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60.2007.405

Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali

Ticino · 2008-05-19 · Italiano TI
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Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali

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Tessin Camera dei ricorsi penali 19.05.2008 60.2007.405 Tessin Camera dei ricorsi penali 19.05.2008 60.2007.405 Ticino Camera dei ricorsi penali 19.05.2008 60.2007.405

Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali

Incarto n. 60.2007.405 Lugano 19 maggio 2008 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello composta dai giudici: Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici segretaria: Daniela Rüegg, vicecancelliera sedente per statuire sull’istanza 16/17.10.2007 presentata da IS 1 patr. da: PR 1 tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 4.10.2007 del giudice della Pretura penale Damiano Stefani (inc. __________), un’indennità ai sensi degli art. 317 ss. CPP; richiamato lo scritto 26.10.2007 del sostituto procuratore pubblico Chiara Borelli, che comunica di non avere osservazioni da formulare; richiamato altresì lo scritto datato 16.10.2007 e ricevuto da questa Camera il 29.10.2007 della Divisione della giustizia, che si rimette alle osservazioni che presenterà il Ministero pubblico; rilevato che la Pretura penale ha trasmesso l’incarto senza presentare osservazioni; letti ed esaminati gli atti; considerato in fatto ed in diritto che in data 12.2.2007 il sostituto procuratore pubblico ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale IS 1 siccome ritenuto colpevole di ingiuria " per avere, il 4.09.2006, a __________, tacciando __________ __________ __________ __________ di “puttana troia” offeso il di lei onore " e di minaccia " per avere, in data 4.09.2006, (a) __________, usando grave minaccia incusso timore o spavento a __________ __________ __________ (__________) e in specie asserendo telefonicamente che gliela avrebbe fatta pagare " (DA __________); che ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di CHF 960.--, corrispondente a 16 aliquote da CHF 60.--, al pagamento della tassa di giustizia e delle spese e alla revoca del beneficio della sospensione condizionale di due pene detentive inflitte nei suoi confronti il 27.10.2004 e il 6.2.2006 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino, e meglio come descritto nel decreto di accusa 12.2.2007 (DA __________); che con scritto 1/2.3.2007 IS 1, per il tramite del suo patrocinatore avv. PR 1, ha interposto formale opposizione al suddetto decreto di accusa (doc. A – inc. MP DA __________); che con giudizio 4.10.2007 il giudice della Pretura penale Damiano Stefani ha prosciolto IS 1 da entrambe le imputazioni (sentenza 4.10.2007, inc. __________); che con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP – IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 3'392.85 per spese di patrocinio e ripetibili di questa sede; che giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht,

6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.); che, nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire, questa Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell'Ordine degli avvocati (TOA) – abrogata dall’1.1.2008, ma ancora applicabile al caso concreto essendo in vigore al momento dell’attività legale prestata – applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione; che per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha quindi diritto di esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA (art. 37 TOA), ossia CHF 5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali; che, entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità; che il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo; che nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore; che in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito del procedimento; che in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso; che con decisione 12.4.2007 il giudice dell’istruzione e dell’arresto Claudia Solcà ha ammesso al beneficio del gratuito patrocinio IS 1 (inc. Giar __________); che, essendo stato prosciolto dalle accuse, IS 1 ha nondimeno diritto di chiedere un’indennità per ingiusto procedimento; che l’istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore di fiducia, avv. PR 1, di complessivi CHF 3'392.85, di cui CHF 2'958.35 a titolo di onorario (710 minuti a CHF 250.--/ora) e CHF 434.50 di spese (doc. 1.c annesso all’istanza 16/17.10.2007); che la tariffa applicata ed il dispendio orario appaiono conformi ai predetti principi; che viene pertanto riconosciuto l’onorario richiesto; che interessi di mora non sono pretesi; che all’istante va di conseguenza rifuso l’importo di CHF 2'958.35, come postulato; che giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 cpv. 1 n. 1 LTG e nell’art. 17 LTG; che non si prelevano tassa di giustizia e spese, considerato che l’istanza è integralmente accolta. Per questi motivi, richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile, pronuncia

1.   L’istanza è accolta. Di conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione al giudizio 4.10.2007 del giudice della Pretura penale Damiano Stefani (inc. __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 2'958.35.

2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.   Rimedio di diritto: Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale rispettivamente il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82, 85 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81 e 89 LTF.

4.   Intimazione: per conoscenza: Per la Camera dei ricorsi penali Il presidente                                                            La segretaria