Istanza di ispezione degli atti
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Tessin Camera dei ricorsi penali 11.09.2008 60.2008.236 Tessin Camera dei ricorsi penali 11.09.2008 60.2008.236 Ticino Camera dei ricorsi penali 11.09.2008 60.2008.236
Istanza di ispezione degli atti
Incarto n. 60.2008.236 Lugano In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello composta dai giudici: Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici segretaria: Valentina Item, vicecancelliera sedente per statuire sull’istanza 17/18.7.2008 presentata da IS 1 patr. da: PR 1 tendente ad ottenere copia di un decreto di non luogo a procedere; premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per evasione a questa Camera con scritto del 21.7.2008, comunicando nello stesso tempo il proprio nulla osta all’accoglimento della richiesta; letti ed esaminati gli atti; considerato in fatto ed in diritto 1. In data 22.5.2001 __________ ha presentato una querela e denuncia penale contro ignoti: il procedimento penale (inc. MP __________) si è concluso con un decreto di non luogo a procedere del 16.7.2001 (NLP __________). Una successiva denuncia __________ della medesima persona ha portato all’apertura del procedimento penale di cui all’inc. MP__________, sfociato contestualmente in un decreto di non luogo procedere del 21.5.2007 (NLP __________ che menziona anche il qui istante) ed in un decreto d’accusa del 21.5.2007 (DA __________) a carico del qui istante. 2. Con la presente istanza, preso atto che il NLP __________ menziona il precedente __________ __________, il qui istante chiede copia di detta decisione, con il nulla osta del procuratore pubblico. 3. Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – " oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione ”. 4. Nel presente caso, i due procedimenti vertevano sul medesimo complesso di fatti. Di modo che anche rispetto al primo procedimento, c’è un interesse giuridico legittimo a favore del qui istante, parte al secondo procedimento, di poter ricevere copia della prima decisione di non luogo a procedere. 5. L’istanza è accolta. Copia del decreto di non luogo a procedere richiesto verrà inviata in allegato alla copia della presente decisione destinata al qui istante. 6. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico di chi le ha occasionate. Per questi motivi, visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile, pronuncia
1. L’istanza è accolta.
2. La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di IS 1,
3. Intimazione: Per la Camera dei ricorsi penali Il presidente La segretaria