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60.2008.275

Istanza di ispezione degli atti

Ticino · 2008-10-01 · Italiano TI
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Istanza di ispezione degli atti

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 A seguito di una denuncia/querela del 12.8.2008, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________). Inoltre, a carico del convivente della madre della piccola __________ esistono dei precedenti penali.

E. 2 In relazione al provvedimento di protezione della minorenne __________, la commissione istante chiede informazioni su eventuali procedimenti penali pendenti a carico dei genitori della minorenne e del convivente della madre. Il procuratore pubblico ha preavvisato positivamente la richiesta, mentre che PI 4 si è opposta. PI 2 e PI 1 non hanno presentato osservazioni.

E. 3 L'art. 27 CPP, in vigore dal 1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l'ispezione degli atti di un processo e l'estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell'ispezione".

E. 4 Nella fattispecie sono chiaramente realizzati i presupposti di legge, stante il chiaro e legittimo interesse della IS 1 istante, che con l'adozione della Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele (LOPTC) dell'8.3.1999, entrata in vigore l'1.1.2001, ha assunto le competenze in materia di tutela e curatela precedentemente spettanti alle Delegazioni tutorie comunali. Trattasi infatti dell'autorità competente, giusta gli art. 275, 311 e 315 CC e 2 LOPTC, ad adottare provvedimenti a tutela dei figli, segnatamente in materia di autorità e di custodia parentale, e a regolare le loro relazioni personali con i genitori.

E. 5 Il legittimo interesse giuridico della prevale anche sugli interessi delle parti coinvolte, considerate per un verso la preminenza della necessità di tutelare la piccola __________, e per altro verso la necessità di mettere a disposizione della istante dati ed informazioni certamente utili e pertinenti in relazione alle decisioni che la stessa è chiamata a prendere, trattandosi di informazioni relative o ai rapporti con la piccola, o a situazioni personali degli adulti che possono influire sul merito dell’affidamento.

E. 6 Non appena cresciuta in giudicato la presente decisione, un rappresentante dalla istante potrà prendere visione degli atti penali richiesti e delle informazioni sui precedenti, presso il Ministero pubblico.

E. 7 Considerato che l’istante è un’autorità, si giustifica di prescindere dal prelievo di tassa di giustizia e spese. Per questi motivi, richiamati l'art. 27 CPP ed ogni altra disposizione applicabile, pronuncia

1.   L'istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.   Rimedio di diritto: Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4.   Intimazione: Per la Camera dei ricorsi penali Il presidente                                                           La segretaria

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Camera dei ricorsi penali 01.10.2008 60.2008.275 Tessin Camera dei ricorsi penali 01.10.2008 60.2008.275 Ticino Camera dei ricorsi penali 01.10.2008 60.2008.275

Istanza di ispezione degli atti

Incarto n. 60.2008.275 Lugano 1 ottobre 2008 /dp In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello composta dai giudici: Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in sostituzione di Ivano Ranzanici, assente) segretaria: Valentina Item, vicecancelliera sedente per statuire sull’istanza 28.8/1.9.2008 presentata dalla IS 1 tendente ad ottenere informazioni circa eventuali procedimenti penali a carico di diverse persone in relazione a misure di protezione per la minorenne __________; premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per competenza a questa Camera in data 29.8/1.9.2008, preavvisandola favorevolmente; richiamate le osservazioni 12/17.9.2008 di PI 4, con le quali comunica di opporsi all’accoglimento dell’istanza; ritenuto che PI 2 e PI 1, interpellati, non hanno presentato osservazioni; letti ed esaminati gli atti; considerato in fatto ed in diritto 1. A seguito di una denuncia/querela del 12.8.2008, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________). Inoltre, a carico del convivente della madre della piccola __________ esistono dei precedenti penali. 2. In relazione al provvedimento di protezione della minorenne __________, la commissione istante chiede informazioni su eventuali procedimenti penali pendenti a carico dei genitori della minorenne e del convivente della madre. Il procuratore pubblico ha preavvisato positivamente la richiesta, mentre che PI 4 si è opposta. PI 2 e PI 1 non hanno presentato osservazioni. 3. L'art. 27 CPP, in vigore dal 1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l'ispezione degli atti di un processo e l'estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell'ispezione". 4. Nella fattispecie sono chiaramente realizzati i presupposti di legge, stante il chiaro e legittimo interesse della IS 1 istante, che con l'adozione della Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele (LOPTC) dell'8.3.1999, entrata in vigore l'1.1.2001, ha assunto le competenze in materia di tutela e curatela precedentemente spettanti alle Delegazioni tutorie comunali. Trattasi infatti dell'autorità competente, giusta gli art. 275, 311 e 315 CC e 2 LOPTC, ad adottare provvedimenti a tutela dei figli, segnatamente in materia di autorità e di custodia parentale, e a regolare le loro relazioni personali con i genitori. 5. Il legittimo interesse giuridico della prevale anche sugli interessi delle parti coinvolte, considerate per un verso la preminenza della necessità di tutelare la piccola __________, e per altro verso la necessità di mettere a disposizione della istante dati ed informazioni certamente utili e pertinenti in relazione alle decisioni che la stessa è chiamata a prendere, trattandosi di informazioni relative o ai rapporti con la piccola, o a situazioni personali degli adulti che possono influire sul merito dell’affidamento. 6. Non appena cresciuta in giudicato la presente decisione, un rappresentante dalla istante potrà prendere visione degli atti penali richiesti e delle informazioni sui precedenti, presso il Ministero pubblico. 7. Considerato che l’istante è un’autorità, si giustifica di prescindere dal prelievo di tassa di giustizia e spese. Per questi motivi, richiamati l'art. 27 CPP ed ogni altra disposizione applicabile, pronuncia

1.   L'istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.   Rimedio di diritto: Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4.   Intimazione: Per la Camera dei ricorsi penali Il presidente                                                           La segretaria