Istanza di ispezione degli atti
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Tessin Camera dei ricorsi penali 26.11.2007 60.2007.423 Tessin Camera dei ricorsi penali 26.11.2007 60.2007.423 Ticino Camera dei ricorsi penali 26.11.2007 60.2007.423
Istanza di ispezione degli atti
Incarto n. 60.2007.423 Lugano 26 novembre 2007 /dp In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello composta dai giudici: Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici segretaria: Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera sedente per statuire sull’istanza 26/29.10.2007 presentata dall’IS 1 tendente ad ottenere l’autorizzazione per l’accesso agli atti di un procedimento penale per valutare un eventuale regresso; richiamato lo scritto 5/7.11.2007 del sostituto procuratore pubblico Marisa Alfier con il quale comunica di non avere osservazioni da formulare, rimettendosi al giudizio di questa Camera; letti ed esaminati gli atti; considerato in fatto ed in diritto 1. A seguito di un incidente su un cantiere avvenuto il __________ a __________, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) tuttora pendente. 2. Considerato come la vittima dell’incidente abbia presentato una richiesta per prestazioni d’invalidità, con la presente istanza l’__________ istante chiede l’accesso agli atti del procedimento penale per valutare un’eventuale azione di regresso contro terzi responsabili. Come esposto in entrata, il procuratore pubblico si è rimesso al giudizio di questa Camera. 3. Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – " oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione ”. . 4. Nel presente caso, è certamente dato un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP, come già ammesso in precedenti casi (decisione 15.12.2005, inc. __________; decisione 8.6.2006, __________ __________). 5. L’istanza è accolta. L’__________ istante potrà esaminare gli atti dell’incarto presso il Ministero pubblico: potrà estrarre copie, richiamato a loro carico il segreto d’ufficio. 6. Non si prelevano tassa di giustizia e spese, con riferimento all’art. 32 LPGA. Per questi motivi, visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile, pronuncia 1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi. 2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. 3. Rimedio di diritto: Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF. 4. Intimazione: - terzi implicati 1. PI 1
2. PI 2 patr. da: PR 1 Per la Camera dei ricorsi penali Il presidente La segretaria