Istanza di ispezione degli atti. Accusato quale istante
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Istanza di ispezione degli atti. Accusato quale istante
Incarto n. 60.2009.273 Lugano 20 agosto 2009 /dp In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello composta dai giudici: Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici segretaria: Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera sedente per statuire sull’istanza 8/15.7.2009 presentata da IS 1 patr. da: PR 1 tendente ad ottenere l’accesso agli atti di un procedimento penale aperto a suo carico e terminato da tempo; ritenuto che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa a questa Camera in data 15.7.2009, comunicando al contempo di non avere particolari osservazioni in merito; richiamato lo scritto 22.7.2009 mediante il quale PI 2 ha trasmesso copia del decreto d’accusa __________; letti ed esaminati gli atti; considerato in fatto ed in diritto 1. A seguito della denuncia di PI 2 e di un‘altra persona, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di IS 1, conclusosi con il decreto d’accusa __________) per falsità in documenti ed alla sua condanna a sessanta giorni di detenzione, nonché al versamento alla parte civile di un importo di CHF 36'000.--. 2. In relazione ad una procedura esecutiva promossa da PI 2 nei suoi confronti, IS 1 chiede (tramite il proprio legale) di potere esaminare la denuncia a suo tempo presentata a suo carico ed a seguito della quale è stato emanato il decreto d’accusa. Il procuratore pubblico Fiorenza Bergomi ha comunicato di non avere particolari osservazioni da formulare, mentre PI 2 ha trasmesso copia del decreto d’accusa, chiedendo alla controparte di pagare l’importo in essa previsto a favore della parte civile. 3 . L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “ Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione ”. 4 . Nel presente caso, pur essendo stato IS 1 parte (in qualità di accusato) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo. Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10). Come ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19). 5. Nel caso in esame è pacifico l’interesse dell’istante ad ottenere l’accesso agli atti dell’inchiesta penale aperta a suo carico, sfociata nel DAC __________ ed in relazione alla quale è ora promossa l’esecuzione. L’istanza è quindi accolta. Il patrocinatore di IS 1 potrà esaminare gli atti dell’incarto penale (inc. MP __________) presso la cancelleria di questa Camera, ed estrarre eventuali copie. 6 . Tassa di giustizia e spese, contenute al minimo, sono poste a carico di chi le ha occasionate. Per questi motivi, visti l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile, pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. La tassa di giustizia di CHF 150.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 200.-- (duecento), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Intimazione: Per la Camera dei ricorsi penali Il presidente La segretaria