Istanza di ispezione degli atti
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Tessin Camera dei ricorsi penali 12.11.2007 60.2007.365 Tessin Camera dei ricorsi penali 12.11.2007 60.2007.365 Ticino Camera dei ricorsi penali 12.11.2007 60.2007.365
Istanza di ispezione degli atti
Incarto n. 60.2007.365 Lugano 12 novembre 2007 /dp In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello composta dai giudici: Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici segretaria: Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera sedente per statuire sull’istanza 25.9/2.10.2007 presentata dal IS 1 tendente ad ottenere l’accesso agli atti di un procedimento penale; richiamate le osservazioni 4/8.10.2007 del procuratore generale, con le quali comunica il proprio nulla osta all’accoglimento della richiesta; richiamato lo scritto 5/9.10.2007 di PI 4, con il quale comunica di acconsentire alla richiesta del __________; ritenuto che PI 2, PI 3, PI 5, PI 6 e PI 7, interpellati, non hanno preso posizione; letti ed esaminati gli atti; considerato in fatto ed in diritto 1. A seguito della denuncia penale 20/21.5.2003 relativa in particolare all’operato di PI 3 nell’ambito delle società __________, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (MP __________) a carico di diverse persone, conclusosi con decreto di non luogo a procedere 11.3.2004 (NLP 895/2004) cresciuto in giudicato. 2. Con la presente istanza, l’esecutivo cantonale chiede (risoluzione n. 4821) di poter avere accesso agli atti del procedimento penale surriferito. La richiesta è formulata in relazione ad una verifica demandata al Controllo cantonale delle finanze, nel quadro di un’inchiesta amministrativa recentemente decisa ed intesa a chiarire il modo di agire dei funzionari addetti all’applicazione della Legge sui sussidi e sulle commesse pubbliche con riferimento, tra l’altro, alle società che gestiscono __________. Il procuratore generale ha comunicato il proprio nulla osta, mentre PI 4 ha acconsentito all’accoglimento della richiesta. Le altre persone interpellate non hanno presentato osservazioni. 3. L'art. 27 CPP, in vigore dal 1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l'ispezione degli atti di un processo e l'estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell'ispezione". 4. Nel presente caso l’accesso agli atti è legato alla decisione del __________, resa pubblica, di aprire un’inchiesta amministrativa relativa al modo di agire dei funzionari addetti all’applicazione della Legge sui sussidi e sulle commesse pubbliche, circa gli aiuti finanziari elargiti a delle società che gestiscono gli __________ di __________. La verifica è stata demandata al __________. Il procedimento penale inc. MP __________ si riferiva alla gestione delle società __________ È quindi data una connessione tra l’incarto richiamato e la verifica posta in atto nel quadro dell’inchiesta amministrativa decisa dall’esecutivo cantonale. 5. Già in passato, in situazioni simili, questa Camera ha riconosciuto pacificamente un interesse giuridico legittimo in relazione a delle inchieste amministrative disposte dal __________ (decisione dell’8.2.2006, inc. __________, decisione del 21.2.2002, inc. __________). Lo stesso vale per il presente caso. 6. L’istanza è accolta. Dopo la crescita in giudicato della presente decisione, le persone incaricate presso il __________ avranno accesso agli atti dell’incarto penale e potranno estrarne delle copie. 7. Considerata la natura dell'istante ed i motivi della richiesta, si giustifica di prescindere dal prelievo di tassa di giustizia e spese. Per questi motivi, richiamato l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile, pronuncia 1. L’istanza è accolta. 2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. 3. Rimedio di diritto: Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF. 4. Intimazione: terzi implicati
1. PI 1
2. PI 2 2 patr. da: PR 1
3. PI 3 3 patr. da: PR 2
4. PI 4
5. PI 5
6. PI 6
7. PI 7 Per la Camera dei ricorsi penali Il presidente La segretaria