opencaselaw.ch

60.2009.294

Istanza di indennità per ingiusto procedimento. Spese legali. Danni materiali. Torto morale

Ticino · 2010-01-21 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS
Dispositiv
  1. -    su CHF           960.--      dall’       1.2.2008, -    su CHF        7'200.--      dal       14.2.2008, -    su CHF             14.80    dal       15.2.2008, -    su CHF        2'640.--      dall’       1.3.2008, -    su CHF           240.--      dall’       1.4.2008, -    su CHF           164.40    dal       19.5.2008, -    su CHF           154.40    dal       28.5.2008, -    su CHF           228.--      dall’       1.6.2008, -    su CHF           228.--      dall’       1.7.2008, -    su CHF      19'318.95    dal         4.8.2009. Per la Camera dei ricorsi penali Il presidente                                                           La segretaria
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.60.2009.294

Lugano

21 gennaio 2010/dp

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

segretaria:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 4/5.8.2009 presentata da

IS 1

tendente ad ottenere, in relazione all'esito del procedimento penale sfociato nel decreto di abbandono 1.10.2008 emanato dal procuratore pubblico Mario Branda (ABB __________), un'indennità ai sensi degli art. 317 ss. CPP;

richiamati gli scritti 17/19.8.2009 della Divisione della giustizia, che"si rimette alle osservazioni che presenterà il Ministero pubblico", e 2/3.9.2009 del procuratore pubblico che comunica di rimettersi al giudizio di questa Camera rilevando tuttavia nel contempo che"(…) parte non trascurabile degli oneri indicati dall'istante si riferiscono alla procedura davanti alla CTR e non concernono direttamente il procedimento penale";

ritenuto che l'istante interpellato da questa Camera ha dichiarato che"(…) le spese di patrocinio e le altre poste di danno fatte valere con istanza 4/5 agosto 2009, non sono state né coperte, né anticipate, né garantite da compagnie d'assicurazione o da terzi";

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

che la tariffa applicata appare conforme ai principi suesposti;

che a questo importo vanno aggiunte le spese, riconosciute in CHF 1'930.70, ridotte a CHF 54.-- quelle inerenti le trasferte a __________ [CHF 1.--/km (art. 3 cpv. 2 lit. c TOA): secondo“l’indicatore delle distanze chilometriche da Bellinzona, Lugano, Locarno” emanato dal Dipartimento delle finanze e dell’economia”)];

che l'IVA ammonta a CHF 963.75;

che a IS 1 va pertanto rifuso, a titolo di spese legali legate al procedimento penale, l'importo di CHF 13'644.65;

che per gli interessi moratori sono applicabili disposizioni generali del CO e pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia, nel caso concreto, dall'introduzione in data 4.8.2009 della presente istanza;

che vi è evidentemente un nesso di causalità adeguato (cfr. al proposito, decisione TF 23.2.2004 in re F. B., inc. 1P.602/2003) tra il procedimento penale promosso nei suoi confronti e la citata pretesa;

che tuttavia, per quanto concerne la pretesa inerente la trasferta di sabato 14.3.2009 ["(…) incontro con l'avv. __________ presso lo studio di __________"(istanza 4/5.8.2009, p. 4)], dalla documentazione prodotta dall'istante, emerge che tale incontro era essenzialmente volto all'allestimento della presente istanza (cfr. doc. 39);

che non si può ragionevolmente sostenere che fosse necessario un incontro tra l'istante ed il suo patrocinatore per l'allestimento di tale istanza;

che vanno dunque riconosciuti CHF 333.60 a titolo di spese per le trasferte sopraindicate;

che IS 1 afferma inoltre che"(…) al fine di potersi recare agli incontri con il proprio legale a __________ o di potere partecipare alle udienze presso il PP, ha dovuto prendere delle giornate di libero, e quindi non pagate dal datore di lavoro (…)"(istanza 4/5.8.2009, p. 4);

