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60.2007.411

Istanza di ispezione degli atti

Ticino · 2007-11-26 · Italiano TI
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Incarto n.60.2007.411

Lugano

26 novembre 2007/dp

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

segretaria:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza19/22.10.2007 presentata dall’

IS 1

tendente ad ottenere l’accesso agli atti di un procedimento penale a carico di un medico;

richiamate le osservazioni 25/26.10.2007 dell’__________, dell’__________ e dell'__________ con le quali chiedono l’accoglimento dell’istanza;

richiamate le osservazioni 29.10.2007 con le quali il procuratore pubblico Marco Villa chiede di accogliere parzialmente la richiesta dell’Ufficio istante;

richiamate le osservazioni 30/31.10.2007 della patrocinatrice di __________ con le quali preavvisa favorevolmente la richiesta ma con delle limitazioni;

richiamate le osservazioni 30/31.10.2007 del patrocinatore del dr. med. PI 3 con le quali comunica di non opporsi all’accesso agli atti, nella misura in cui gli stessi sono accessibili alla difesa;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

"Al Consiglio di Stato (art. 22 Lsan), al DSS (art. 23 Lsan), alla Commissione di vigilanza (art. 24 Lsan) o ai servizi e uffici legittimati ad agire in loro vece, sulla base delle pertinenti disposizioni della legge sanitaria (Lsan), incombono infatti specifici doveri di vigilanza sull'esercizio delle attività sanitarie. Di regola, pertanto, non vi può essere dubbio sull'esistenza a favore di queste autorità o servizi di un interesse giuridico legittimo ai sensi dell'art. 27 CPP. In questi casi, questa Camera ritiene che ai servizi competenti possa essere dato accesso all'incarto penale senza richiedere ogni volta una specifica autorizzazione. Rimane riservata, se del caso, a tutela degli interessi personali di altre persone implicate nel procedimento, una scernita della documentazione di cui permettere la compulsazione o la trasmissione in copia da operare direttamente dall'autorità penale richiesta, cosiccome il rinvio della richiesta di ispezione a questa Camera in casi particolari o di dubbio.

Ciò premesso, riteniamo che in due casi debba essere rivolta una particolare attenzione nella valutazione delle necessità di formalizzare davanti alla CRP la richiesta di ispezione di atti penali. Nel primo caso, quando il DSS nell'ambito delle competenze specificamente attribuite (art. 23 e, in virtù del regolamento sulle deleghe di competenze decisionali, 59 Lsan) è chiamato a valutare l'opportunità di adozione nei confronti di un operatore sanitario di provvedimenti cautelari, anche se ciò ovviamente presuppone la conoscenza completa e attualizzata degli atti di un procedimento penale eventualmente aperto. In questi casi questa esigenza può scontrarsi con eventuali bisogni attinenti specificamente al procedimento penale o con gli interessi o i diritti di difesa delle parti e delle persone in esso coinvolte. A queste parti o persone la formalizzazione dell'istanza a mente dell'art. 27 CPP davanti alla CRP assicura il diritto di essere sentiti già in questa sede. Nel secondo caso, quando la valutazione da compiere da parte del magistrato inquirente sulla base dell'art. 68 cpv. 3 Lsan ponga difficoltà".

5.   Nel presente caso, il __________, nell'ambito delle competenze specificamente attribuite dall’art. 59 LSan, è chiamato a decidere riguardo ad un eventuale procedimento disciplinare, di modo che è stato necessario formalizzare la richiesta con la procedura dell’art. 27 CPP, a tutela dei diritti dell’operatore sanitario.

6.   Nel merito, l’istanza va di principio accolta.

Circa la modalità ed i tempi dell’accesso agli atti valgono le seguenti limitazioni.

-

1.PI 1

2. PI 2

3.PI 3

4. PI 4

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria