Istanza di ispezione degli atti. terzo quale istante
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Tessin Camera dei ricorsi penali 25.11.2009 60.2009.413 Tessin Camera dei ricorsi penali 25.11.2009 60.2009.413 Ticino Camera dei ricorsi penali 25.11.2009 60.2009.413
Istanza di ispezione degli atti. terzo quale istante
Incarto n. 60.2009.413 Lugano 25 novembre 2009 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello composta dai giudici: Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici segretaria: Alessandra Mondada, vicecancelliera sedente per statuire sull’istanza 12/13.10.2009 presentata da IS 1 tendente ad ottenere l’autorizzazione a prendere visione della sentenza e del relativo verbale di dibattimento di cui all’incarto penale __________; premesso che la richiesta 12/13.10.2009 è stata inviata alla Pretura penale, che in data 5/11.11.2009 l’ha trasmessa, per competenza, a questa Camera; rilevato che anche la lettera 11/16.11.2009 inviata da IS 1 alla Pretura penale è stata trasmessa a questa Camera il 13/16.11.2009; preso atto che non sono state chieste osservazioni alle parti; considerato in fatto ed in diritto 1 . A seguito di una denuncia 8.5.2000 sporta da __________ a carico di __________, fratello del qui istante, per diverse ipotesi di reato, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. __________), sfociato dapprima del decreto di accusa 1.12.2004 emanato dal procuratore pubblico Arturo Garzoni a carico di PI 2 (DA __________) e poi nella sentenza di assoluzione 22.4.2009 della Pretura penale (inc. __________). Nessuna delle parti ha presentato dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale nei cinque giorni dalla comunicazione orale del dispositivo del giudizio: la sentenza è quindi divenuta definitiva. 2 . Con istanza 4/7.5.2009 IS 1 aveva chiesto di poter visionare la sentenza 22.4.2009 e il relativo verbale di dibattimento, sostenendo di avere un interesse giuridico legittimo. A suffragio della sua richiesta aveva esposto quanto segue: " Come risulta nella documentazione consegnata brevi manu il 22 aprile, il credito vantato da __________ nei confronti di __________ venne a me ceduto. A questo punto è per me fondamentale sapere se tale credito effettivamente esiste; e in questo caso dovrei fare i passi necessari nei confronti di __________. Se per contro dagli atti e dalla sentenza risultasse l’inesistenza di tale credito sarei costretto a procedere civilmente e penalmente nei confronti di __________ " (istanza 5/7.5.2009). L’istanza era stata respinta con decisione del 27.5.2009 (inc. CRP __________). 3 . Con la presente nuova istanza trasmessa, per competenza, dalla Pretura penale a questa Camera, IS 1 chiede nuovamente di poter visionare gli atti del procedimento penale __________, con la seguente conclusione: “… con riferimento al dispositivo della sentenza 22 aprile 2009, nella causa penale contro PI 2, e segnatamente al punto in cui ordina “ il dissequestro dell’originale della ricevuta denominata a titolo di mutuo (CHF 135.000.- a firma __________); con riferimento altresì alla lettera dell’avvocato __________ di cui allego copia, Le chiedo di comunicarmi il nome della persona a cui tale titolo é stato consegnato. Le rammento che sono il beneficiario di tale titolo come da cessione di cui allego nuovamente copia.” (istanza 12/13.10.2009) . 4 . L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: " Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione " . 5 . Per i medesimi motivi indicati nella precedente decisione del 27.5.2009 (inc. __________) la presente istanza è respinta. 6. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico di chi le ha occasionate. Per questi motivi, visti l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile, pronuncia
1. L’istanza è respinta.
2. La tassa di giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 80.-- (ottanta), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Rimedio di diritto: Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione: