Istanza di ispezione degli atti. Commissione tutoria regionale quale istante
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Istanza di ispezione degli atti. Commissione tutoria regionale quale istante
Incarto n. 60.2008.248 Lugano 8 settembre 2008 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello composta dai giudici: Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici segretaria: Alessandra Mondada, vicecancelliera sedente per statuire sull’istanza 29/31.7.2008 presentata dalla IS 1,, tendente ad ottenere l’autorizzazione ad ispezionare gli atti dei procedimenti penali concernenti PI 2, __________; richiamati gli scritti 4/5.8.2008 di PI 2 – che si oppone alla domanda – e 26.8.2008 del procuratore pubblico Andrea Pagani
– che preavvisa favorevolmente la richiesta –; letti ed esaminati gli atti; considerato in fatto ed in diritto che il magistrato inquirente ha segnalato alla IS 1, il caso di PI 2 [“ (…), da qualche anno ormai, ha preso di mira alcune persone, denunciandole a più riprese con motivazioni che lasciano presagire l’assenza di una completa capacità d’intendere e di volere ”] chiedendo di verificare la di lei condizione personale; che con istanza 29/31.7.2008 la predetta Commissione tutoria regionale ha domandato
– per disporre di un quadro completo della situazione – di poter ispezionare gli atti dei procedimenti penali inerenti PI 2 quale denunciante / querelante rispettivamente quale denunciata / querelata dal 2005 ad oggi; che il procuratore pubblico ha trasmesso a questa Camera gli inc. MP __________ (__________/ PI 2), __________ (__________/ PI 2), __________ (PI 2 / __________), __________ (PI 2 / __________), __________ (PI 2 / __________ – __________ – __________), __________ (PI 2 / __________ – __________), __________ (PI 2 / __________), __________ (__________/ PI 2) e __________ (PI 2 / avv. __________) preavvisando favorevolmente la citata richiesta; che PI 2 – facendo riferimento, tra l’altro, alla sua segnalazione all’Ordine degli avvocati in capo all’operato di autorità giudiziarie ed amministrative – si è opposta alla domanda; che giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – “ oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione ”; che ogni autorità giudiziaria o amministrativa, gli organi di polizia, i funzionari ed i pubblici dipendenti sono tenuti a comunicare alla commissione tutoria o all’autorità di vigilanza i casi che richiedono il loro intervento ed a trasmettere le informazioni rilevanti per l’adozione di eventuali misure di protezione, riservati eventuali interessi pubblici preponderanti [art. 5 cpv. 1/2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele (LOPTC) dell’8 marzo 1999, entrata in vigore l’1 gennaio 2001]; che nella fattispecie sono realizzati i presupposti a’ sensi dell’art. 27 CPP stante il legittimo interesse della Commissione tutoria regionale istante che, dopo l’adozione della LOPTC, ha assunto le competenze in materia di tutela e curatela precedentemente spettanti alle Delegazioni tutorie comunali: trattasi infatti dell’autorità competente, giusta gli art. 2, 3, 37 ss. LOPTC e 369 ss. CC, ad adottare le misure a favore di persone maggiorenni; che il fatto che PI 2 abbia segnalato all’Ordine degli avvocati autorità giudiziarie ed amministrative non è manifestamente motivo sufficiente per negare all’istante il diritto di compulsare gli incarti penali che la riguardano direttamente: l’interesse della Commissione istante ad esaminare gli atti per ordinare eventuali misure a suo favore (e quindi per decidere nell’interesse medesimo della qui osservante) è preponderante; che, a tutela delle altre parti coinvolte nei procedimenti penali quali denuncianti / querelanti rispettivamente denunciate / querelate, si giustifica nondimeno non permettere la fotocopiatura degli atti; che l’istanza è accolta: gli incarti possono essere esaminati, senza facoltà di estrarre copia, da un membro della Commissione tutoria regionale, previo appuntamento, presso gli uffici del Ministero pubblico; che, considerati il carattere e la funzione pubblica della Commissione istante, si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese. Per questi motivi, richiamati l’art. 27 CPP ed ogni altra disposizione applicabile, pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio di diritto: Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione: Per la Camera dei ricorsi penali Il presidente La segretaria