od a peggiorare altrimenti la posizione dell’obbligato, segnatamente se l’accusato ha determinato per sua colpa l’apertura dell’inchiesta o la sua incarcerazione oppure ancora ha intralciato lo svolgimento della procedura (G. PIQUEREZ, op. cit., n. 1559; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 10); che lo scopo è quello di evitare che lo Stato, e di riflesso i contribuenti, debbano sopportare i costi di una procedura penale aperta in seguito al comportamento riprovevole di un accusato (decisioni di questa Camera 14.3.2006 in re V.P., inc. 60.2004.395; 13.1.2006 in re E.P., inc. 60.2005.76; 14.3.2006 in re C.G., inc. 60.2003.421; 10.7.2006 in re M.B., inc. 60.2005.344; 28.6.2006 in re A.B., inc. 60.2005.240; 24.7.2006 in re F.F., inc. 60.2005.424); che il diritto civile non scritto vieta infatti di creare una situazione tale da causare un danno ad altri senza prendere le necessarie precauzioni (DTF 126 III 113): i costi diretti ed indiretti di una procedura penale, compresa l’indennità che deve eventualmente essere rifusa all’accusato prosciolto, costituiscono certamente un danno per la collettività (decisione TF 1P.301/2002 del 22.7.2002); che il rifiuto o la riduzione dell’indennità sono compatibili con la Costituzione (art. 32 cpv. 1 Cost.) e la Convenzione europea dei diritti dell’uomo (art. 6 cifra 2 CEDU) quando l’interessato ha provocato l’apertura del procedimento penale o ne ha complicato lo svolgimento con un comportamento colpevole sotto il profilo del diritto civile, lesivo di una regola giuridica, e che è in rapporto di causalità con l’importo imputatogli (decisione TF 1P.212/2006 del 10.4.2007); che il giudice deve riferirsi ai principi generali della responsabilità per atti illeciti, fondare il suo giudizio su fatti incontestati o chiaramente stabiliti e prendere in considerazione ogni norma giuridica, appartenente al diritto federale o cantonale, pubblico, privato o penale, scritto o non scritto, per determinare se il comportamento in questione giustifichi la riduzione dell'indennità (decisione TF 1P.212/2006 del 10.4.2007); che anche il Codice di diritto processuale penale federale prevede, all’art. 430, la possibilità di non accordare un indennizzo o la riparazione del torto morale se l’imputato ha ad esempio provocato in modo illecito o colpevole l’apertura del procedimento penale o ne ha ostacolato lo svolgimento [il messaggio 21.12.2005 (FF 2006 p. 989 ss., p.

1232) indica che: “ Siffatto comportamento esclude in generale qualsiasi obbligo di indennizzo o di riparazione del torto morale da parte dello Stato ”]; che deve esservi un nesso causale fra la violazione di norme giuridiche, da una parte, e l’apertura dell’indagine o l’intralcio a quest’ultima, dall’altra parte; che la condotta in questione deve avere fatto sorgere, secondo il corso ordinario delle cose e l’esperienza della vita, il sospetto di un comportamento punibile tale da giustificare l’apertura di un procedimento penale; che, per contro, il rinvio manifestamente ingiustificato davanti ad un tribunale comporta l’interruzione del nesso causale fra la condotta dell’accusato e le ulteriori fasi del processo [P. CORBOZ / F. BAUMANN, L’indemnisation des personnes poursuivies à tort (art. 242 ss. CPP), in RFJ 2007, p. 400 e giurisprudenza citata]; che, interrogato in capo alla fattispecie sfociata nell’accusa di appropriazione semplice (DA __________), IS 1 ha dichiarato che “ (…) confermo di avere trovato 2 giochi elettronici su di un treno. Andavo da __________ a __________ in treno. Ho trovato abbandonata su di un sedile una borsetta che conteneva un game boy advance e una psp2. Non c’era il caricatore. La mia intenzione era usarli un po’ e restituirli ” (verbale di interrogatorio 11.8.2008 di __________ / IS 1, p. 5, AI 16, inc. MP __________); che giusta l’art. 720 CC “ chi trova una cosa smarrita è tenuto a darne avviso al proprietario e, non conoscendolo, a darne avviso alla polizia od a fare egli stesso le indagini e le pubblicazioni indicate dalle circostanze; l’avviso alla polizia è obbligatorio se il valore della cosa è manifestamente superiore ai dieci franchi; chi ritrova una cosa in una casa abitata o in uno stabilimento destinato al servizio od al trasporto pubblico, deve consegnarla al padrone di casa, al locatario od alle persone incaricate della sorveglianza ”; che il qui istante, come da lui stesso riferito, non ha dato seguito agli obblighi previsti dalla predetta disposizione, ma ha tenuto con sé gli oggetti trovati, che ha – di fatto – consegnato alla polizia soltanto dopo il di lei intervento nei suoi confronti per altri fatti; che, in queste circostanze, l’apertura del procedimento penale è stata direttamente cagionata dalla condotta di IS 1; che l’istanza, per quanto ricevibile, deve di conseguenza essere respinta; che giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 LTG e nell’art. 17 LTG; che la tassa di giustizia di CHF 650.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 700.--, sono poste a carico dell’istante, soccombente. Per questi motivi, richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile, pronuncia

1.   L’istanza, per quanto ricevibile, è respinta.

2.   La tassa di giustizia di CHF 650.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 700.-- (settecento), sono poste a carico di IS 1, __________, __________.

3.   Rimedio di diritto: Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, a dipendenza dell’oggetto e del valore, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), i ricorsi in materia penale, di diritto pubblico rispettivamente sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82, 85, 113 ss. LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81, 89 e 115 LTF. 4. Intimazione : per conoscenza: Per la Camera dei ricorsi penali Il presidente                                                           La segretaria