Istanza di ispezione degli atti. ufficio federale di polizia quale istante
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Tessin Camera dei ricorsi penali 11.04.2008 60.2008.68 Tessin Camera dei ricorsi penali 11.04.2008 60.2008.68 Ticino Camera dei ricorsi penali 11.04.2008 60.2008.68
Istanza di ispezione degli atti. ufficio federale di polizia quale istante
Incarto n. 60.2008.68 Lugano 11 aprile 2008 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello composta dai giudici: Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici segretaria: Alessandra Mondada, vicecancelliera sedente per statuire sull’istanza 8/28.2.2008 presentata dall’IS 1 tendente ad ottenere informazioni circa l’esito di un procedimento penale; premesso che la richiesta è stata spedita direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per competenza a questa Camera in data 27/28.2.2008, comunicando al contempo il proprio nulla osta alla trasmissione delle informazioni richieste; letti ed esaminati gli atti; considerato in fatto ed in diritto 1 . A seguito di due querele presentate al Ministero pubblico, questi ha aperto due procedimenti penali a carico di diverse persone, tra le quali PI 2 (inc. MP __________ e __________). I procedimenti si trovano tuttora allo stadio delle informazioni preliminari. 2 . Nella presente procedura l’Ufficio istante chiede di conoscere la situazione attuale dei procedimenti e l’eventuale esito dei medesimi. E ciò anche sulla base del consenso scritto rilasciato da PI 2. 3 . L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “ Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione ”. 4 . Nel presente caso, considerati i motivi della richiesta ed il consenso rilasciato dall’interessato, è certamente dato un interesse giuridico legittimo a far conoscere all’Ufficio istante l’attuale situazione dei procedimenti (come indicato al punto 2 della presente decisione) nonché l’eventuale esito futuro: a questo proposito, e per economia di procedura, già con la presente decisione si autorizza il Ministero pubblico a trasmettere copia dell’eventuale decisione finale dei procedimenti per quanto riguarda PI 2. 5 . Considerati la funzione e lo scopo pubblico dell’Ufficio istante, si prescinde dalla tassa di giustizia e dalle spese. Per questi motivi, visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile, pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione: Per la Camera dei ricorsi penali Il presidente La segretaria