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60.2007.479

Istanza di indennità per ingiusta carcerazione. spese legali. danno materiale. torto morale

Ticino · 2008-09-29 · Italiano TI
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Incarto n.60.2007.479

Lugano

29 settembre 2008

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

segretaria:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 3.12.2007 presentata da

IS 1

tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 23.4.2007 della Corte delle assise criminali (inc. __________), un’indennità ai sensi degli art. 317 ss. CPP;

richiamate le osservazioni 11.12.2007 della Divisione della giustizia con le quali esprime“() qualche perplessità circa la tesi secondo cui il procedimento penale () sia stato di una complessità tale da giustificare, per le spese di patrocinio, l’esposizione di una tariffa oraria di fr. 270.-- in luogo di una remunerazione di fr. 250.-- l’ora”ed afferma che,“() in caso di sostituzione del difensore, le maggiori spese di patrocinio, derivanti da ciò, sostenute dall’accusato prosciolto non possono essere addossate allo Stato”;

richiamate le osservazioni 25/28.1.2008 del procuratore pubblico Luca Maghetti di cui si dirà, laddove necessario, in seguito;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

che IS 1 postula la rifusione della nota professionale dei suoi patrocinatori di fiducia, avv. __________ e avv. __________, di complessivi CHF 14'146.40 [di cui CHF 11'812.50 di onorario (47 ore e 15 minuti a CHF 250.--/ora), CHF 1'334,70 di spese e CHF 999.-- di IVA (doc. 3.2)];

che la tariffa applicata, pari a CHF 250.--/ora, è conforme ai principi suesposti;

che tuttavia il dispendio orario, per un avvocato con le dovute conoscenze in ambito penale, non appare giustificato dalle concrete necessità di istruttoria e di patrocinio, in considerazione anche del fatto che l’avv. __________ e l’avv. __________ hanno patrocinato il qui istante per soli tre mesi;

chenel caso in cui un accusato conferisce mandato a più patrocinatori, sia congiuntamente sia in caso di avvicendamento, vengono risarcite soltanto quelle spese che sarebbero sorte per un unico patrocinio (R. WALLIMAN BAUR, Diss.ZH 1998, Entschädigung und Genugtuung durch den Staat an unschuldig Verfolgte im ordentlichen zürcherischen Untersuchungsverfahren, p. 106);

che in concreto IS 1 non ha addotto alcuna oggettiva giustificazione al doppio patrocinio;

che di conseguenza gli onorari e le spese inerenti il doppio patrocinio (apertura incarto, colloqui fra gli stessi avvocati) restano a carico del qui istante;

che nondimeno il numero di colloqui con i famigliari del qui istante, rispettivamente gli incontri e gli scritti a loro indirizzati è eccessivo e non giustificato dalle effettive necessità di istruttoria e di patrocinio (o almeno IS 1 non ne spiega la necessità in questa sede);

che infatti, in capo ad una conduzione ragionevole del mandato, prestazioni dell’avvocato di sostegno morale / aiuto sociale all’accusato o ai suoi famigliari non vengono indennizzate giusta l’art. 317 CPP: esse, per quanto eccedenti i limitati bisogni di patrocinio, restano quindi a carico dell’istante (decisione 26.6.2007 del Consiglio di moderazione in re avv. L.D., p. 4 s., inc. 19.2006.1);

che conseguentemente all’istante va riconosciuto l’importo limitatamente a CHF 5'042.-- (20 ore e 10 minuti) a titolo di onorario in relazione al patrocinio dell’avv. __________ e dell’avv. __________, di cui 360 minuti inerenti i colloqui telefonici (con la moglie dell’accusato, il fratello, il padre, il GIAR, il procuratore pubblico), 290 minuti (come esposto) inerenti gli scritti (inviati alla moglie dell’accusato, al fratello, al padre, al GIAR, al procuratore pubblico), 400 minuti inerenti i colloqui con il cliente e con i suoi famigliari, 160 minuti inerenti l’esame degli atti;

che a questa somma vanno aggiunte le spese pari a CHF 720.--, importo che considera, come esposto in precedenza, le limitate necessità di frequenti relazioni e contatti tra i patrocinatori ed i famigliari del qui istante;

che in particolare sono state ridotte quelle inerenti le telefonate in uscita(CHF 0.15/minuti, cfr. decisione 10.12.2004 del Consiglio di moderazione in re avv. B. P., inc. __________) e quelle in entrata (non fatturabili);

che l’IVA ammonta a CHF 437.90;

cha all’istante va pertanto rifuso, a titolo di spese legali per il patrocinio dell’avv. __________ e dell’avv. __________, CHF 6'200.--;

che come già sopraccitato, nel caso in cui un accusato conferisce mandato a più patrocinatori, sia congiuntamente sia in caso di avvicendamento, vengono risarcite soltanto quelle spese che sarebbero sorte per un unico patrocinio;

