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60.2008.12

Istanza di ispezione degli atti. divisione quale istante

Ticino · 2008-02-18 · Italiano TI
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Istanza di ispezione degli atti. divisione quale istante

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Tessin Camera dei ricorsi penali 18.02.2008 60.2008.12 Tessin Camera dei ricorsi penali 18.02.2008 60.2008.12 Ticino Camera dei ricorsi penali 18.02.2008 60.2008.12

Istanza di ispezione degli atti. divisione quale istante

Incarto n. 60.2008.12 Lugano 18 febbraio 2008 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello composta dai giudici: Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici segretaria: Daniela Rüegg, vicecancelliera sedente per statuire sull’istanza 7/10.1.2008 presentata dall’IS 1 tendente ad ottenere l’accesso agli atti di un procedimento penale; ritenuto che PI 2, interpellato, non ha presentato osservazioni; letti ed esaminati gli atti; considerato in fatto ed in diritto 1. Il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di PI 2 (MP __________) conclusosi con un decreto di non luogo a  procedere (NLP __________). 2. La __________ ha conferito all’__________ un mandato di una verifica familiare nei confronti del nucleo famigliare di __________, avendo PI 2 chiesto l’affidamento della figlia __________. 3. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “ Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione ”. 4. Nel presente caso, l’Ufficio istante ha certamente un interesse giuridico legittimo, ritenuto il mandato ricevuto dalla __________ e lo scopo della procedura. . 5. L’istanza è accolta. L’incarto potrà essere esaminato presso il Ministero pubblico, senza però estrarre copie. 6. Considerato lo scopo e le funzioni dell’Ufficio istante, si prescinde dalla tassa di giustizia e dalle spese. Per questi motivi, visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile, pronuncia

1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.   Rimedio di diritto: Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4.   Intimazione: terzi implicati 1. PI 1

2. PI 2 Per la Camera dei ricorsi penali Il presidente                                                           La segretaria