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60.2008.161

Istanza di ispezione degli atti. già parte civile quale istante

Ticino · 2008-07-29 · Italiano TI
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Istanza di ispezione degli atti. già parte civile quale istante

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Istanza di ispezione degli atti. già parte civile quale istante

Incarto n. 60.2008.161 Lugano 29 luglio 2008 /dp In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello composta dai giudici: Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici segretaria: Alessandra Mondada, vicecancelliera sedente per statuire sull’istanza 3/20.5.2008 presentata da IS 1 tendente ad ottenere l’accesso agli atti di alcuni procedimenti penali ai quali era stato parte; premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per competenza a questa Camera in data 16/20.5.2008; letti ed esaminati gli atti; considerato in fatto ed in diritto 1 .   A seguito di due denuncie del 2.4.2007 sporte dal qui istante nei confronti di __________, il Ministero pubblico ha aperto due procedimenti penali (inc. MP __________ e __________), sfociati, con altri procedimenti riferiti a terze persone, in un decreto d’accusa del 23.5.2007 (DA __________), cresciuto in giudicato. 2 .   Con la presente istanza, IS 1 chiede di potere visionare gli incarti relativi alle sue denuncie nei confronti di __________. 3 .   L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “ Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione ”. 4 .   Nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (quale querelante e parte civile) ai procedimenti nel frattempo terminati, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo. Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10): per loro, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994, p. 19). 5 .   Nel presente caso la richiesta di accesso agli atti appare giustificata, ritenuto come il DA sia stato emanato senza deposito atti:  non vi sono elementi per rovesciare la presunzione di interesse giuridico legittimo della ex parte. 6 .   L’istanza è accolta. I due incarti penali (inc. MP __________ e __________) potranno essere esaminati presso questa Camera. 7 .   La tassa di giustizia e le spese sono contenute al minimo. Per questi motivi, visti l’art. 27 CPP, l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile, pronuncia

1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2.   La tassa di giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 80.-- (ottanta), sono poste a carico di IS 1, __________.

3.   Rimedio di diritto: Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4.   Intimazione: Per la Camera dei ricorsi penali Il presidente                                                           La segretaria