che di conseguenza gli onorari e le spese inerenti la sostituzione del legale (apertura incarto, procura, colloqui introduttivi, per esempio) restano a carico del qui istante, che peraltro non spiega, ancora una volta, i motivi alla base dell’avvicendamento;

che la tariffa applicata, pari a CHF 270.--/ora, non appare conforme ai suddetti principi;

che a tale proposito l’istante afferma che“() il patrocinio ha in particolare richiesto lo studio di un incarto molto ampio, che oltre alla vicenda di IS 1, interessava le accuse a carico di altri prevenuti, che dovevano però essere pure esaminate”(istanza di indennità 3.12.2007, p. 6);

che tuttavia, benché il procedimento in esame ha certamente richiesto alla difesa degli oneri non indifferenti, segnatamente con riferimento alla gravità delle accuse e alla lunga detenzione preventiva cui è stato astretto il qui istante, il procedimento non presentava particolari difficoltà dal profilo giuridico;

che pertanto si giustifica ancora applicare una tariffa di CHF 250.--/ora, conformemente ai principi suesposti;

che inoltre il dispendio orario esposto, pur riconoscendo l’efficacia del lavoro svolto dal difensore, nonché l’impegno e la diligenza dimostrati nell’occasione, appare, anche in questo caso, eccessivo e non può essere interamente confermato in questa sede;

che gran parte dei colloqui telefonici sono stati effettuati con famigliari dell’istante, segnatamente con il fratello, con la moglie o con conoscenti;

che inoltre il patrocinatore si è incontrato con il fratello, con la compagna e con la moglie dell’istante, complessivamente per più di 1 ora e 15 minuti;

che anche in questo caso le prestazioni dell’avvocato di sostegno morale / aiuto sociale all’accusato o ai suoi famigliari, trattandosi di dispendio di tempo chiaramente al di là delle strette necessità di patrocinio del cliente, non possono essere indennizzate;

che pure il dispendio orario (pari a quasi 44 ore) per l’esame della documentazione agli atti, anche se voluminosa, appare eccessivo;

che per il patrocinio prestato dall’avv. __________ viene dunque ammesso un dispendio orario limitatamente a 125 ore a CHF 250.--/ora, per complessivi CHF 31'250.--, di cui 845 minuti inerenti i colloqui telefonici, 1’375 minuti inerenti gli scritti e gli atti di causa (istanza di complemento di inchiesta, istanza di libertà provvisoria, osservazioni al GIAR, reclamo per complemento d’inchiesta), 2’160 minuti inerenti l’esame degli atti e la preparazione al processo, 1'460 minuti inerenti i colloqui con il cliente, 270 minuti inerenti l’interrogatorio 23.10.2006, 1'330 minuti inerenti il processo e 60 minuti inerenti altre prestazioni (fotocopie presso il Ministero pubblico,“ritirato chiavi appartamento cliente presso Polizia cantonale”,“consegna DVD presso Ministero pubblico”);

che a questa somma vanno aggiunte le spese, pari a CHF 1'362.90, di cui CHF 510.-- per scritturazioni, CHF 496.-- per fotocopie, CHF 106.90 inerenti le spese postali e CHF 250.-- inerenti le spese telefoniche e fax (ridotte in considerazione del dispendio orario riconosciuto per i colloqui telefonici);

che l’IVA ammonta a CHF 2'478.60;

che sono ancora riconosciute le uscite per“() vers. a Ministero pubblico (fotocopie)”di complessivi CHF 443.--;

che all’istante vanno pertanto rifusi, a titolo di spese legali per il patrocinio dell’avv. __________, CHF 35'534.50;

che per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia, nel caso concreto, dall’introduzione in data 3.12.2007 della presente istanza;

che l’istante postula CHF 37'500.-- (pari allo stipendio di 9 mesi e 12 giorni a CHF 4'000.-- al mese) oltre interessi, per perdita di guadagno:“() Al momento del suo arresto, IS 1 lavorava presso l’impresa __________ di __________. Tramite l’ufficio di collocamento, IS 1 aveva lavorato presso la __________ dal 23 gennaio 2006 al 28 aprile 2006, data a partire dalla quale egli era stato assunto (), con la possibilità di prorogare il contratto di lavoro, inizialmente pattuito a termine. L’arresto, avvenuto qualche mese dopo (il 12 luglio 2006) ha bruscamente posto fine al rapporto di lavoro”(istanza di indennità 3.12.2007, p. 8);

che dalla documentazione agli atti emerge che IS 1 ha percepito per il mese di maggio 2006 un salario lordo di CHF 4’269.20, per il mese di giugno 2006 CHF 3’020.20 lordi e per il mese di luglio 2006 (fino alla data dell’arresto) CHF 2'203.65 lordi [“() calcolando uno stipendio medio di CHF 4'000.-- mensili, la perdita di guadagno complessiva, durante la carcerazione di 9 mesi e 12 giorni, è di 37'500.--“(istanza di indennità 3.12.2007, p. 8)] (cfr. doc. 8);

