Istanza di ispezione degli atti. ufficio per questioni di polizia e di diritto civile quale istante
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Tessin Camera dei ricorsi penali 29.07.2008 60.2008.194 Tessin Camera dei ricorsi penali 29.07.2008 60.2008.194 Ticino Camera dei ricorsi penali 29.07.2008 60.2008.194
Istanza di ispezione degli atti. ufficio per questioni di polizia e di diritto civile quale istante
Incarto n. 60.2008.194 Lugano 29 luglio 2008 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello composta dai giudici: Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici segretaria: Alessandra Mondada, vicecancelliera sedente per statuire sull’istanza 16/18.6.2008 presentata dall’IS 1 tendente ad ottenere informazioni su eventuali procedimenti penali a carico del marito di una richiedente la naturalizzazione; premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero pubblico, che l’ha girata al Tribunale penale cantonale, che a sua volta l’ha trasmessa per competenza a questa Camera; letti ed esaminati gli atti; considerato in fatto ed in diritto 1 . Presso l’Ufficio istante è pendente una richiesta di naturalizzazione, per sé e per la propria figlia, di __________, nata __________. 2 . Con la presente richiesta, l’Ufficio istante chiede informazioni riguardo a procedimenti penali (passati e presenti) a carico di __________. 3 . L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “ Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione ”. 4 . Nel presente caso è pacifico, sulla base dei dati agli atti, che la richiesta riguardi non la persona naturalizzanda, ma il coniuge. Di modo che, rispetto al medesimo, non è dato un interesse giuridico legittimo. 5 . In considerazione del carattere pubblico dell’autorità istante, si prescinde dalla tassa di giustizia e dalle spese. Per questi motivi, visti l’art. 27 CPP ed ogni altra disposizione applicabile, pronuncia
1. L’istanza è respinta.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio di diritto: Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione: Per la Camera dei ricorsi penali Il presidente La segretaria