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60.2008.135

Istanza di indennità per ingiusta carcerazione. spese legali. danno materiale. torto morale

Ticino · 2008-09-29 · Italiano TI
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Incarto n.60.2008.135

Lugano

29 settembre 2008

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

segretaria:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 23/24.4.2008 presentata da

IS 1

tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 23.4.2007 della Corte delle assise criminali (inc. __________), un’indennità ai sensi degli art. 317 ss. CPP;

richiamato lo scritto 7/8.5.2008 della Divisione della giustizia che si rimette alle osservazioni del Ministero pubblico;

richiamate le osservazioni 19/20.5.2008 del procuratore pubblico Luca Maghetti, di cui si dirà, se necessario, in seguito;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

che quindi, ritenuto che determinante è non tanto l'impiego temporale effettivo nel caso concreto, quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo la normale esperienza, nell'esecuzione di un mandato di complessità analoga (REP. 1998 n. 126), l’onorario indicato di complessivi CHF 17'323.70 appare conforme (da quanto è stato possibile ricostruire dall’incarto) ai principi suesposti, considerato che si presenta adeguato alla pratica, confrontando l’onorario esposto con quello di altri avvocati che hanno patrocinato un'altra persona anch’essa coinvolta nell’ambito del medesimo procedimento penale e pure sfociato nella sentenza di assoluzione 23.4.2007 (cfr. decisione CRP 29.9.2008, inc. __________);

che nel caso in cui un accusato conferisce mandato a più patrocinatori, sia congiuntamente sia in caso di avvicendamento, vengono risarcite soltanto quelle spese che sarebbero sorte per un unico patrocinio (R. WALLIMAN BAUR, Diss.ZH 1998, Entschädigung und Genugtuung durch den Staat an unschuldig Verfolgte im ordentlichen zürcherischen Untersuchungsverfahren,

p. 106);

che di conseguenza gli onorari e le spese inerenti la sostituzione del legale (apertura incarto, procura, colloqui introduttivi, per esempio) restano a carico del qui istante, che peraltro non spiega i motivi alla base dell’avvicendamento;

che la tariffa applicata, pari a CHF 300.--/ora, non appare inoltre conforme ai suddetti principi;

che il procedimento in esame ha certamente richiesto alla difesa degli oneri non indifferenti, segnatamente con riferimento alla gravità delle accuse e alla lunga detenzione preventiva cui è stato astretto il qui istante, tuttavia il procedimento non ha riservato particolari difficoltà dal profilo giuridico;

che pertanto si giustifica applicare ancora una tariffa di CHF 250.--/ora, conformemente ai principi suesposti;

che il dispendio orario (pari complessivamente a quasi 6 ore) per l’allestimento della presente istanza di indennità (studio incarto e colloqui telefonici con il dr. med. __________ e con __________) appare eccessivo;

che per il patrocinio prestato dall’avv. __________ viene dunque ammesso un dispendio orario pari a 79 ore e 26 minuti a CHF 250.--/ora, per complessivi CHF 19’858.--;

che a questa somma vanno aggiunte le spese, pari a CHF 1'565.-- [ridotte in particolare le spese inerenti l’avvicendamento dei patrocinatori, che, come già sopraccitato, restano a carico dell’istante e le spese inerenti i colloqui telefonici in uscita (CHF 0.15/minuti, cfr. decisione 10.12.2004 del Consiglio di moderazione in re avv. B. P., inc. __________)];

che l’IVA ammonta a CHF 1'628.15;

che va inoltre aggiunto un esborso di CHF 55.-- così come esposto nella nota d’onorario;

cha all’istante vanno pertanto rifusi, a titolo di spese legali per il patrocinio dell’avv. __________, CHF 23'106.15.--;

che l’importo complessivo di CHF 40'429.85 riconosciuto a IS 1 a titolo di spese legali deve tuttavia essere ridotto del 10% in considerazione del solo parziale proscioglimento, per un totale di CHF 36'386.90;

che per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia, nel caso concreto, dall’introduzione in data 23.04.2008 della presente istanza;

che pertanto all’istante è riconosciuto l’importo diCHF 45'385.65quale risarcimento per il danno materiale subito per perdita di guadagno;

che tale importo deve tuttavia essere ridotto del 10% in considerazione del solo parziale proscioglimento, per un totale di CHF 34’465.50;

che l’istante chiede inoltre la rifusione di CHF 419.-- corrispondenti“(…) al costo del biglietto di aereo che non ha potuto sfruttare poiché prima di tornare a visitare la famiglia in __________ è stato ingiustamente arrestato”(doc. F);

che vi è evidentemente un nesso di causalità adeguato (cfr. al proposito, decisione TF 23.2.2004 in re F. B., inc. 1P.602/2003) tra il procedimento penale promosso nei suoi confronti e la citata pretesa;

che infine IS 1 chiede la rifusione di tutte le spese anticipate da __________, presidente della __________ SA, suo datore di lavoro, durante il periodo della sua carcerazione, per un ammontare complessivo di CHF 70'246.70 (doc. B);

che __________ ha infatti dichiarato di aver anticipato“(…) i costi della difesa di IS 1. Inoltre, da quando lui è in prigione pago io per lui l’appartamento e tutti gli oneri ricorrenti (cassa malati, telefono, etc.). Inoltre tutti i mesi mando fr. 1'500.-- alla famiglia in __________ (…)”(cfr. istanza di indennità 23/24.4.2008, p. 5);

che vanno pertanto riconosciuti a IS 1 CHF 34'465.50 a titolo di risarcimento per danni materiali;

che per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e pertanto essi vanno riconosciuti, anche in questo caso, al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia, nel caso concreto, dall’introduzione in data 23.04.2008 della presente istanza;

cha al proposito l’istante postula la rifusione di CHF 56'000.-- per il risarcimento del torto morale [“(…) tradotto in risarcimento per torto morale questa sofferenza si cifra in almeno CHF 200.-- (…) al giorno per un totale complessivo di CHF 56'000.--“(istanza di indennità 23/24.4.2008, p. 9)];

che IS 1 è stato arrestato, come già sopraccitato, in data 12.7.2006 e tradotto alle carceri pretoriali di __________, per poi essere trasferito, in data 14.8.2006, al penitenziario cantonale La Stampa di __________ fino all’emanazione della sentenza di parziale assoluzione (23.4.2007);

che il procedimento penale aperto nei suoi confronti e le sue conseguenze, evincibili in particolare dal“rapporto di cura”15.4.2008, hanno indubbiamente segnato IS 1 a livello psicologico;

che tenuto conto di quanto sopra esposto, delle particolari accuse infamanti rivolte all’istante ma anche del suo solo parziale proscioglimento, questa Camera ritiene di poter equamente quantificare il risarcimento del torto morale in complessivi CHF 8'000.--;

che l’importo qui riconosciuto tiene conto sia della sofferenza fisica e psichica per l’istante, causata dall’arresto, dalla durata della detenzione preventiva, sia della soddisfazione personale già derivabile dal riconoscimento che il procedimento penale nei suoi confronti era parzialmente ingiustificato, come avvalorato dalla sentenza 23.4.2007 e nella presente decisione;

che alla luce delle suddette considerazioni, a IS 1 va quindi rifuso l’importo complessivo di CHF 98'452.40, di cui CHF 36’386.90, oltre interessi, per spese legali, CHF 34'465.50, oltre interessi, per danni materiali e CHF 27’600.--, oltre interessi, per torto morale;

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Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria