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60.2009.31

Istanza di ispezione degli atti. Tribunale cantonale delle assicurazioni quale istante

Ticino · 2009-03-04 · Italiano TI
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Istanza di ispezione degli atti. Tribunale cantonale delle assicurazioni quale istante

Erwägungen (3 Absätze)

E. 4 L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: " Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione " .

E. 5 Nella fattispecie in esame – ritenuti i motivi addotti dal vicepresidente del IS 1 nella sua istanza e la finalità per cui è chiesta la compulsazione degli atti dell’incarto penale – è certamente dato un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP. In effetti, già dalla lettura della sentenza di condanna 10.11.2006 emerge che l’incarto penale TPC __________ potrebbe essere utile ai fini del procedimento pendente presso il IS 1. In siffatte circostanze, questa Camera autorizza un giudice, oppure un vicecancelliere, del IS 1 ad accedere all’intero incarto penale __________ presso il Tribunale penale cantonale, concordando i tempi di accesso con i collaboratori della cancelleria, compatibilmente con i loro impegni. Il giudice rispettivamente il vicecancelliere è, se necessario, autorizzato a fotocopiare esclusivamente i documenti utili ai fini del procedimento ricorsuale di cui all’incarto __________ pendente presso il IS 1.

E. 6 L’istanza è accolta ai sensi del precedente considerando. Richiamato l’art. 32 LPGA, non si prelevano tassa di giustizia e spese. Per questi motivi, visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile, pronuncia

1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.   Intimazione: Per la Camera dei ricorsi penali Il presidente                                                           La segretaria

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Tessin Camera dei ricorsi penali 04.03.2009 60.2009.31 Tessin Camera dei ricorsi penali 04.03.2009 60.2009.31 Ticino Camera dei ricorsi penali 04.03.2009 60.2009.31

Istanza di ispezione degli atti. Tribunale cantonale delle assicurazioni quale istante

Incarto n. 60.2009.31 Lugano 4 marzo 2009 /dp In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello composta dai giudici: Mauro Mini, presidente, Andrea Pedroli, Stefano Bernasconi (in sostituzione di Raffaele Guffi e Ivano Ranzanici, esclusisi) segretaria: Daniela Fossati, vicecancelliera sedente per statuire sull’istanza 28.1.2009 presentata dal IS 1 tendente ad ottenere l’autorizzazione ad accedere agli atti di un incarto penale; richiamate le osservazioni 17/18.2.2009 del patrocinatore di __________ __________, avv. __________ __________, __________, che comunica di non avere particolari osservazioni da formulare e che il suo assistito non si oppone alla richiesta; richiamate altresì le osservazioni 19/20.2.2009 del patrocinatore di __________ __________, avv. __________ __________, __________, che comunica di non avere osservazioni da formulare; letti ed esaminati gli atti; considerato in fatto ed in diritto 1. In data 10.11.2006 il presidente della Corte delle assise correzionali di __________, giudice Claudio Zali, ha dichiarato __________ __________ e __________ __________ (entrambi membri della __________, __________, __________) autori colpevoli di ripetuta falsità in documenti, prosciogliendo entrambi dall’imputazione di ripetuta truffa, e li ha condannati alla pena di dieci mesi di detenzione (computato il carcere preventivo sofferto), sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni (sentenza 10.11.2006, inc. __________). 2. Presso il IS 1 è pendente un ricorso presentato dall’avv. __________ __________, allora direttore della __________, __________, __________, inerente alla responsabilità del datore di lavoro ex art. 52 LAVS (inc. __________). 3. Con la presente istanza il vicepresidente del IS 1 Raffaele Guffi chiede a questa Camera l’autorizzazione a poter consultare gli atti dell’incarto penale TPC __________, a poter estrarre copia dei documenti necessari ai fini del giudizio e a poter trasmettere gli stessi alle parti implicate nella suddetta procedura. Rileva che nell’ambito del procedimento di cui all’inc. __________ occorre stabilire se, come sostenuto dall’avv. __________ __________, __________ __________ e __________ __________ lo avrebbero effettivamente ingannato, mediante la falsificazione di documentazione e della firma, sull’andamento della società e in particolare sulla questione riguardante il pagamento degli oneri sociali. Come esposto in entrata, __________ __________ e __________ __________ hanno comunicato di non avere osservazioni da formulare in merito alla surriferita istanza. 4. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: " Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione " . 5. Nella fattispecie in esame – ritenuti i motivi addotti dal vicepresidente del IS 1 nella sua istanza e la finalità per cui è chiesta la compulsazione degli atti dell’incarto penale – è certamente dato un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP. In effetti, già dalla lettura della sentenza di condanna 10.11.2006 emerge che l’incarto penale TPC __________ potrebbe essere utile ai fini del procedimento pendente presso il IS 1. In siffatte circostanze, questa Camera autorizza un giudice, oppure un vicecancelliere, del IS 1 ad accedere all’intero incarto penale __________ presso il Tribunale penale cantonale, concordando i tempi di accesso con i collaboratori della cancelleria, compatibilmente con i loro impegni. Il giudice rispettivamente il vicecancelliere è, se necessario, autorizzato a fotocopiare esclusivamente i documenti utili ai fini del procedimento ricorsuale di cui all’incarto __________ pendente presso il IS 1. 6. L’istanza è accolta ai sensi del precedente considerando. Richiamato l’art. 32 LPGA, non si prelevano tassa di giustizia e spese. Per questi motivi, visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile, pronuncia

1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.   Intimazione: Per la Camera dei ricorsi penali Il presidente                                                           La segretaria