che"(…) al momento del suo arresto il signor IS 1 lavorava quale elettricista presso la ditta __________ di __________ (8 ore al giorno) con una paga oraria lorda base di Fr. 28.25, a cui vanno aggiunti (…): l'8.33% per la tredicesima (…); il 3% per giorni festivi; il 11.33% per le vacanze (…); per un totale di Fr. 35.00 lordi per ora (…). Per la giornata relativa al 15 febbraio 2008 (…) va quindi riconosciuto l'importo di Fr. 280.00 (8 ore a Fr. 35.00) oltre interessi a far tempo dal 1 marzo 2008 ovvero la scadenza della relativa mensilità. (…). A far tempo dal mese di maggio 2008, il signor IS 1 lavora quale elettricista presso la ditta __________ di __________ (…), con una paga oraria di Fr. 26.85 lorda (…), che corrisponde a Fr. 214.80 lordi al giorno. Importo a cui vanno aggiunti: l'8.33% per la tredicesima (…); il 3% per giorni festivi; il 11.33% per le vacanze (…); per un totale quindi di Fr. 33.25 lordi, (…). Per le giornate relative al 19 marzo, 28 maggio 2008 e al 14 maggio 2009, va quindi riconosciuto l'importo di Fr. 266.00 per giornata (8 ore a Fr. 33.25 lordi) per un totale di Fr. 798.00, oltre interessi a far tempo dalle relative scadenze mensili (…)"(istanza 4/5.8.2009, p. 5);

che l'istante afferma inoltre che"(…) questa somma verrà notificata come reddito ai fini della deduzione degli oneri sociali (…)"(istanza 4/5.8.2009, p. 4);

che tuttavia giusta la recente giurisprudenza di questa Camera (cfr. sentenza 29.12.2008, inc. __________; sentenza 29.12.2008, inc. __________), l'istante ha diritto a vedersi versare quale importo per perdita di guadagno, l'importo netto che il datore di lavoro gli avrebbe accreditato, senza diritto al rimborso di quote e contributi di natura sociale;

che pertanto a IS 1 va rifuso l'importo di CHF 240.-- (8 ore a CHF 30.--) per la giornata del 15.2.2008, CHF 240.-- (8 ore a CHF 30.--) per la giornata del 19.3.2008 e CHF 228.-- (8 ore a Fr. 28.50) per la giornata del 28.5.2008;

che l'istante postula inoltre la rifusione della perdita di guadagno per il carcere preventivo sofferto:"(…) durante i 21 giorni di carcerazione, il signor IS 1 non ha potuto evidentemente recarsi al lavoro presso la ditta G. __________ di __________, dove era attivo quale elettricista. (….) Si deve quindi riconoscere l'importo di Fr. 5'880.00 (8 ore a Fr. 35.00 = Fr. 280.00 per 21 giorni), oltre interessi del 5% a far tempo dalle singole cadenze mensili (…)"(istanza 4/5.8.2009, p. 5 s.);

che vi è evidentemente un nesso di causalità adeguato (cfr. al proposito, decisione TF 23.2.2004 in re F. B., inc. 1P.602/2003) tra il procedimento penale promosso nei suoi confronti e la citata pretesa;

che tuttavia non si può pensare che l'istante, se non si fosse trovato in carcere, avrebbe lavorato tutti i 21 giorni (feriali e non), così come da lui sostenuto;

che pertanto, in relazione a quanto sopraindicato, e agli attestati di salario da lui prodotti, si riconoscono a IS 1 CHF 3'360.-- (8 ore a CHF 30.-- per 14 giorni) a titolo di perdita di guadagno per avvenuta carcerazione;

che l'istante chiede inoltre la rifusione di CHF 419.65 per il danno effettuato dalla polizia alla porta del suo appartamento:"(…) nel corso del mese di febbraio 2008, la polizia __________ ha effettuato, su ordine del PP Branda, una perquisizione presso l'appartamento del signor IS 1 a __________. (…). La polizia __________ ha quindi scassinato la serratura/cilindro della porta d'entrata del suddetto appartamento. Una volta terminata la perquisizione, è stata montata un'altra serratura/cilindro, non però conforme al piano chiavi della palazzina. Il proprietario dell'immobile ha quindi chiesto al signor IS 1 di provvedere alla sostituzione della serratura/cilindro (…)"(istanza 4/5.8.2009, p. 6);

che egli ha prodotto in merito il preventivo 10.2.2009 della ditta __________ di __________ (doc. 13);

che vi è un nesso di causalità naturale ed adeguato tra il procedimento penale promosso nei suoi confronti e la posta di danno qui pretesa;

che si giustifica quindi ammettere tale spesa;