che pertanto all’istante è riconosciuto l’importo di CHF 33’250.--(con un salario netto medio di CHF 3'500.--) quale risarcimento per il danno materiale subito per perdita di guadagno;

che l’istante postula inoltre“() il risarcimento del mancato guadagno dopo la scarcerazione per un periodo di 6 mesi”(istanza di indennità 3.12.2007, p. 9);

che egli afferma che“() al momento del suo () arresto, (), egli era occupato. Ora però non può beneficiare delle indennità per disoccupazione in quanto, al momento del suo arresto, non aveva esaurito il termine quadro per il periodo di contribuzione. IS 1 aveva complessivamente 10 mesi di contribuzione invece dei 12 richiesti (). Se egli non fosse stato arrestato, avrebbe terminato il periodo quadro di contribuzione. L’arresto ha avuto per conseguenza che egli è ridotto al beneficio di prestazioni assistenziali per CHF 1'612.-- mensili, dal 1 novembre 2007 ()”(istanza di indennità 3.12.2007, p. 9);

che il procuratore pubblico, nelle sue osservazioni 25.1.2008 afferma tuttavia che“() l’istante[è]al beneficio, già a partire perlomeno dal novembre 2005, di regolari prestazioni da parte della pubblica assistenza, con alcuni periodi di interruzioni e meglio come risulta dal documento allegato, il tutto per complessivi ca. fr. 28'000, dato aggiornato agli inizi di gennaio 2008 (vedi scritto di data 7 gennaio 2008 dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento, allegato alla presente istanza). Dal medesimo documento si nota che l’ultima prestazione prima dell’arresto risale al 14 giugno 2006. Dopo la scarcerazione l’istante ha iniziato a percepire importi di ca. 1'550.-- mensili. Quindi le pretese riguardanti perdite di guadagno successivamente alla detenzione preventiva vanno rettificate, deducendo quanto l’istante ha già percepito dallo Stato”(osservazioni 25.1.2008, p. 12 s.);

che infatti dallo scritto 7.1.2008 dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento risulta che dopo la scarcerazione (da maggio 2007) IS 1 ha beneficiato di alcuni versamenti (“quote cassa malati Lamal”,“pensione/albergo”,“spillatico”,“prest. ordinaria cosas”) per un ammontare totale di CHF 10'652.90;

che pertanto dall’importo concernente la pretesa dell’istante per perdita di guadagno dopo la scarcerazione, va dedotto quanto da lui già percepito dallo Stato a titolo di prestazioni assistenziali;

che in caso di richiesta di rimborso ex art. 33 della legge cantonale sull’assistenza sociale (Las) [“() Obbligo di rimborso a) in generale art. 33 Le prestazioni assistenziali corrisposte a maggiorenni vanno rimborsate: () b. in caso di acquisizione di una sostanza rilevante; ()”]l’autorità competente dovrà tener conto dell’ammontare qui già detratto;

che vanno pertanto riconosciuti a IS 1 CHF 10'347.10 a titolo di indennità per mancato guadagno dopo la scarcerazione;

che per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e pertanto essi vanno riconosciuti, anche in questo caso, al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia, nel caso concreto, dall’introduzione in data 3.12.2007 della presente istanza;

cha al proposito l’istante postula la rifusione di CHF 28'600.-- per i 286 giorni trascorsi in carcere;

che in effetti dalla dichiarazione agli atti 27.4.2007 rilasciata dal Dipartimento delle istituzioni, Sezione esecuzione pene e misure, IS 1“() è stato in carcere preventivo a dipendenza della sentenza 23.4.2007 della Corte delle Assise Criminali di __________, presso il Penitenziario cantonale di __________ __________ dal 12.07.2006 al 23.04.2007, giorno della scarcerazione, per essere stato prosciolto”(doc. 7);

che questa Camera ritiene dunque che debba essere anzitutto riconosciuto all’istante un importo base di CHF 28'600.--, corrispondente ad un’indennità di CHF 100.-- per ciascun giorno di carcere preventivo sofferto;

che va quindi esaminato se, come fatto valere nell’istanza, sussistono nel caso di specie gli estremi per ammettere una lesione della personalità a tal punto grave da giustificare un aumento del suddetto importo;

che a tale quesito deve essere data risposta affermativa, in particolar modo in considerazione delle particolari accuse infamanti che sono state rivolte all’istante;

che a IS 1 va dunque riconosciuta un’indennità per torto morale pari a CHF 35'000.-- così come richiesto, oltre interessi al 5% dal 23.4.2007 (giorno della scarcerazione);

che, a titolo di ripetibili di questa sede, l’istante chiede la somma di CHF 1'500.--;

che alla luce delle suddette considerazioni, a IS 1 va quindi rifuso l’importo complessivo di CHF 121'331.60, di cui CHF 41'734.50, oltre interessi, per spese legali, CHF 43’597.10, oltre interessi, per danni materiali, CHF 35'000.--, oltre interessi, per torto morale e CHF 1'000.-- per spese di patrocinio inerenti questa istanza;

-.

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria