Istanza di ispezione degli atti
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Tessin Camera dei ricorsi penali 22.01.2010 60.2009.396 Tessin Camera dei ricorsi penali 22.01.2010 60.2009.396 Ticino Camera dei ricorsi penali 22.01.2010 60.2009.396
Istanza di ispezione degli atti
Incarto n. 60.2009.396 Lugano 22 gennaio 2010 /dp In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello composta dai giudici: Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici segretaria: Valentina Item, vicecancelliera sedente per statuire sull’istanza 16/22.10.2009 presentata da IS 1, tendente ad ottenere copia di una decisione in materia penale relativa ad un curatelato; premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero pubblico che l’ha trasmessa per competenza a questa Camera con scritto 22/23.10.2009; ritenuto che PI 2, interpellato, non ha presentato osservazioni; letti ed esaminati gli atti; considerato in fatto ed in diritto 1. Con decreto d’accusa del 10.9.2008 (DA) PI 2 è stato condannato per ripetuto abuso di un impianto per l’elaborazione dei dati. Nel decreto d’accusa è stato condannato anche al pagamento delle spese e ad un versamento alla parte civile. 2. Con la presente richiesta, IS 1, nella sua veste di curatore volontario (come risulta dalla decisione del 27.3.2006 della Commissione tutoria regionale con sede a), chiede di poter conoscere il dettaglio della sentenza emessa con decreto d’accusa. 3. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: " Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione " . 4. Nel presente caso appare pacifico come il curatore, incaricato tra l’altro di “amministrare i beni ed i redditi di proprietà del curatelato ed assisterlo e consigliarlo nella sua difficile situazione finanziaria” (decisione 27.3.2009 della Commissione tutoria regionale con sede a), abbia un legittimo interesse giuridico a conoscere il dettaglio della condanna per decreto d’accusa, che in sostanza si limita ai dispositivi, in particolare quelli relativi alle aliquote, alle spese ed alla rifusione alla parte civile. 5. L’istanza è pertanto accolta. Fotocopia del DA del 10.9.2008 sarà allegata alla presente decisione destinata all’istante. 6. Considerata la funzione ufficiale dell’istante, non si prelevano tassa di giustizia e spese. Per questi motivi, visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile, pronuncia
1. L’istanza è accolta.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione: Per la Camera dei ricorsi penali Il presidente La segretaria