Istanza di ispezione degli atti
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Tessin Camera dei ricorsi penali 22.01.2010 60.2009.430 Tessin Camera dei ricorsi penali 22.01.2010 60.2009.430 Ticino Camera dei ricorsi penali 22.01.2010 60.2009.430
Istanza di ispezione degli atti
Incarto n. 60.2009.430 Lugano 22 gennaio 2010 /dp In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello composta dai giudici: Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici segretaria: Valentina Item, vicecancelliera sedente per statuire sull’istanza 17/24.11.2009 presentata dalla IS 1 tendente ad ottenere l’accesso agli atti di un procedimento penale riferito ad un richiedente la nazionalità svizzera; premesso che la richiesta è stata erroneamente inviata al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per competenza a questa Camera con scritto 23/24.11.2009; richiamate le osservazioni 27/30.11.2009 del procuratore pubblico Mario Branda mediante le quali preavvisa favorevolmente la richiesta; richiamate le osservazioni 1/3.12.2009 di PI 2 mediante le quali si dichiara d’accordo all’accesso richiesto; letti ed esaminati gli atti; considerato in fatto ed in diritto 1. A seguito di un esposto verbale del 26.3.2002, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di PI 2 (inc. MP __________). L’incarto è stato trasmesso per trattazione alla polizia cantonale in data 5.6.2002. Il Ministero pubblico ha sollecitato in due occasioni (in data 1.12.2003 e 5.12.2005) informazioni circa lo stadio dell’inchiesta. Con decisione 7.9.2007, il Ministero pubblico ha emanato un decreto di non luogo a procedere (NLP __________ per intervenuta prescrizione. L’informazione è stata data anche all’Ufficio di vigilanza sullo stato civile in data 10.3.2008. 2. Con la presente istanza, il presidente della IS 1 del Gran Consiglio chiede di poter avere accesso agli atti del procedimento, onde poter valutare il grado di integrazione di PI 2, richiedente la nazionalità svizzera. Il procuratore pubblico e l’interessato hanno entrambi preavvisato favorevolmente la richiesta. 3. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: " Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione " . 4. Nel presente caso, considerato il consenso in particolare espresso da PI 2 all’accesso agli atti richiesto, questa Camera può ammettere e non deve approfondire più di tanto l’esistenza di un interesse giuridico legittimo, come fatto in precedenti decisioni relative a pratiche di naturalizzazione. 5. L’istanza è accolta. Un membro o un rappresentante della IS 1 potrà pertanto visionare gli atti presso la cancelleria di questa Camera, previo contatto telefonico per concordare la data e l’ora. 6. Considerata la funzione della __________ istante non si prelevano tassa di giustizia e spese. Per questi motivi, visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile, pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione: Per la Camera dei ricorsi penali Il presidente La segretaria