Istanza di ispezione degli atti. padre di una persona defunta quale istante
Erwägungen (3 Absätze)
E. 4 Nel presente caso, nulla osta a trasmettere all’istante il documento richiesto, considerato inoltre che non sussiste alcuna esigenza da parte del Ministero pubblico di conservarlo nell’incarto penale archiviato.
E. 5 L’istanza è accolta. Il documento richiesto è trasmesso, in originale, all’istante unitamente alla presente decisione.
E. 6 . Vista la particolarità del caso, si rinuncia al prelievo della tassa di giustizia e delle spese. Per questi motivi, visti l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile, pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione: Per la Camera dei ricorsi penali Il presidente La segretaria
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Camera dei ricorsi penali 04.12.2008 60.2008.320 Tessin Camera dei ricorsi penali 04.12.2008 60.2008.320 Ticino Camera dei ricorsi penali 04.12.2008 60.2008.320
Istanza di ispezione degli atti. padre di una persona defunta quale istante
Incarto n. 60.2008.320 Lugano 4 dicembre 2008 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello composta dai giudici: Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici segretaria: Daniela Fossati, vicecancelliera sedente per statuire sull’istanza 1/15.10.2008 presentata da IS 1 tendente ad ottenere una ricevuta, in originale, facente parte dell’inc. MP __________; premesso che la richiesta è pervenuta al Ministero pubblico il 2.10.2008 ed è stata trasmessa, per competenza, a questa Camera il 15.10.2008; richiamate le osservazioni 14/15.10.2008 del procuratore generale Bruno Balestra, che comunica che non sussiste alcuna esigenza da parte del Ministero pubblico di conservare l’originale del documento richiesto; letti ed esaminati gli atti; considerato in fatto ed in diritto 1. A seguito del decesso di ┼__________ __________ avvenuto il __________, il Ministero pubblico ha aperto d’ufficio un procedimento penale. Lo stesso procedimento è stato archiviato mediante decisione 9.11.1992 emanata dall’allora procuratore pubblico Luca Marcellini (inc. MP __________). 2. Con la presente istanza il padre di ┼__________ __________ chiede di poter ricevere, in originale, la ricevuta no. __________, rilasciata dalla __________ __________ e inserita nell’inc. MP __________, " per motivi storici famigliari " . Come esposto in entrata, il procuratore generale non si oppone alla surriferita richiesta. 3. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “ Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione ”. 4. Nel presente caso, nulla osta a trasmettere all’istante il documento richiesto, considerato inoltre che non sussiste alcuna esigenza da parte del Ministero pubblico di conservarlo nell’incarto penale archiviato. 5. L’istanza è accolta. Il documento richiesto è trasmesso, in originale, all’istante unitamente alla presente decisione. 6 . Vista la particolarità del caso, si rinuncia al prelievo della tassa di giustizia e delle spese. Per questi motivi, visti l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile, pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione: Per la Camera dei ricorsi penali Il presidente La segretaria