che l'istante chiede inoltre il risarcimento della somma di CHF 1'230.90 per le spese mediche da lui sopportate e non coperte dalla cassa malati:"(…) a seguito dell'apertura della procedura penale in questione e delle conseguenze che ne sono derivate (…) il signor IS 1 ha dovuto far capo ad un sostegno psichiatrico nella persona del dr. __________ di __________. (…) I costi relativi alle sedute psichiatriche non coperti dalla Cassa malati devono essere posti a carico dello Stato (…)"(istanza 4/5.8.2009, p. 7);

che in merito egli ha prodotto un certificato medico del dr. med. __________ ["(…) À la suite des événements de la fin 2008etdu début 2009, et surtout après son incarcération du 25 janvier au 14 février 2009, un soutien psychothérapeutique est nécessaire à raison de 1 à 2x/mois (…)"(certificato medico 8.4.2009, doc. 15)] e le fatture di quest'ultimo del 14.11.2008, del 19.1.2009, del 27.2.2009 e del 30.4.2009 dalle quali emergono le visite effettuate dall'istante ["(…) consultation psychothérapique ou psychosociale par le spécialiste de premier recours (…)"(doc. 17)];

che in base dunque alle dichiarazioni del medico curante è lecito ammettere un nesso di causalità naturale ed adeguato tra il procedimento penale promosso nei suoi confronti e le spese inerenti le visite mediche in oggetto;

che si riconoscono pertanto CHF 1'230.90;

che IS 1 postula inoltre la rifusione delle spese di patrocinio inerenti la procedura davanti alla Commissione tutoria ["(…) l'apertura dell'inchiesta penale (…), ha avuto, quale effetto immediato e diretto, la sospensione del suo diritto di visita nei confronti dei suoi figli __________ e __________ (…). Al fine di correttamente tutelare i suoi diritti, e quindi indirettamente quelli dei suoi figli, nella procedura di diritto tutorio innanzi alla CTR e alle varie istanze superiori, il signor IS 1 ha dovuto far capo al sottoscritto legale (…)"(istanza 4/5.8.2009, p. 7)], le spese di trasferta per recarsi presso la CTR di __________ per essere ascoltato nell'ambito dell'istanza per l'ottenimento del ripristino del diritto di visita e la perdita di guadagno per l'assenza, per tale giorno, dal posto di lavoro;

che da quanto emerge dagli atti la Commissione tutoria regionale di __________, con decisione 29.1.2008, ha sospeso il diritto alle relazioni personali tra __________, IS 1 ed i figli __________ e __________, preso atto della"(…) richiesta urgente pervenutaci il 28.1.2008 dal Ministero pubblico di __________ che ordina l'immediata e provvisoria sospensione delle relazioni personali tra i minori ed i propri genitori in quanto lo scorso 25.1.2008 il Procuratore pubblico Avv. Mario Branda ha disposto l'arresto di due familiari di __________ e __________ __________ (…)"(decisione CTR n. __________, 29.1.2008, doc. 18);

che pertanto anche questa posta di danno può essere considerata in nesso causale con il procedimento penale aperto nei confronti dell'istante;

che di conseguenza vengono riconosciuti a IS 1 CHF 3'859.35, come esposto, per spese legali inerenti la procedura davanti alla Commissione tutoria [11 ore e 45 minuti a CHF 250.--/ora, spese di cancelleria e IVA (doc. 36)], CHF 164.40 per spese di trasferta (__________) e CHF 228.-- (8 ore a Fr. 28.50) per perdita di guadagno;

che vanno pertanto riconosciuti a IS 1 CHF 10'303.90 a titolo di risarcimento per danni materiali, oltre interessi del 5% come richiesti;

Per questi motivi

-    su CHF           960.--      dall’       1.2.2008,

- su CHF        7'200.--      dal       14.2.2008,

- su CHF             14.80    dal       15.2.2008,

- su CHF        2'640.--      dall’       1.3.2008,

- su CHF           240.--      dall’       1.4.2008,

- su CHF           164.40    dal       19.5.2008,

- su CHF           154.40    dal       28.5.2008,

-    su CHF           228.--      dall’       1.6.2008,

-    su CHF           228.--      dall’       1.7.2008,

- su CHF      19'318.95    dal         4.8.2009.

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria