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60.2007.382

Istanza di ispezione degli atti

Ticino · 2007-12-04 · Italiano TI
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Erwägungen (5 Absätze)

E. 4 Questa

Camera, ritenuta la sempre maggior frequenza di istanze di ispezione di atti di

procedimenti penali, ha ritenuto di rilasciare il 20.2.2003 un'autorizzazione

di massima sulla base segnatamente delle seguenti argomentazioni.

"Al

Consiglio di Stato (art. 22 Lsan), al DSS (art. 23 Lsan), alla Commissione di

vigilanza (art. 24 Lsan) o ai servizi e uffici legittimati ad agire in loro

vece, sulla base delle pertinenti disposizioni della legge sanitaria (Lsan),

incombono infatti specifici doveri di vigilanza sull'esercizio delle attività

sanitarie. Di regola, pertanto, non vi può essere dubbio sull'esistenza a

favore di queste autorità o servizi di un interesse giuridico legittimo ai

sensi dell'art. 27 CPP. In questi casi, questa Camera ritiene che ai servizi

competenti possa essere dato accesso all'incarto penale senza richiedere ogni

volta una specifica autorizzazione. Rimane riservata, se del caso, a tutela

degli interessi personali di altre persone implicate nel procedimento, una

scernita della documentazione di cui permettere la compulsazione o la trasmissione

in copia da operare direttamente dall'autorità penale richiesta, cosiccome il

rinvio della richiesta di ispezione a questa Camera in casi particolari o di

dubbio.

Ciò

premesso, riteniamo che in due casi debba essere rivolta una particolare attenzione

nella valutazione delle necessità di formalizzare davanti alla CRP la richiesta

di ispezione di atti penali. Nel primo caso, quando il DSS nell'ambito delle

competenze specificamente attribuite (art. 23 e, in virtù del regolamento sulle

deleghe di competenze decisionali, 59 Lsan) è chiamato a valutare l'opportunità

di adozione nei confronti di un operatore sanitario di provvedimenti cautelari,

anche se ciò ovviamente presuppone la conoscenza completa e attualizzata degli

atti di un procedimento penale eventualmente aperto. In questi casi questa

esigenza può scontrarsi con eventuali bisogni attinenti specificamente al

procedimento penale o con gli interessi o i diritti di difesa delle parti e

delle persone in esso coinvolte. A queste parti o persone la formalizzazione

dell'istanza a mente dell'art. 27 CPP davanti alla CRP assicura il diritto di

essere sentiti già in questa sede. Nel secondo caso, quando la valutazione da

compiere da parte del magistrato inquirente sulla base dell'art. 68 cpv. 3 Lsan

ponga difficoltà"

(sentenza

del 6.2.2003, inc. __________, ribadita con la sentenza __________, inc. __________).

E. 5 La fattispecie in esame rientra nel primo dei due casi per cui una richiesta, a questa Camera, ossequia la surriferita giurisprudenza. Correttamente l’Ufficio istante l’ha perciò presentata.

E. 6 Nel presente caso è dato un interesse giuridico legittimo, in considerazione delle competenze disciplinari e di vigilanza sulle attività sanitarie.

E. 7 L’istanza è di principio accolta. L’incarto potrà essere visionato presso gli uffici del Ministero pubblico di __________, ma solo dopo la crescita in giudicato della presente decisione e dopo la concessione al dr. med. PI 2 ed alla sua difesa dell’accesso agli atti del procedimento. L’accesso è limitato agli atti necessari per determinare la posizione del dr. med. PI 2, e non all’intero incarto.

E. 8 Vista la particolarità del caso ed essendo l’istante un ente pubblico, si rinuncia alla tassa di giustizia ed alle spese. Per questi motivi, visto l'art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile, pronuncia 1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi. 2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. 3. Rimedio di diritto: Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF. 4. Intimazione: - terzi implicati 1. PI 1 2. PI 2 patr. da: PR 1 Per la Camera dei ricorsi penali Il presidente                                                           La segretaria

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.60.2007.382

Lugano

4 dicembre 2007

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

segretaria:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 3/5.10.2007 presentata dall’

IS 1

tendente ad ottenere l’accesso agli atti di un procedimento penale aperto nei confronti di alcuni operatori sanitari;

richiamate le osservazioni 10/11.10.2007 del patrocinatore del dr. med. PI 2 con le quali evidenzia di non avere ancora ottenuto l’accesso agli atti, di modo che chiede una proroga per presentare le osservazioni;

richiamate le osservazioni 11.10.2007 del procuratore pubblico Maria Galliani con le quali comunica il proprio nulla osta all’accoglimento dell’istanza;

ritenuto che al patrocinatore del dr. med. PI 2 è stata concessa una proroga scadente il 2.11.2007;

considerato che nessuna ulteriore comunicazione è pervenuta a questa Camera;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

4.Questa Camera, ritenuta la sempre maggior frequenza di istanze di ispezione di atti di procedimenti penali, ha ritenuto di rilasciare il 20.2.2003 un'autorizzazione di massima sulla base segnatamente delle seguenti argomentazioni.

"Al Consiglio di Stato (art. 22 Lsan), al DSS (art. 23 Lsan), alla Commissione di vigilanza (art. 24 Lsan) o ai servizi e uffici legittimati ad agire in loro vece, sulla base delle pertinenti disposizioni della legge sanitaria (Lsan), incombono infatti specifici doveri di vigilanza sull'esercizio delle attività sanitarie. Di regola, pertanto, non vi può essere dubbio sull'esistenza a favore di queste autorità o servizi di un interesse giuridico legittimo ai sensi dell'art. 27 CPP. In questi casi, questa Camera ritiene che ai servizi competenti possa essere dato accesso all'incarto penale senza richiedere ogni volta una specifica autorizzazione. Rimane riservata, se del caso, a tutela degli interessi personali di altre persone implicate nel procedimento, una scernita della documentazione di cui permettere la compulsazione o la trasmissione in copia da operare direttamente dall'autorità penale richiesta, cosiccome il rinvio della richiesta di ispezione a questa Camera in casi particolari o di dubbio.

Ciò premesso, riteniamo che in due casi debba essere rivolta una particolare attenzione nella valutazione delle necessità di formalizzare davanti alla CRP la richiesta di ispezione di atti penali. Nel primo caso, quando il DSS nell'ambito delle competenze specificamente attribuite (art. 23 e, in virtù del regolamento sulle deleghe di competenze decisionali, 59 Lsan) è chiamato a valutare l'opportunità di adozione nei confronti di un operatore sanitario di provvedimenti cautelari, anche se ciò ovviamente presuppone la conoscenza completa e attualizzata degli atti di un procedimento penale eventualmente aperto. In questi casi questa esigenza può scontrarsi con eventuali bisogni attinenti specificamente al procedimento penale o con gli interessi o i diritti di difesa delle parti e delle persone in esso coinvolte. A queste parti o persone la formalizzazione dell'istanza a mente dell'art. 27 CPP davanti alla CRP assicura il diritto di essere sentiti già in questa sede. Nel secondo caso, quando la valutazione da compiere da parte del magistrato inquirente sulla base dell'art. 68 cpv. 3 Lsan ponga difficoltà"(sentenza del 6.2.2003, inc. __________, ribadita con la sentenza __________, inc. __________).

5.La fattispecie in esame rientra nel primo dei due casi per cui una richiesta, a questa Camera, ossequia la surriferita giurisprudenza. Correttamente l’Ufficio istante l’ha perciò presentata.

Per questi motivi,

visto l'art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

-

1.PI 1

2.PI 2

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria