Istanza di ispezione degli atti. pretura quale istante
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Tessin Camera dei ricorsi penali 21.05.2008 60.2008.99 Tessin Camera dei ricorsi penali 21.05.2008 60.2008.99 Ticino Camera dei ricorsi penali 21.05.2008 60.2008.99
Istanza di ispezione degli atti. pretura quale istante
Incarto n. 60.2008.99 Lugano 21 maggio 2008 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello composta dai giudici: Raffaele Guffi, vicepresidente, Ivano Ranzanici, Andrea Pedroli (in sostituzione di Mauro Mini, esclusosi) segretaria: Alessandra Mondada, vicecancelliera sedente per statuire sull’istanza 26/27.3.2008 presentata dalla IS 1,, tendente ad ottenere il richiamo in sede civile dell’inc. __________ della Camera dei ricorsi penali; visti gli scritti 11.4.2008 del procuratore pubblico Rosa Item e 11/14.4.2008 di PI 2, che – entrambi – si rimettono al giudizio di questa Camera; preso atto che PI 1, interpellato, non ha presentato osservazioni; letti ed esaminati gli atti; considerato in fatto ed in diritto che il 17.2.2002 PI 2 ha denunciato il furto di un autoveicolo; che con decisione 23.9.2003 il magistrato inquirente ha decretato il non luogo a procedere in ordine al procedimento penale (NLP __________); che PI 2 – con istanza 6/7.10.2003 – ha postulato la promozione dell’accusa nei confronti del padre PI 1 per titolo di furto subordinatamente appropriazione indebita; che con giudizio 12.1.2005 – cresciuto in giudicato – questa Camera ha respinto, per quanto ricevibile, il predetto gravame in considerazione della tardiva querela penale (inc. __________); che l’8.10.2004 PI 1 ha introdotto nei confronti di PI 2, davanti alla IS 1, un’azione di restituzione di beni immobili dopo che “ (…) aveva revocato le donazioni immobiliari fatte al figlio a seguito della circostanza che quest’ultimo ha formulato in data 6 ottobre 2003 un’istanza di promozione dell'accusa per titolo di furto e appropriazione indebita dopo emissione del non luogo a procedere a firma PP avv. Rosa Item il 23 settembre 2003 ” (istanza 26/27.3.2008) [inc. __________]; che, nel contesto di questo procedimento, con ordinanza 26.3.2008 il pretore del distretto di __________ ha ammesso, tra l’altro, il richiamo dell’inc. __________ di questa Camera; che la IS 1 chiede pertanto a questa Camera di mettere a disposizione il predetto incarto; che giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – “ oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione ”; che, come ricordato dalla decisione di principio del 5.7.2001 di questa Camera (inc. CRP __________), in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie per ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la domanda se:
- si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;
- è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento; - è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente; che inoltre deve essere dato un legame di pertinenza dell’incarto richiamato con quello richiamante; che nella fattispecie la domanda è stata presentata dalla IS 1, davanti alla quale è pendente una causa civile in connessione con il suddetto procedimento penale; che si deve quindi riconoscere un interesse giuridico legittimo ad accedere agli atti richiesti; che l’istanza è accolta; che l’inc. __________ di questa Camera è trasmesso in allegato alla presente decisione; che la tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della Pretura istante, che le addosserà alle parti secondo le norme della procedura civile. Per questi motivi, richiamati l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile, pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. La tassa di giustizia di CHF 150.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 200.-- (duecento), sono poste a carico della IS 1, __________, che le addosserà alle parti.
3. Rimedio di diritto: Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione: Per la Camera dei ricorsi penali Il vicepresidente La segretaria