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60.2009.339

Istanza di ispezione degli atti. Denunciante / querelante quale istante

Ticino · 2009-09-21 · Italiano TI
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Istanza di ispezione degli atti. Denunciante / querelante quale istante

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Tessin Camera dei ricorsi penali 21.09.2009 60.2009.339 Tessin Camera dei ricorsi penali 21.09.2009 60.2009.339 Ticino Camera dei ricorsi penali 21.09.2009 60.2009.339

Istanza di ispezione degli atti. Denunciante / querelante quale istante

Incarto n. 60.2009.339 Lugano 21 settembre 2009 /dp In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello composta dai giudici: Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici segretaria: Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera sedente per statuire sull’istanza 31.8/1.9.2009 presentata da IS 1 tendente ad ottenere copia di una denuncia da lei presentata in un procedimento penale nel frattempo concluso; premesso che la richiesta è pervenuta al Ministero pubblico il 31.8.2009, che l’ha trasmessa, per competenza, a questa Camera preavvisandola favorevolmente; letti ed esaminati gli atti; considerato in fatto ed in diritto 1. A seguito della denuncia/querela 27/28.4.2009 presentata dalla qui istante, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di __________ (__________), sfociato nel decreto d’accusa 4.6.2009 __________) cresciuto in giudicato. 2. Con la presente istanza IS 1 chiede copia della denuncia da lei presentata. 3 .   L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “ Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione ”. 4 .   Nel presente caso, pur essendo stata la qui istante parte (quale denunciante/querelante) nel procedimento nel frattempo terminato, essa deve seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo. Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10). Come ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19). 5. Nel caso in esame è pacifico l’interesse dell’istante ad ottenere copia della denuncia a suo tempo presentata. L’istanza è quindi accolta. La fotocopia della denuncia sarà inviata con la copia della presente decisione destinata all’istante. 6 .   Tassa di giustizia e spese, contenute al minimo, sono poste a carico di chi le ha occasionate. Per questi motivi, visti l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile, pronuncia

1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2.   La tassa di giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 80.-- (ottanta), sono poste a carico di IS 1, __________.

3.   Intimazione: Per la Camera dei ricorsi penali Il presidente                                                           La segretaria